LO STATUTO DELLA
“CONGREGAZIONE DEL SS. SACRAMENTO
SEU ANIME DEL PURGATORIO”
DELLA TERRA DI SANT’ANTIMO DEL 1749

MARIO QUARANTA

Spesso accade che cercando qualcosa se ne trovi un’altra, magari una cosa che in quel momento non serve, ma che tuttavia è importante, non solo per te, ma per molte altre persone. A quel punto ci sono due alternative; bisogna scegliere tra il lasciarla lì in attesa che qualcuno la trovi al momento giusto, oppure prenderla e utilizzarla al meglio. Beh, io ho scelto la seconda alternativa!
Qualche mese fa mi ritrovai nelle sale dell’archivio di Stato per fare delle ricerche riguardanti le congregazioni laiche presenti a Sant’Antimo nel XVII e XVIII secolo, al fine di chiarire l’iconografia di un affresco fino a quel momento alquanto criptica, forse anche perché non ero molto informato sulle confraternite. Sfogliando tra le pagine del catalogo del fondo del Cappellano Maggiore, dove sono elencate tutte le confraternite prima della soppressione, in base ai documenti esistenti ed in ordine alfabetico del paese in cui svolgevano la loro attività caritativa, ebbi il piacere di ritrovare due segnature sotto il nome Sant’Antimo: Congregazione del Santissimo Rosario, e Confraternita del Santissimo Sacramento. Io ero a conoscenza dell’esistenza di queste associazioni laicali, tuttavia non sapevo di preciso cosa potessero contenere i fasci che ad esse si riferivano. Non potei fare a meno di notare che l’appunto riguardante la Confraternita del Santissimo Sacramento era scritto con penna e mano diversa da tutti gli altri contenuti nella pagina del catalogo, in uno spazio più esiguo, quasi come se fosse stato aggiunto in un secondo momento. La collocazione stessa era molto strana e rimandava ai Privilegiorum della Regia Camera di S. Chiara. Chiesi informazioni e mi venne detto subito che ero stato molto fortunato, in quanto il fascicolo che avrei dovuto consultare, era l’unico superstite di quel fondo, totalmente distrutto nell’incendio di S. Paolo Belsito; vista la sua importanza e rarità, il responsabile lo custodiva gelosamente in uno scaffale della libreria dietro alla sua scrivania. Lo consultammo inizialmente insieme, poi mi lasciò da solo raccomandandomi di maneggiarlo con cautela. E così fu. Ora è il momento di rivelare cosa ho trovato tra quelle pagine.
Si tratta di un copioso documento, che consta di tredici fogli scritti sul recto e sul verso, con la parte iniziale e quella finale, riconducibile a formule ben precise, in latino, mentre quella centrale era in volgare. Fin qui la descrizione fisica. Per quanto riguarda invece il contenuto possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una richiesta di Regio Assenso o Privilegio. Il privilegio era all’epoca un provvedimento di Cancelleria con cui si concedeva un assenso appunto, da parte del Re, in materia feudale o statutaria. Nel nostro caso il Regio Assenso interessa il riconoscimento delle Regole della Venerabile Confraternita e Pio Monte sotto il titolo di Santissimo Sacramento eretto nella Terra di S. Antimo (1).
Prima di scendere nei particolari riguardanti il documento, è utile tracciare una breve ricostruzione storica del periodo, anche in riferimento a quelli che erano i rapporti tra i vari regni della Penisola e la Santa Sede, nonché una sintesi della storia stessa della Confraternita.
L’anno del documento è il 1749. In quel periodo l’Europa intera era sconvolta dalle continue guerre di successione. Nello stesso tempo il mondo culturale viveva la stagione dell’illuminismo, movimento che avrà il merito di non esaurirsi nella pura ideologia, ma di affacciarsi anche nel campo delle questioni pratiche, quale ad esempio l’amministrazione dello Stato. I sovrani dell’epoca sentivano l’esigenza di un disegno riformatore che garantisse una maggiore efficienza della macchina amministrativa, e al tempo stesso desse loro maggiori poteri. Si trattava in pratica di portare aria nuova ad un sistema divenuto ormai stagnante, imperniato sul compromesso tra le varie parti sociali che si dividevano il potere. I monarchi d’Europa, sulla scia di quanto era avvenuto in Francia, decisero quindi di rafforzare la propria autorità a scapito di nobiltà e clero, abolendo i privilegi fiscali e giuridici di cui godevano queste due classi. La riforma fu naturalmente più traumatica là dove la Chiesa era più radicata, quindi in Italia. La nostra Terra era da tempo divenuta torta appetibile, fatta a fette e divisa tra casate nobili d’Europa, ducati, Repubbliche, e Chiesa appunto. La Santa sede, stretta nella morsa di Stati ben più potenti, si vide spesso costretta a scendere a patti, patti svantaggiosi, al fine di conservare una certa autorità sui possedimenti nel proprio territorio, e in quello degli altri Stati. Si aprì la stagione dei Concordati. Il primo fu stipulato con il Regno di Napoli di Carlo di Borbone. I Borbone erano giunti nel Regno di Napoli a seguito della guerra di successione polacca. Anche Re Carlo si dimostrò sovrano “illuminato”, adottando una serie di provvedimenti atti a rinnovare l’amministrazione statale, soprattutto in campo fiscale. Importantissima fu la redazione del catasto conciario, ma non è da tralasciare lo stesso Concordato stipulato con la Santa Sede nella persona del Pontefice Benedetto XIV in data 8 Giugno 1741. Scopo dichiarato del provvedimento era quello di garantire una migliore vivibilità a tutti gli abitanti del Regno di Napoli, facendo «una più giusta distribuzione de’ pubblici pesi», come si legge al capo I (2). In altre parole si afferma che da quel momento in poi sarebbero stati tassati anche i beni ecclesiastici. Nei capi seguenti si definiscono le modalità per la definizione dell’ammontare e quelle di pagamento di tali pesi, oltre ad altre disposizioni di carattere prettamente giuridico. Ciò che emerge con chiarezza da tutto il testo del trattato, è la volontà del nuovo regnante di stendere il proprio diritto su tutte le manifestazioni della vita sociale e religiosa (3). Tra gli obbiettivi principali del sovrano, c’era il dominio sulle numerose confraternite laicali. Le confraternite del XVIII secolo erano animali ormai mansueti nelle mani della Chiesa, che attraverso la loro opera di carità nei confronti dei poveri e dei derelitti, assicuravano ad essa l’appoggio di una notevole quantità di fedeli, nonché dei loro cospicui lasciti. Questa condizione era il risultato di un lungo e ardimentoso processo, prodottosi nel corso di più secoli. Inizialmente infatti, le laiche associazioni, pur distinguendosi da quelle profane, o dei mestieri se si preferisce, per il loro essere «società libere di cristiani, aventi una finalità religiosa» (4), esulavano dal legarsi alla Chiesa secolare, troppo corrotta, e spesso si poteva confonderle coi movimenti ereticali. In seguito ci fu un avvicinamento attraverso gli ordini mendicanti dei francescani e dei domenicani, i quali apparivano agli occhi di questi movimenti più fedeli al messaggio evangelico. Così pian piano le confraternite furono ricondotte sotto il mantello della “Madre Chiesa”. Con il Concilio di Trento concorrono nella riforma della Chiesa Cattolica, divenendo nel contempo scudo e spada della Santa Sede contro gli “infedeli”. La loro organizzazione sia spirituale che amministrativa si fece più schematica anche per l’apporto del braccio forte della Fede, i gesuiti, i quali a loro volta promossero e appoggiarono numerose confraternite tra il XVI e il XVII secolo. Così arriviamo al ‘700, secolo in cui le laiche associazioni sono l’anello forte della gerarchia ecclesiastica, ricchissime e mansuete come abbiamo detto.
Dunque con il Concordato del 1741, Carlo di Borbone riuscì in un sol colpo a limitare il potere temporale della Chiesa sulle terre del Regno, e ad assicurarsi le ricche entrate delle confraternite. Il cambiamento di registro appare particolarmente evidente nella formulazione delle richieste di approvazione delle Regole o Statuti delle Confraternite. «In forza del Concordato infatti, ogni decisione in materia religiosa è predisposta dal Cappellano Maggiore e necessita del beneplacito regale. La fondazione e la regolamentazione della Confraternita sono da ritenersi un dono della regia maestà» (5). In precedenza la giurisdizione spettava al vescovo.
In virtù di questo cambiamento, molte Confraternite furono costrette a rivedere le Regole precedentemente approvate, o a dotarsene nel caso in cui in precedenza non avessero provveduto.
Giungiamo così alla nostra Confraternita, quella del Santissimo Sacramento nella Terra di Sant’Antimo. Intanto bisogna dire che questa era solo una delle associazioni laicali presenti all’epoca sul territorio santantimese. Infatti, se andiamo a sfogliare le pagine del catasto onciario redatto pochi anni dopo, rispetto alla data del documento in questione, nella parte riservata alle Cappelle e Monti laicali (6), compaiono anche la Congregazione del Rosario, quella dei SS. Rocco e Sebastiano. All’opera caritatevole da esse svolta, va aggiunta quella di tutta una serie di altri “Enti”, distinguibili tra semplici Cappelle, chiese (7), fino a giungere all’Università e al Principe (8).
La Confraternita del Santissimo Sacramento di Sant’Antimo ha radici antiche. Da quanto ci riferisce lo Storace, essa fu fondata dal Padre Agostino di Aversa dell’Ordine dei Domenicani in una Cappella dedicata al Corpo di Cristo, posta nella Chiesa parrocchiale, e alla Confraternita stessa si aggiunse il titolo di Dio Onnipotente (9). Sempre dal racconto dello Storace, veniamo a sapere che in occasione della Visita Pastorale del Vescovo Ursino, datata 1597, viste le fatiscenti condizioni della Cappella dove era allocata la Confraternita, ne fu decisa la traslazione nell’altare maggiore, avvenuta poi in pompa solenne nel 1599, col beneplacito del Padre Generale dei Domenicani. Nel 1620 veniva eretta la nuova sede della Confraternita, sopra la vecchia sacrestia, esistente ancora oggi. Non è escluso che già vi fosse un’altra sede accosta alla Chiesa visto che nella richiesta di Regio Assenso del 1749, il procuratore afferma che la Confraternita e il Pio Monte sotto il titolo del Santissimo Sacramento, sono «canonicamente eretti accosto della Parrocchiale Chiesa della medesima Terra (di S. Antimo) sin da più secoli» (10). Alla Confraternita del Santissimo Sacramento era legata anche la Cappella laicale del Purgatorio. Infatti, le Regole del 1749 valgono per la «Confraternita e Pio Monte del SS. Sacramento seu Anime del Purgatorio» (11). Nonostante ciò, nel Catasto Onciario le rendite ed i pesi delle due istituzioni erano ancora separate (12). Solo nel 1761 fu disposto che venisse formato un sol libro delle rendite e dei pesi (13).
Per quanto riguarda il modo di governarsi, utili indicazioni ci vengono ancora dallo Storace. Egli ci dice infatti, che «per lo spazio di più anni la Confraternita s’è governata con la regola approvata dalla Corte Vescovile» (14), senza tuttavia fare riferimento a date, e senza scendere nei particolari di tale regola; in effetti, se andiamo a spulciare nella Visita del 1597, pur consultata dallo Storace come abbiamo visto, emergono interessanti indicazioni; interrogati dal vescovo, gli economi della Confraternita, ovvero Pascarello Magistripaolo, Alfonso Garofano e Gionanni Andrea Verde, affermano «che non sanno, che ci siano capitoli, ne costitutione con le quali habbiano da governarsi in dicta confraternita; che fanno libro, et notamento in esso del numero dei confratri, li quali scrivono, [...] vogliono essere aggregati dalli maestri sent’altra congregatione. Che l’elettione di nuovi maestri si fa dopo la festa del Santissimo Sacramento dalli confratri congregati insieme per ordine del cappellano, et con voti publichi. Che hanno stabili, et annue entrate di trentasei in quaranta docati l’anno. Che hanno peso di far celebrare quattro messe la settimana nell’altare maggiore, et si celebrano, et ancora di dar la dote ad una figliuola ogni anno. Che hanno peso di tener la lampada accesa continuamente avanti al Santissimo Sacramento, et di tener torcie, cere e lanternoni per accompagnare il Santissimo Sacramento. Che fanno la processione ogni terza domenica del mese, et all’hora si congregano li confratri et fanno ragionamenti et discussioni delle cose spettanti, et che occorrono a detta confraternita. Che fanno libro d’introito e d’esito, et danno conto alli maestri successori, et ci entroviene. Anco il cappellano, il quale l’ordino Monsignor Vescovo o Vicario. Che fanno le cerche di limosine con la cassetta ogni domenica et l’estate cercano grani, et altre vettovaglie …» (15). Da qui si conviene che molto probabilmente delle regole scritte c’erano, ed anche abbastanza precise. Esse facevano riferimento tanto alle modalità d’elezione di maestri ed altri fratelli, quanto alle questioni economiche, annotate nei libri contabili, senza trascurare l’attività caritativa della Confraternita, evidenziata nel «dare la dote ad una figliuola ogni anno», e quella spirituale, vedi processioni e riunioni. Di seguito, nella stessa visita si consiglia anche l’associazione con qualche Arciconfraternita di Roma (16), al fine di ottenere le indulgenze, ed acquisire i privilegi ad essa spettanti.
Nel corso del XVII secolo non dovettero esserci mutazioni di sorta nell’impianto delle norme con cui la Confraternita si governava; tuttavia nel 1749, per i motivi di cui abbiamo largamente disquisito in precedenza, fu necessario far approvare nuovamente le regole, stavolta non dal Vescovo, bensì dalla Sacra Real Maestà rappresentata dal Re Carlo di Borbone, a cui si richiedeva appunto il Regio Assenso. La richiesta fu accolta, come si evince ancora una volta da un documento riportato dallo Storace (17). Lo storico però, limita la sua segnalazione all’atto giuridico emesso dalla Regia Camera di Santa Chiara, tacendo ancora una volta riguardo a notizie più precise relative alle regole vere e proprie o ad uno statuto; può essere che tale mancanza sia stata dovuta al fatto che lo Storace non abbia consultato lo stesso documento capitato sotto i nostri occhi, ma una semplice copia dell’approvazione custodita magari nella sede della Confraternita, o più semplicemente al fatto che a lui lo statuto non interessasse.
Il ritrovamento occorso nei tempi e nei modi sopra descritti, colma questa lacuna, in quanto oltre alle formule di richiesta e di approvazione, costituenti la parte iniziale e quella finale del documento, nella parte centrale, sono appunto descritte le Regole inerenti gli aspetti amministrativi e spirituali della Confraternita, che andremo di seguito ad analizzare nello specifico.
La richiesta ufficiale, rivolta al Re, attraverso il Cappellano Maggiore e il procuratore della Confraternita, è preceduta da un’approvazione interna delle Regole, da parte dei membri dell’associazione, o se si preferisce, da una «riapprovazione»; infatti nel documento è scritto che i fratelli erano stati sollecitati nei giorni precedenti dai portinari ad intervenire «Domenica 26 Ottobre 1749 alle ore 15 per doversi leggere e di nuovo accettare le Regole della medesima Congregazione per supplicare la Maestà del R. Nostro Signore che Dio guardi a compiacersi di approvare quelle e d’interporre il suo Reale Assenso ed essendosi sonata la Campana a piena Congregazione su le ore quindici sonate si sono riconosciuti li libri e si sono ritrovati ascritti in detta Congregazione e Monte seu Anime del Purgatorio cento e undeci fratelli viventi … non contumaci al numero di settantacinque (18), … ed a tutti nemine discrepante sono state le medesime Regole accettate, ed a quelle si sono sottomessi» (19). In seconda istanza si era avuta invece l’approvazione ufficiale con il Regio Assenso con una postilla racchiusa in quattro punti: «Primieramente che rispetto alla questua della quale si fa menzione nel Cap. III e VII di dette Regole non possa farsi se non nella propria Congregatione, e volendola fare altrimenti debbano ottenersene speciale Real Permesso altrimenti s’intenda espressamente denegato. II. Che nella redditione de Conti di detta Congregatione si habbia da osservare il prescritto Cap. V et seguentibus del concordato. III Che a tenor del suo Real Stabilimento fatto nel 1742 quei che devono esser eletti per Amministratori, e Rationali non siano debbitori della medesima che avendo altre volte amministrate le sue rendite e beni habbino doppo il rendimento de Conti ottenuta la debbita liberatoria, e che non siano consanguinei e affini degli amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivi de Iuri Civili, E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole senza il Real permesso di Vostra Maestà» (20). In definitiva i punti elencati nella postilla, rimandano tutti direttamente o indirettamente alle nuove norme introdotte con il Concordato del 1741, alle quali evidentemente, i redattori delle Regole non avevano prestato la dovuta attenzione.
Nella sintesi del procuratore, le Regole «altro non contengono se non se il buon governo di detta Congregatione e Monte, il modo che di eleggere gli ufficiali, la recezzione de fratelli, godimento de suffragii in tempo della loro Morte» (21). Il testo si compone si otto capitoli, ad ognuno dei quali è dato un preciso titolo:
Cap. I: Per essere ascritto alla Confraternita. Colui che vuole entrar a far parte della Confraternita, deve farne richiesta attraverso un memoriale, una sorta di lettera di presentazione indirizzata al Priore e agli altri ufficiali; questi la trasmetteranno al Maestro dei novizi, il quale a sua volta, non ritrovandovi informazioni negative, ma solo esempio di «buona vita, fama e costumi» (22), la sottoporrà al giudizio degli altri fratelli. L’ingresso sarà deciso a maggioranza, «per bussola» (23). Se il voto avrà esito positivo, il candidato sarà ammesso ad un anno di prova, pagando naturalmente. Il pagamento non è uguale per tutti, ma si differenzia tenendo conto dell’età, e dei legami di parentela con altri fratelli della Confraternita (24). Al termine dell’anno di prova sarà iscritto nel libro dei Novizi. Per tutto il tempo del noviziato siederà separato dagli altri. I novizi hanno il compito di preparare tutto ciò che occorre per la Messa; devono giungere in Congregazione prima degli altri, e mancando ai loro compiti saranno soggetti a sanzioni, che vanno dal semplice ammonimento, alla mortificazione in pubblico, fino alla cacciata, decisa ancora una volta per bussola.
Cap. II: Per fare la Professione. Finito l’anno del noviziato, essendo istruito nei rudimenti della fede, nell’osservanza delle Regole, e avendo pagato l’iscrizione, il Priore darà notizia agli altri fratelli, quindi il Maestro dei novizi accompagnerà il candidato all’altare; questi si inginocchierà, e dopo un rituale di preghiera e confessione, si celebrerà la messa durante la quale si comunicherà l’ammissione.
Cap. III: Dell’obbligo di ciascun fratello. Gli obblighi sono di diversa natura. Si va dalla presenza in Congregazione durante le festività all’associare i cadaveri dei defunti; dalla visita dei fratelli infermi al mantenimento di un comportamento decoroso durante la Congregazione, e di riverenza nei confronti degli ufficiali e dei fratelli. La mancanza comporta ammonizioni verbali, mortificazioni fisiche, oppure il pagamento di un indennizzo «in benefitio della Congregazione» (25), fino alla contumacia, se non si pagherà la mesata di due grana e mezzo per quattro volte consecutive (26). Altri pagamenti sono previsti per ciascun fratello: cinque grana ogni anno per aiuto alla Congregazione e Monte per soddisfare le spese dell’esequie, che diventeranno il doppio se si ritarderà di due mesi nel pagamento. Fortunatamente erano previsti anche dei casi in cui un fratello poteva essere esentato dal pagamento delle mesate; ciò era possibile per i due fratelli scelti dal Priore, i quali per un anno e due mesi effettuavano «la questua con la sportella per fare celebrare le Messe nel nostro altare di S. Maria della Rosa seu Anime del Purgatorio in suffragio delle medesime … per tutta la Terra (di S. Antimo)» (27), e per i fratelli che avranno pagato le mesate per quarant’anni ininterrottamente; in tal caso il fratello non sarebbe stato più soggetto a pagamento per il resto della sua vita.
Cap. IV: Dell’obblighi della Confraternita. «Questa mantiene il Padre Spirituale salariato, soddisfa l’elemosine delle Messe festive ed altre che si celebrano per i fratelli vivi e defunti nel tempo della Morte, fa a sue spese tutte le Esequie cioè confraternita, Cleri dello Spirito Santo e Parrocchiale seu funerum al Parroco, coltra di velluto, Beccamorti, suono delle campanele, ceri necessari e secondo l’uso della Congregatione, una messa cantata sul cadavere e quindici messe tutte tra lo spatio di un mese» (28).
Cap. V: Degli esercitii si fanno in Congregatione. Si tratta ovviamente di esercizi spirituali eseguiti dai fratelli prima e durante le celebrazioni, sotto la guida del Priore e del Padre Spirituale; il primo fa leggere un «libro Spirituale o una vita di Santo, … spiega un Capo della Dottrina Christiana» (29), e fa recitare i misteri dolorosi e gloriosi del Rosario (30); il secondo invece, confessa, intona il Veni Creator Spiritus e le altre litanie e preghiere, e si occupa del Sermone. Ciò avviene nelle festività ordinarie. Nelle prime domeniche del mese infatti, «oltre detti esercitii doppo il Sermone si farà un quarto d’ora di oratione mentale e si legga un Capo delle presenti regole» (31). Nei tempi del Precetto Pasquale è prevista anche la pratica del Catechismo per la confessione, che sottintende a sua volta la pratica eucaristica (32). Curioso come tra gli esercizi sia compreso anche la riscossione delle mesate.
Cap. VI: Della vita devono menare i fratelli. Tutti i fratelli devono essere esempio di vita retta e onesta, mostrarsi cordiali e comprensivi sempre; devono sfuggire a qualsiasi genere di tentazione, sviando conversazioni e luoghi «ove si può offendere Iddio». Inoltre sono esortati a compiere opere militari sotto lo stendardo del Santissimo Sacramento.

Cap VII. Dell’eleggione degl’officiali e loro numero. E’ questo il capitolo più lungo delle Regole. In esso viene descritta in pratica, tutta la macchina amministrativa della Congregazione, partendo dal numero degli addetti, gli ufficiali, fornendo di ognuno notizie relative alla competenza e alle modalità elettive, fino a giungere ai tempi, o meglio dire alle date in cui sono fissate le elezioni. La piramide gerarchica prevede al vertice la figura del Priore, coadiuvato dal suo vice, il Sottopriore, oltre al primo e secondo Assistente, quindi il cassiere, il segretario, il fiscale, il Maestro dei novizi, due Sagrestani e due Portinari. A questi bisogna necessariamente aggiungere i due Razionali. Essi sono eletti con voto di maggioranza per bussola alla quarta Domenica di Avvento. I candidati sono scelti tra coloro i quali offrono un curriculum che sia garanzia di onestà e professionalità, che non abbiano alcun rapporto di parentela col Priore; tale prerogativa risulta indispensabile, in quanto il loro compito è quello di visionare l’amministrazione fatta dal Priore stesso, stilando successivamente quelli che potremmo definire le scritture contabili. Nella stessa Domenica, con altra bussola viene eletto anche il cassiere, il quale deve «conservare tutto il Peculio della Congregazione, esigerà le mesate ed entrature de fratelli e l’altre rendite, darà il Conto al Priore» (33). Con queste due elezioni, la struttura dell’amministrazione contabile risulta completata. Si può quindi procedere il primo Gennaio, all’elezione degli altri ufficiali annuali. L’elezione è presieduta dai due Razionali con l’intervento di tutta la Congregazione. Colui che avrà la maggioranza dei voti sarà eletto Priore, poi via via il sottopriore, il primo, ed il secondo Assistente in base al numero di voti ottenuto da ciascuno. Essi, insieme al cassiere «rappresentar devono la Congregazione e Monte ne contratti faciendi ed interverranno col titolo di Deputati della Congregazione e Monte insieme col Priore» (34). Questi ufficiali nomineranno poi il Segretario e gli altri ufficiali subalterni, ovvero il fiscale, il Maestro dei novizi, i due sagrestani, e i due portinari. Oltre agli ufficiali sarà eletto anche il Padre Spirituale, «ad nutum amovibile», sempre con maggioranza dei voti. Il suo compito è «di fare sermoni ne giorni di Congregatione esortare i fratelli nel Santo timore di Dio, confessarli, comunicarli, e fare tutto ciò che appartiene alla pura Spiritualità» (35).

Il Priore come si è detto, rappresenta la figura principale della piramide. Egli «deve essere assiduo ed esemplare essendo qual lume sul Candeliere» (36). I suoi compiti sono tra i più svariati. Essi vanno dalla supervisione dell’operato degli altri ufficiali, a quella sulla condotta di vita dei fratelli, fino alla distribuzione di case, e terreni da coltivare. Deve visitare gli infermi e assicurarsi che i fratelli facciano altrettanto, oltre a gestire le risorse finanziarie della Confraternita di cui però, «in niun conto può servirsi per uso suo ne di altri, ed occorrendi fare spesa estraordinaria eccedendo docati cinque quella non possa fare senza la maggioranza de Voti de fratelli» (37).
Per quanto riguarda le altre figure, al Segretario spettano in pratica mansioni di cancelleria: deve trovarsi presente infatti, in tutte le Consulte per notarne i risultati; leggere in Congregazione le Regole ed ogni altra cosa che ad essa sarà utile; deve preparare la sede in occasione della Congregazione insieme ai novizi; deve vigilare sull’osservanza delle regole, ed eventualmente segnalare le mancanze. Quest’ultimo punto è anche oggetto preciso della funzione del Fiscale.
Diversi compiti ha il Maestro dei novizi, il quale è responsabile del percorso spirituale e sociale dei nuovi adepti.
Ai Portinari spetta invece il compito di avvisare i fratelli ogni qualvolta ci sia una Congregazione su segnalazione del Priore; devono essere i primi a raggiungere la sede, tener la porta chiusa senza ammettere nessuno che non sia fratello o novizio.
Cap VIII: Dell’osservanza delle Regole. «Tutti procurino osservare esattamente le Regole sudette e perciò è necessario che ogni Mese alla meno si leggano o sentano leggere un Capo di esse in Congregatione acciò non possino allegare causa d’Ignoranza» (38).
Con questi otto capitoli la Confraternita si amministrò fino al 7 febbraio 1873, quando il mutare delle condizioni politiche, determinò alcune modifiche, debitamente approvate dall’autorità tutoria (39).
La lettura completa delle Regole, ci offre ora l’opportunità di qualche riflessione. Lo statuto di cui si è dato visione, si discosta soltanto in maniera minima da tutti gli altri pervenutici, risalenti allo stesso periodo; questo perché, al di là delle ragioni peculiari che distinguono ciascuna associazione confraternale, alla base, c’è sempre l’adempimento dei precetti legati alle sette opere di misericordia spirituali e alle sette opere di misericordia corporali. «Vincolate a questi quattordici punti fermi, i loro statuti non possono essere che simili» (40). A dire il vero i poveri e i diseredati, almeno nel testo, non vengono mai menzionati. Il redattore sembra essersi più che altro concentrato sulle dinamiche della struttura interna della Confraternita, in modo tale da creare un regolamento associativo, dove ogni norma particolare è perfettamente funzionale all’associazione stessa. Questo rigido sistema ruota intorno al denaro, presente quasi in tutti i capitoli; esso accompagna il confratello dal suo ingresso in Congregazione fino alla sua morte; la mancata elargizione delle somme dovute lo fa cadere in disgrazia, non gli permette la salvezza dell’anima, e conseguentemente provoca il dissesto della Confraternita. Tutto ciò è da evitare! E’ per questo che si torna continuamente sugli ammonimenti, le mortificazioni, la cacciata, quasi come se fosse una cacciata dal Paradiso; il confratello non può permetterselo! Meglio allora eseguire tutto ciò che viene ordinato, rispettare i propri doveri ed i propri compiti. La salvezza ha un prezzo alto, ma deve essere raggiunta ad ogni costo. Non importa se sia pagato alla Chiesa o al Re, ciò che conta è che il denaro giunga a Dio.
Della donna non si fa cenno; neppure tra le firme poste in calce alla richiesta ci sono nomi femminili. Difficile capire se tale omissione sia reale, oppure se la partecipazione femminile sia sottintesa, come si presume lo siano le attività caritative; di certo non è imputabile ad una condizione di subordine nella società del tempo, in quanto, come ci ricorda la Bertoldi Lenoci, già nel medioevo le donne sono presenti negli statuti delle Confraternite, e non vige emarginazione dall’attività devozionale, assistenziale e caritativa (41).
Nessuna notizia anche per quel che riguarda l’abbigliamento dei confratelli. Tuttavia si può colmare anche questa lacuna, ricorrendo ad una visita pastorale, stavolta quella del Vescovo Carafa, effettuata nel 1621. Il relatore di questa Visita è molto attento e preciso nelle sue descrizioni; così accade che, dopo averci illuminato per quel che concerne la cappella della Confraternita, interroghi anche i responsabili, riferendoci, con un latino molto maccheronico, delle vesti indossate dai membri della Congregazione. Tali vesti sono ornate alle estremità da fili molto elaborate, raggruppati tre per volta, come si conviene a tutto ciò che ha a che fare con il sacro, di seta rossa e con dorature; si precisa poi che il decoro deve essere mantenuto nell’umiltà, e con corde di contrizione; non si faccia uso di tali corde senza autorizzazione, pena la sospensione dalla Confraternita (42).
A questo punto non ci resta altro che sperare di essere stati precisi nella ricostruzione storica, e di aver analizzato con il giusto piglio “l’evoluzione legislativa” della Confraternita in esame. Bisogna precisare tuttavia, che quanto scritto, ha assunto come punto di riferimento il documento ritrovato, per cui lo studio risulta in un certo qual modo circoscritto, e sicuramente cieco in qualche direzione. L’augurio è quello che il lavoro qui presente possa servire da spunto per un ulteriore approfondimento dell’argomento. Anche per questo riportiamo in appendice la trascrizione integrale del documento originale.

RICHIESTA DI REGIO ASSENSO E STATUTO DELLA CONGREGAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
SEU “ANIME DEL PURGATORIO”
NELLA TERRA DI SANT’ANTIMO NEL 1749 (43)

Mensis Octobris 1749
Carolus Reverendis in Christo Patribus quibuscumque Archiepiscopis Episcopis eorumque Vicariis Cleris Capitulis aliis que Ecclesiasticis et Religiosis per totius Aulis Regni et signanter Diocesis
Illustribus quoque Iputabilibus et magnificis Viris quibuscumque Baronibus titulatis et nontitulatis Gubernatoribus Auditoribus Capitaniis Assessoribus Sind.is Electis Universitatibus et aliis quibus cumque personis et officialibus quacumque authoritate et potestate fungentibus seu eorum locumtenentibus presentibus et futuris ad quos seuquo presentis pervenerint vel fuerint quomodolibet presentate Reggiis fidelibus dilectis gratiam nostram Reggiam et bonam voluntatem Nuper pro parte infrascript.r supplicantium fuit nobis presentata presens Capitulatio tenoris sequent.s V. Sacra Real Maestà Per parte dellinfrascrittti supplicanti mi è stato presentato l’Infrascritto memoriale con Regia Declaratione della Real Camara di Santa Chiara del tenor sequente V. S. R. Maestà.
Il Procuratore della Venerabile Confraternita e Pio Monte sotto il titolo del Santissimo [121v] Sacramento eretto nella Terra di S. Antimo posto ai piedi della M. V. espone humilmente come ritrovandosi canonicamente eretti accosto della Parrocchiale Chiesa della medesima Terra sin da più secoli ad oggetto di ben reggersi e governarsi la medesima pia adunanza si sono formate alcune regole in essa finora esattamente osservate E comeche i Confratelli di detta Congregazione e Monte atteso che in esse non vi è il Reggio Assenso della M. Vostra desiderano anche farli approvare da V. M. affinché habbiano sempre le dette Regole la di loro osservanza ed inviolabile esecuzione. Perciò ricorre il supplicante nel nome suddetto da V. M. humilmente supplicandola di avvalorare le dette Regole colla Vostra Reale Autorità, Assenso e Beneplacito ut Deus. Io D.r D. Giocchino de Stefano supplico come sopra. La suddetta firma è di propria mano del suddetto D.r D. Gioacchino de Stefano il quale è Procuratore della suddetta Venerabile Confraternita e Pio Monte e suoi officiali e fratelli e può dare la suddetta supplica per leffetto suddetto: in vigore di documento che Io ne conservo al quale per ed in fede ho segnato richiesto [122] Notar Carlo Iarace di Napoli Regio Notaro per locus signi. Reverendus Reggius Cappellanus Maior videat et in [servitis] referat. Castagnola. Andreassi Provisum per Regalem Cameram S. Clare Napoli 11 Octobris 1749 Citus. Illust. March.o d’Anza e Pref. S. R. tempore subscrip. Impeditus. Eteri Aularum Presentino interfuerunt. E con linfratto memoriale mi sono state esibite linfratto Regole del tenor seguente Venerabili Regole della Confraternita e Monte del SS.mo Sacramento seu Anime del Purgatorio della Terra di S. Antimo.
Cap. I: Per esser ascritto alla Confraternita. Chi vorrà ascriversi tra il numero de fratelli farà un memoriale diretto al Priore ed officiali col quale dirà [essere] iscritto e sottomettersi alle Regole che si dirà dal Priore al Maestro de Novitii per linformo e [ritrovamento] quello di buona vita fama e costumi lo proporrà in Congregazione e con maggioranza de voti de fratelli per bussola restarà ammesso con tassarsi ciò deve pagare tra un anno per entratura e dal secondo si noti nel libro de Novitii il giorno il mese ed anno di tal ammissione e ciò deve pagare per l’entratura quale ricevuto farà per un anno il Noviziato per il quale anno sedarà separato [122v] da fratelli. La Bussola si farà segnata con segnacoli bianchi e neri da menarsi nell’Urna per conoscersi inclusiva da bianchi e l’esclusiva da neri giusta l’uso della Congregazione quali segnatoli si distribuiranno e raccoglieranno dal Segret.°. Chi vorrà essere ammesso se sarà figlio di fratello essendo d’età di anni diece avanti paghi carlini cinque se sarà di venti finiti a trenta paghi carlini dieci. Se di trenta finiti a quaranta paghi carlini quindici ed essendo estero e non figlio di fratello paghi il doppio secondo le dette età avendo passato quarant’anni sino a cinquanta o è figlio di fratello o estero paghi docati quattro se di cinquanta a sessanta docati sei se passa i sessant’anni paghi docati otto. Li Novitii hanno il peso di preparare ciò che occorre per la Messa venendoli ordinato dalli Segretari scopare la Congregazione spolverare li scanni sonare la campana a Cong.ne e ciò si faccia prima che quella principii e perciò venir devono per tempo senza mancare senza giusta causa, e mancandola [123] prima volta sia ammonito dal Mastro la seconda se li dia quache mortificatione dal Priore. Per la terza li cassi senza speranza di essere riammesso prend.te bussola da farsi in piena Congragazione deve obbidire al Mastro in tutto ciò che riguarda il servitio della Congregatione.
Cap. II. Per fare la Professione. Finito l’anno del Noviziato essendo istrutto ne Rudimenti della fede nel modo da vivere da Cristiano catihismo, ed osservanza delle Regole e pagata l’entratura il Priore dia notitia alli fratelli della Professione del nuovo fratello Dopo dia l’ordine al suddetto Mastro che accompagni quello all’altare ove genuflessi. Il Priore spleghi il Benedictus qui venit. E colle altro preci quali finite il Priore li farà un esordio per fargli fare concetto del favore se gli fa di ammetterlo sotto l’insegna del Santissimo Sacramento. Poi darrà la Pace alli fratelli si farà la Confessione generale prima e si comunicherà alla Messa.
Cap. III. Dell’obligo di ciascun fratello. Deve ogni festa venire in Congregazione e stando impedito lo dirà al Priore preventivamente o ad altro officiale come sotto priore o oggistente per ridirsi da questa [123v] al Priore la scusa altrimenti non si ammetta mancando la prima volta il Priore l’ammonirà fraternamente la seconda lo corregga in publico la terza lo mortifichi e la quarta lo cassi precedente però bussola con la maggioranza de voti de fratelli . Per il che il Portinaio deve riferire al Priore la mancanza di quelli devono comunicarsi in Congregatione ogni prima Domenica del mese e controivenendo si eseguirà come sopra. Devono tutti associare i Cadaveri de Defunti fratelli e non possono mancare senza giusta causa da prevenirsi al Priore ut su supra e mancando per due volte continuamente debba pagare grana cinque in binefitio della Congregazione. Deve pagare grana due e mezzo il mese in mano del Cassiero e mancando per quattro mesi da tale pagamento resti contumace e privo de suffragii ed esequie in caso di morte e della Voce attiva e passiva sino a tanto non haverà pagato per intero. Deve pagare altre grana cinque in ogn’anno ciascun fratello per aiuto alla Congragazione e Monte per soddisfare le spese dell’Esequie fra lo spatio di due mesi doppo l’anno quale [124] classi paghi per doppio. Sarà franco per un anno di dette mesate quel fratello che farà fra detto: anno due mesi ogni giorno la sera la questua con la sportella per fare celebrare le Messe nel nostro altare di S. M.a della Rosa seu Anime del Purgatorio in suffraggio delle medesime da destinarsi ed eleggersi dal Priore coloro che haveranno maggiore abilità, carità e puntualità acciò si vada per tale opera pia ogni sera tutto l’anno da due fratelli […] sportelle per tutta la Terra come da immemorabil tempo si fa sia sollecito ed obbediente all’ordine del Priore colui che sarà eletto per tale opera. Pagato che haverà il fratello puntualmente per lo spatio di quarant’anni senza intermissione sia giubilato e così esente da tali pagamenti per il di più vivere. Gionto il fratello in Congregatione si levi il cappello e berrettino indi entri s’inginocchi e fatta breve oratione e raccomandatosi a Dio s’inchini all’altare poi al Priore e fratelli senza voltare le spalle all’altare e si seda al suo luogo. Deve osservare sotto silentio essendo richiesto da Superiori Scalzi e risponda con voce bassa ed […] e dovendo ricevere mortificatione subbito s’inginocchi [124v] ed obbedisca non rida ne facci segno di burla per non fare distraere gli altri stiano genuflessi sempre con due ginocchi e non si appoggino alli Banchi dovendo stare in ginocchio niniuno s’intrometta nell’altrui incombenza ma occorrendo cosa d’avisarsi a taluno per mancanza del suo officio si facci con carità ed umiltà a chi verrà doppo cominciaa la Congregatione il Priore lo mortifichi secondo la mancanza come farà in tutti gli altri difetti sopra detti. Nell’infrmità de fratelli deve ogn’uno visitare l’infermo ed applicar le sue orationi per la di lui salute ed in morte intervenire all’Esequie recitare una terza parte del Rosario ed applicarli una comunione.
Cap. IV. Dell’oblighi della Confraternita. Questa mantiene il Padre Spirituale Salariato soddisfa l’Elemosine delle Messe festive ed altre che si celebrano per i fratelli vivi e Defonti nel tempo della Morte fa a sue spese tutte le Esequie cioè confraternita Cleri dello Spirito Santo e Parrocchiale seu funerum al Parroco [125] Coltra di volluto Beccamorti, suono delle campanele, ceri necessari e secondo l’uso della Congregatione, una messa cantata sul cadavere e quindici messe tutte tra lo spatio di un mese.
Cap. V. Degli esercitii si fanno in Congregazione. Questi si fanno nel tempo dura la Congregazione e sono: Prima dell’ora stabbilita si legga qualche libro Spirituale o vita di Santo poi dal Priore si spieghi un Capo della Dottrina Christiana gionta l’ora al suono del campanello si reciti alternativamente la terza parte del Rosario con i suoi Misteri letti dal Priore poi la loro nelle dette cinque piaghe. Poi l’offerta alla Vergine e l’altre preci quali finiti il Patre Spirituale che fratanto è stato a confessare dirà stando tutti genuflessi il Veni Creator Spiritus e le litanie con l’altre preci. Poi al suono del campanello tutti sedano ed ascoltino il Sermone sul Vangelo e pure il Catechismo per la confessione ne tempi del Precetto Pasquale finito ciò si esiggano le mesate ed entrature de fratelli che s’introitaranno nel libro ed infine si celebri la messa quale finita e cantata la Salve e sua oratione termina la Congregatione. [125v] Nelle prime Domeniche del mese oltre detti esercitii doppo il sermone si farà un quarto d’ora d’oratione mentale e si legga un Capo delle presenti Regole.
Cap. VI. Della Vita devono menare i fratelli. Li fratelli di Congregatione devono dimostrare coll’opere militari sotto lo stendardo del Santissimo Sacramento e perciò menino vita tale che corrisponda alla vocatione e siano agl’altri di esempio ed edificazione. Perciò siano modesti, onesti, puntuali nelle lor facende fuggano li giochi le disonestà, le dissolutezze, ostarie, commedie ed ogni mala pratica, conversazione e luogo ove si puo offendere Iddio. Non dichino parole disoneste ne ingiuriose al prossimo, imprecazioni, buggie, detrazioni, murmurationi. Usino parole Spirituali, benefichino Iddio, onorino e riverischino i Superiori Spirituali e temporali e quelli obbediscano, amino cordialmente il prossimo da fratelli e cantino canzoni Sante e se tra congregati vi fusse qualche fratello toccato da uno di tali vitii sia fraternamente ammonito dal Priore e perseverante nel male lo mortifichi [126] in publico ed essendo ostinato col voto per bussola della maggior parte de fratelli il Priore lo cassi dalla Congregatione.
Cap. VII. Dell’Eleggione degl’officiali e loro numero. Per il buono governo della Congregatione e suo mantenimento si deputino gli officiali cioè Priore, sottopriore, due assistenti, cassiere, segretario fiscale, Maestro di Novitii, due Sagrestani, e due Portinari. Di più in ogn’anno nal giorno di Domenica quarta dell’Avvento precedente aviso per mezzo de Portinari a tutti li fratelli acciò ognuno possa dare il suo Voto si proceda all’Elettione di due Rationali per voti da fratelli precedente bussola, e quei due fratelli che haveranno maggioranza di voti restaranno Rationali eletti, i quali non siano affini ne consanguinei del Priore ne debbitori per causa di amministrazione ed habbiano dell’amministrationi da essi fatte ottenuta la liberatoria in forma secondo i Reali ordini e con altra bussola similmente con maggioranza de voti da medesimi fratelli si farà l’Elettione del nuovo Cassiere. Il Peso di Rationali è di riconoscere esattamente i libri dell’amministratione fatta dal Priore così d’introito come [126v] d’esito a tenore del prescritto del trattato de Concordati, e ritrovandosi in cassa esistenti tutte le somme d’introiti superanti equità estimaranno profittevole della Confraternità e Monte tale amministratione provedino alla liberatoria in forma ma restando detto Priore debbitore di qualsisia somma si significhi di che resta dovendo ed oltre delle cose stabbilite in detti concordati contro de debbitori per causa di amministratione restarà privo della voce attiva e passiva e de suffragii in caso di morte estimato come contumace sin a tanto non haverà per intiero soddisfatto oltre di riconoscere e Decretare detti Conti sarà anche incombenza de due Rationali di presedere alla nuova Elettione che far si deve la mattina del primo Gennaro degli officiali annuali quale seguita terminarà la loro incombenza resta dovendo solo officiale annuale il Cassiero di già nuovamente eletto. L’Elettione de gli altri officiali annuali si farà il primo di Gennaro ed acciò si faccia con intervento di tutta la Congregatione e riesca di sodisfattione, [127] si faccino di nuovo avisati i fratelli per mezzo de Portinari d’ordine de Rationali nella precedente settimana acciò si portino in Congregatione in detto giorno per darvi ciascuno il voto e chi haverà maggioranza di voti resterà eletto Priore chi meno sottopriore chi meno primo assistente e chi meno di tutti secondo Assistente , i quali sottopriore primo e secondo Assistenti unitamente col Cassiero di già Eletto reppresentar devono la Congregatione e Monte ne contratti faciendi ed interveniranno col titolo di Deputati della Congragatione e Monte insieme col Priore. Doppo da da di nuovi officiali eletti determinarà il Segretario e gli altri disopradetti officiali subalterni. Il Priore deve essere assiduo ed esemplare essendo qual lume sul Candeliere, e possa con franchezza corriere gli altri difetti deve far osservare esattamente le Regolevigilarà sopra tutti li bisogni Spirituali e temporali della congregatione con locare le case i territorii quelli far coltivar bene inviggilare nelle liti e fare tutto ciò che apportar può utile alla Congregatione e Monte assisterà a tutti esercitii della Congregatione destinerà i [127v] fratelli per la questua ordinaria delle Messe per l’Anime del Purgatorio da celebrarsi nella Cappella di detta Congregatione e farle notare al libro per riscontrarsi l’Esito con l’introito di quelle per lo che proc.ri eleggere fratelli diligenti e puntuali per tale questua. Alle notitie di discordie tra fratelli metta con carità tutto lo studio per accomodarli e pacificarli. Osservi la vita di ciascuno e conoscendovi scandalo usi ogni industria per farlo ravvedere con corrigerlo fraternamente e raccomandarlo alle orationi communi de fratelli e se persevererà nel male lo mortifichi in pubblico non essendo di cosa che porti infamia a quello e non emendandosi lo proponga e colla maggioranza de Voti per bussola lo cassi. Farà esercitar bene i loro impieghi a gli altri officiali. Visiterà li fratelli infermi facendo fare il medesimo agli altri. Del Peculio della Congregatione in nuin conto può servirsi per uso suo ne di altri ed occorrendi fare spesa estraordinaria eccedendo docati cinque quella non possa fare senza [128] la maggioranza de Voti de fratelli. Procuri che a tutti si osservi il silentio in Congregatione e vi stiano con modestia e mancandosi di fare qualche esercitio di sopradetti facci leggere qualche vita di Santo per fuggire l’otio. E se tiene tra fratelli il primo luogo deve però essere più umile degl’altri ed esemplare e si mostrerà con tutti piacevole ed amorevole. Il sottopriore nell’assenza del Priore in Congregatione succeda in luogo di quello colla stessa autorità succedendo la morte del Priore non si proceda a nuova Elettione prima del tempo stabbilito per l’Elettione ed il sottopriore resta al governo sino alla fine dell’anno. Gli Assistenti sono quelli che devono aiutare il Priore col Contiglio e collop.ra in ciò che da questo sono richieste ed eseguendo l’impostoli usino modestia ed humiltà gli suggeriscano ciò che conosceranno utile ed espediente per il governo. In presenza del Priore e sottopriore non comandino cos’alcuna soltanto nella mancanza di questi succede il Primo Assistente nel governo e nella mancanza del Primo il secondo osservino seseguiscano da gli officiali i loro impieghi secondo le Regole, ed in caso di trasgressione [128v] s’avisino il Priore. Il Cassiero deve conservare tutto il Peculio della Congregatione esigerà le mesate ed entrature de fratelli e l’altre rendite darà il Conto al Priore ad ogni richiesta di quello per dare questo il Conto alla Congregatione dell’introito ed esito nel fine dell’amministratione e deve intervenire ne contratti col sottopriore ed Assistenti con titolo di Deputati della Congregatione e Monte. Il Segretario deve trovarsi presente in tutte le Consulte per notarne i risultati ed apprenda dal nome la segretezza di che si tratterà. Leggerà i memoriali delle recettioni de fratelli e doppo la bussola registrerà il giorno il mese ed anno, e ciò deve per entratura. Legger deve le Regole in Congregatione ed ogni altra cosa occorrerà leggersi per l’interessi di quella. Noterà le mancanze de fratelli per manifestarle al Priore per le mortificazioni e nel fine farà noto ad alta voce il giorno della seguente Congregatione con esprimere l’ora dovendosi mutare secondo la varietà de tempi. Il fiscale deve essere molto pratico delle Regole e deve trovarsi in Congregatione [129] a ogni festa per vedere se s’osservano le Regole e conoscendo trasgressione non avvertita o trascurata da Superiori la manifesti in pubblico, e fatta l’Istanza per l’osservanza delle Regole si rimetta senz’altro alla Prudenza del Priore ed officiali. Il Maestro de Novitii deve coll’esempio della Vita e con Santi documenti istruire i Novitii ed impararle ciò che devono sapere come Cristiani, e come fratelli spiegandole la Dottrina Christiana e le Regole e tutte le cerimonie che si osservino in Congregatione e fuori e tutte le buone osservanze della medesima tratterà co Novitii come sta ordinato nel Capitolo I e VII; ed userà con quelli carità. Haverà la tabella con i nomi e cognomi di quelli per notare le mancanze. Habbia presso di sé i memoriali co’ loro rescritti acciò compito l’anno del Noviziato essendo habili gli promuova alla Professione. Li segretari devono trovarsi ben per tempo in Congregatione sempre che questa si tiene, per accomodare, apparare l’Altare, preparare le cose necessarie per la Messa, e Comunioni, accendere la lampada od a fare sonare la campana da un Novitio e fare tutte cose prima che vengano i fratelli entrando [129v] nell’officio si faccino consegnare tutto ciò che appartiene alla Sagrestia da loro Successori. Il giorno precedente alla festa vadino in Congregatione e coll’aiuto de Novitii scopino e spolverizzino quella e puliscano l’Altare. Finita la Congregatione coprano l’Altare e l’Icona e non prestino ne estradano cosa veruna della Congregatione e Sagrestia senza espressa licenza del Priore da notarla per procurarne ill ricupero. Li Portinari devono essere de primi a venire sempre che si tiene Congregatione tengano la porta chiusa senza ammettere altri che fratelli e Novitii. Non portino ambasciatione, chiamino alcuno senza ordine del Priore a chi faranno l’ambasciate, ed eseguiranno i di lui ordini. In viggilaranno che s’osservi Silentio chiamino i fratelli d’ordine del Priore in Congregatione e finita quella consegnino le chiavi alli Sagrestani che sogliono tenere, si sedano in Congregatione vicino la porta per stare pronti al loro officio.
Cap. VIII. Dell’osservanza delle Regole. [130] Tutti procurino osservare esattamente le Regole sudette e perciò è necessario che ogni Mese alla meno si leggano o sentano leggere un Capo di esse in Congregatione acciò non possino allegare causa d’Ignoranza. Il Padre Spirituale debba eleggersi da fratelli per bussola con maggioranza de Voti e sia ad nutum amovibile di quelli il di lui obligo e di fare sermoni ne giorni di Congregatione esortare i fratelli nel Santo timore di Dio, confessarli comunicarli, e fare tutto ciò che appartiene alla pura Spiritualità E per tale in comodo debba la Congregatione corrisponderli carlini diece il mese oltre le lemosina delle Messe, che celebrerà secondo l’uso di questa Terra. Fò fede Io Sottoscritto Reggio Notaro fratello della Congregatione e Monte del Santissimo Sacramento di questa Terra di S. Antimo e Secretario della medesima come questo dì 26 Ottobre 1749 mattina di Domenica essendo Stati avisati da Portinari di detta Congregatione nelle giornate di martedì 21 corrente mercodì 22 e giovedì 23 tutti li fratelli di detta Congregatione e Monte di dovere intervenire nella medesima Domenica 26 del corrente alle ore 15 per doversi [130v] leggere e di nuovo accettare le Regole della medesima Congregatione per supplicare la Maestà del R. Nostro Signore che Dio guardi a compiacersi di approvare quelle e d’interporre il suo Reale Assenso ed essendosi sonata la Campana a piena Congregatione su le ore quindici sonate si sono riconosciuti li libri e si sono ritrovati ascritti in detta Congregazione e Monte seu Anime del Purgatorio cento e undeci fratelli viventi degli essendo contumaci di mesate trenta sette a quali prima di ogn’altro si è detto da me sottoscritto Regio Notaro, e Segretario della medesima che li fratelli contumaci nominati ad alta voce per nomi e cognomi hevessero soddisfatto per dare il loro Voto de medesimi solo uno ha soddisfatto, per lo che sono remasti fratelli non contumaci al numero di settantacinque doppo di che si sono lette da me predetto Secretario ad alta, et intelligibile Voce le dette Regole, ed a tutti nemine discrep.te sono state le medesime Regole accettate, ed a quelle si sono sottomessi, ed han fatto Istanza, ed han fatto Istanza supplicare la Maestà del Re Nostro Signore, che Dio feliciti a compia- [131] cersi di concedere alle medesime il suo Reale Assenso in forma. Per lo che ho fatto sottoscrivere le presenti Regole a maggior Cautela. Giuseppe Pillari Priore Domenico Duca sottopriore e Deputato, Giovan Battista Angiero primo Assistente, e Deputato, Antimo Petito , secondo Assistente, e Deputato, Nicola Duca Cassiero, e Deputato, Notar Ferdinando Fautorone Segretario D., Angelo Iacoccone D., Carmine Domenico Verde, D.r Giuseppe Cipolla, Luise Chianietto, Pascale Bellini, Giuseppe di Donato, Crescenzo D’Aponte, Aniello Carola, Carmine Duca, Cesario Bagno, Stefano dello Piano, Antimo Verde. Fò fede come le suddette firme sono state fatte in presenza mia da soprascritto officiali, e fratelli scriventi, che sono al numero di diece nove, atteso l’altri seguenti per non saper scrivere hanno dato parola a me sottoscritto Notaro, che in loro nome sottoscrivesse, e sono cioè Antonio Vassallo, Aniello Turco di Domenico, Antonio Sangermano, Aniello Martoriello quondam Antonio, Andrea de ligicero, Antimo Sangermano, Antonio Verde, Angelo Morlando, Aniello Petito, Antimo Ronga, Antimo Pascale, Antonio di Donato, Antonio Turco, Biase Verde, Biase Borzacchiello, Biase Coppola, Carlo d’A- [131v] gostino, Crescenzo Verde, Domenico Verde quondam Giovan Luca, Domenico Ricciardo, Domenico di Donato, Giuseppe di Donato, Francesco Ranziello, Francesco Ricciardo, Francesco d’Agostino, Filippo Borzacchiello, Francesco Femiano, Crescenzo Flagello, Pascale Cesaro, Gaetano de Benedetto, Giuseppe Martoriello, […]tarro Iavanone, Gennaro Duca, Giovanni Duca di Nicola, Gennaro Marzocchelli, Giovan Battista Barbarano, Vincenzo d’Agostino, Antimo Buonuomo, Pietro di Rosa, Antonio Barretta, Rocco Francesco Duca, Bartalomeo Benincasa, Martino Cesaro, Marino di Spirito, Crescenzo Ranzullo, Nunziante de Liguero, Nicola di Spirito, Nicola Perocceallo, Nicola Damiano, Bartolomeo Fontanella, Andrea Coppola, Domenico Buonanno, Andrea Duca, Santo Borzacchiello, e Santo Turco, e per essi non sapere scrivere ut dixerunt di loro ordine e propria volontà per mano di me Notar Francesco Iavarone della Terra di S. Antimo, et in fede richiesto ho seg.to, e sono testimonio. Locus signi. Ed avendo maturamente considerato il tenore delle preinserte Regole le quali altro non contengono se non se il buon governo di detta Congregatione e Mon- [132]-te il modo che di Eleggere gli ufficiali, la recezzione de fratelli, godimento de suffraggii in tempo della loro Morte e, non avendo in quelle ritrovata cosa che pregiudica la Real Giurisdizione né il pubblico perciò precedente il parere del Reggio Consigliero D. Honofrio Scassa mio ordinario Consultore, son di voto che Vostra Maestà può restar servita accordare suddette Regole il suo Real Assenso e beneplacito con farli spedire Privilegio in forma Regia Camere S. Clare qual Regio Assenso s’intenda conceduto con l’infratte condizioni, e riservii. Primieramente che rispetto alla questua della quale si fa menzione nel Cap. III e VII di dette Regole non possa farsi se non nella propria Congregatione, e volendola fare altrimenti debbano ottenerse speciale Real Permesso altrimenti s’intenda espressamente denegato. II. Che nella redditione de Conti di detta Congregatione si habbia da osservare il prescritto del Cap. V. […] et seguentibus del concordato. III Che a tenor del suo Real Stabilimento fatto nel 1742 quei che devono esser eletti per Amministratori, e Rationali non siano debbitori della medesima che avendo altre volte amministrate le sue rendite e beni habbino doppo il rendimento de Conti ottenuta la debbita liberatoria, e che non siano consanguinei [132v] (nella parte alta del foglio 132v: nel Ianuarii 1750. M. Ianuarii 1750) e affini degli amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivi de Iure Civili, E per ultimo che non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole senza il Real permesso di Vostra Maestà, e questo etc. Napoli li 20 Novembre 1749. di V. M. Umilissimo Vassallo, e Capp.no Can.co Galiano Arcivescovo di Tessalonica. Onofrio Scassa. Francesco Albarelli. Die primam decemo 1749. Regalii Camera Sante Clare proce.t decernit atque mandit quod expediatur Privilegium Regii Assensus in forma Regia Camere Sancte Clare servata forma retroscripte relatio hoc sicum […]. Castagnola. Fraggianni. Gaeta litus. Supplicatum propter canobis extitit pro parte supradictorum supplicantium quatenus preinserta Capitula confirmare, approbare, et convalidare cum omnibus et quibuscumque in dictis Capitulis expressis et contenctis, et quatenus opus site de novo assentire et consentire benignius dignaremur nos vero dictis pectitionibus tam iustis et piis liberiter […] et aliis quam plurimis longe maioribus exauditionem [133] gratiam rationabiliter promerentur tenore iggitur precentium ex certa nostra scientia deliberate et consulto ac ex gratia nostra speciali dicta preinserta Capitula iuxta carum tenores confirmamus, scceptamus, aprobamus, et convalidamus, nostroque munimine et presidio robboramus ac omnibus in eisdem contenctis et prenarratis ex gratia specialis ut supra Assentimur et consentimur nostrumque super eis Assensum Regi[…] consensum interponimus et prestamus cum supradictus clausulis conditionibus et limitationibus contenctis in dicta p.ntam relatione supradictis Reverendi Nostri Regiis Cappellani Maioris ac servata forma relations predictam Volentes et decernatus ex parte de eadem scientia certa nostra quod presene nostra confirmatio, approbatio,, convalidatio, et quatenus opus est nova concessio, sit et esse debbiat predictis confratribus dicti Congregationis et piis Montis Santissimi Sacramenti Terre Sancti Antimi presentibus et futuris semper Stabbilis Realis Valida […] et firma nullumque in Iudicis aut extra sentiat quovis modo […] incommodum dubbietur obiectur aut [133v] noxe cuiuslibet alterius detrimentum pertimescatur sed in suo semper robbore et firmitate persistat. In quorum fidem hoc presens Privileggium fieri fecimus magno nostro negotiorum Sigillo pendenti munitum Datum. Neapoli in Regali Palatio die decima nona mensis decembris millesimo septingesimo quadragimo nono 1749.
Carolus
Danza P.s
Castagnola
Fraggianni
Gaeta

Dominus Rex mandat mihi
D. Francesco Rapolla a Suc.

Vostra Maestà concede il suo Reale Assenso alle preinserte Capitulationi fatte dagli officiali e fratelli della Confraternità e Pio Monte sotto il titolo del Santissimo Sacramento della Terra di S. Antimo in omnibus servata la forma della sudetta preinserta relatione fatta dal Reverendo Reggio Cappellano Maggiore in forma Regalis Camera Sancte Clare, Citus.


Note:
(1) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. f. 121- 121v.
(2) Tratto dal testo del Concordato del 1741, in Giliberti V., Polizia ecclesiastica del Regno delle due Sicilie, Napoli 1845, p. 257.
(3) Mancini G., La confraternita del SS. Rosario in Ponticelli, Napoli 1992, p. 46.
(4) Meersseman G. G., La riforma delle confraternite laicali prima del concilio di Trento, Bologna 1960, p. 17.
(5) Mancini G., op. cit., Napoli 1992, p. 47.
(6) A. S. N., Catasto Onciario, Vol. XXVIII., ff. 495 e ss.
(7) La stessa Chiesa dello Spirito Santo nasce come confraternita stando a quanto ci dice il Flagello (vedi Flagiello R. – Puca M., La Chiesa dell’Annunziata di S. Antimo, Ercolano 1990, p. 32), e sempre lui ci da notizia di un ospedale di tale chiesa che doveva sorgere già dal 1581, ma di cui non è riuscito a trovare traccia (vedi Flagiello R., Per una storia dell’assistenza ai poveri a S. Antimo nei secoli XVI-XVIII, in «Rassegna storica dei Comuni» Anno XXV, n.s. n. 94-95, Maggio–Agosto 1999, p. 72). Il documento che segue prova l’effettiva esistenza di questo ospedale nell’anno 1644: «come suddetta Chiesa dello Spirito Santo di detta Terra di S. Antimo ita fondata sotto il titulo di hospitale, et per lo passato detta Chiesa have tenuto detto hospitale, tanto per servitio delli preti clericali di detta Chiesa ammalati quanto per servitio di altre personi povere bisognose ammalare di detta Terra di S. Antimo …» A. S. N., Protocollo del notaio Carlo Giaccio, n. 6 Scheda 1075/I f. 25v e 26.
(8) Flagiello R., Per una storia dell’assistenza ai poveri a S. Antimo nei secoli XVI-XVIII, in «Rassegna storica dei Comuni» Anno XXV, n.s., n. 94-95, Maggio–Agosto 1999, pp. 67 e ss.
(9) Storace A. M., Ricerche storiche intorno al Comune di S. Antimo, Napoli 1887, p. 100.
(10) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. f. 121v.
(11) Ivi, f. 122.
(12) A. S. N., Catasto Onciario, Vol. XXVIII, ff. 497 e 498.
(13) Storace A. M., op. cit., Napoli 1887, pp. 108 e 109.
(14) Ivi, p. 105 e 106.
(15) A. V. A., Santa Visita del Vescovo Ursino 1597, f. 296v.
(16) «L’associazione delle Confraternite del SS. Sacramento a quella di Roma, era divenuto un fatto usuale soprattutto dopo la bolla Dominus Noster Jesus Christus del 30 Novembre 1539, con la quale Paolo III approva e provvede di indulgenze e privilegi la confraternita del SS. Sacramento di S. Maria sopra Minerva di Roma, istituita l’anno prima dal domenicano Tommaso Stella e da alcuni romani devoti, la quale grande importanza ebbe per la diffusione della pratica sacramentaria». Cfr. Lopez P., Le confraternite laicali in Italia e la riforma cattolica. S. N. T., da «Rivista di studi salernitani», n. 4 (Lug-Dic 1969).
(17) Storace A. M., op. cit., Napoli 1887, p. 106.
(18) E’ precisato il numero dei non contumaci, in quanto al Capo III di dette Regole, f. 123v, si precisa che coloro i quali risultano contumaci non hanno «voce attiva e passiva», dunque non possono esprimere il proprio voto.
(19) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore, Privilegiorum Vol. X. ff. 130 e 130v.
(20) Ivi, ff. 132 e 132v.
(21) Ivi, ff. 131v. e 132.
(22) Ivi, f. 122.
(23) Il sistema della bussola è molto antico e ben conosciuto nella tradizione cristiana. Infatti, «gli Atti narrano che S. Pietro, adunati centoventi discepoli propose loro di scegliere colui che avrebbe dovuto sostituire il traditore Giuda. Essi ne proposero due a Pietro; per decidere quale fra essi Pietro rivolse preghiera a Dio; «Tu Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere questo ministero». E li tirarono a sorte. Nei secoli successivi si è ricorso a questo metodo talvolta anche per designare i titolari dei pubblici uffici» Cfr. Paternò C. F., Iconografia illustrata dei governatori della nobile arciconfraternita dei bianchi di Catania, Isola del Liri 1975, p. 19.
(24) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. f. 122v.
(25) Ivi, f. 123v.
(26) La contumacia comportava oltre alla privazione della voce attiva e passiva, come già abbiamo avuto modo di dire, anche a quella delle esequie nel caso in cui intervenisse la morte prima che fosse saldato il debito.
(27) Con la postilla la questua sarà limitata allo spazio della Congregazione.
(28) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. ff. 124v e 125.
(29) Ivi, f. 125. Il Concilio di Trento, nella sessione XXIV del Novembre 1563, prescrisse con vigore l’insegnamento religioso, imponendo ai vescovi che «almeno la domenica e gli altri giorni festivi i fanciulli in ciascuna parrocchia fossero istruiti nei rudimenti della fede e sulla obbedienza che devono a Dio e ai genitori». Vedi Lopez P., op. cit., p. 179.
(30) La pratica sistematica del Rosario si era venuta diffondendo già nel XVI secolo presso le associazioni mariane, grazie al bretone Alan de la Roche, con lo scopo di ridare nuova linfa a queste congregazioni, in quel periodo prossime alla decadenza. Nel corso del secolo successivo si era avuto un ulteriore incremento di tale pratica, ed un’estensione anche alle altre congregazioni, soprattutto per l’impegno profuso dai gesuiti. Vedi Lopez P., op. cit., pp. 200 e 201.
(31) Ivi, f. 125v.
(32) La gente comune si era sempre mostrata estremamente timorosa nei confronti di questo sacramento, tanto che il IV Concilio del Laterano dovette prescrivere come un obbligo almeno la comunione pasquale appunto. Con l’aiuto degli Ordini religiosi, la Chiesa riuscirà ad avvicinare con più frequenza il popolo all’eucarestia. In particolare, ancora una volta i gesuiti, la diffusero, ritenendola necessaria alla salute dell’anima più delle preghiere. Vedi Lopez P., op. cit., pp. 187 e 188.
(33) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. f. 128v.
(34) Ivi, f. 127.
(35) Inoltre, «per questo incomodo, la Congregazione gli corrisponde dieci carlini al mese, oltre alle elemosine delle messe, che celebrerà secondo l’uso di questa Terra», ivi, f. 130.
(36) Ibidem.
(37) Ivi, ff. 127v e 128.
(38) Ivi, f. 130.
(39) Storace A. M., op. cit., p. 107.
(40) Bertoldi Lenoci L., L’istituzione confraternale; aspetti e problemi, Fasano 1996, p. 15.
(41) Ivi, p. 16.
(42) A. V. A., Santa Visita del Vescovo Carafa 1621, f. 197.
(43) A. S. N., Fondo del Cappellano Maggiore. Privilegiorum Vol. X. f. 121- 133v.