APPUNTI SULLA DISCIPLINA
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
A S. ANTIMO NEI SECOLI XVI - XVII

RAFFAELE FLAGIELLO

S. Antimo nel corso dei secoli XVI e XVII risulta, dai documenti dell'epoca ed in particolare degli atti notarili, una cittadina economicamente attiva, con scambi commerciali vivaci e considerevoli con Napoli e con vari centri della Campania e dell'Italia meridionale, ma non sono assenti neppure uomini d'affari del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana e del Lazio. Gli scambi sono relativi ad una vasta gamma di prodotti, da quelli della terra agli animali, dalle chincaglierie e dai capi di vestiario più comuni ai tessuti più preziosi e raffinati.
Tra i soggetti principali e più attivi di questi scambi commerciali ci sono le numerose botteghe artigiane che utilizzano prevalentemente il lavoro del titolare e della sua famiglia, ma che offrono anche opportunità di lavoro alla maestranza locale e rappresentano vere e proprie scuole di addestramento e formazione professionale per i giovani.
Si registrano a S. Antimo in questo periodo, botteghe di «tessitori, cappellari, sutori, zoccolari, pettinatori di cannavo e filatori di fune, cardatori di lana, filatori d'oro, tartarari ecc.». E' a questi «maestri» che venivano indirizzati ed affidati quei ragazzi cui i genitori volevano assicurare l'apprendimento di un mestiere apprezzato e redditizio.
L'affidamento, che comportava il vero e proprio trasferimento temporaneo dell'apprendista nella abitazione del maestro, era regolato da precise norme contrattuali in cui erano fissati i reciproci diritti e doveri, obblighi e prestazioni, divieti e penalità per tutta la durata del tirocinio.
Con il termine «locatio personae» vengono indicati negli atti dell'epoca sia i contratti di apprendistato veri e propri che quelli di lavoro domestico, e in realtà i due rapporti sono, molto simili nel loro contenuto e nelle prescrizioni; in questo articolo si è tenuto conto, comunque, solo dei contratti di apprendistato.
L'età dell'apprendista non sempre è indicata e non viene mai documentalmente provata; essa è dichiarata dalle parti, talvolta in modo approssimativo, e comprovata dall'aspetto fisico del ragazzo: «etatis annorum ... circa, ut dicunt et prout ex eius aspectus apparet». Il tirocinio dura fino ai 18-19 anni ed è in media e prevalentemente di 4-5 anni. Si registrano, tuttavia, ma non sono frequenti, casi di ragazzi avviati al lavoro all'età di 11-13 anni.
Non essendo riconosciuta al minore capacità di agire, neppure per gli atti riguardanti il suo rapporto di lavoro, né di stare in giudizio per le azioni che ne nascono, è sempre il genitore o comunque chi ne ha la tutela che risponde degli obblighi previsti nel contratto.
«Cum pacto et abiso inter eos che durante lo tempo de li ditti anni quattro et sei lo dicto Joanne Javarone promette farli stare a li dicti servitii de texere et che si li ditti Luca et Ambrosio (apprendisti), se partissero durante lo dicto tempo, lo dicto Joanne suo genitore promette farli retornare a lo dicto servitio et promette non farli partire ne admoverli» (1).
Ugualmente è il legale rappresentante del minore che risponde di eventuali fatti illeciti da questi compiuti anche se talvolta egli viene indicato negli atti come responsabile «in solidu» con il minore stesso.
La prestazione riguarda ovviamente l'aiuto da fornire all'imprenditore durante l'esercizio della sua attività professionale che gli consenta di impartire all'allievo l'insegnamento teorico e pratico per impadronirsi delle tecniche di lavorazione. Oltre tali prestazioni l'apprendista ha l'obbligo integrante di servire con diligenza e fedeltà, di giorno e di notte, la persona del maestro e talvolta dei componenti della sua famiglia, presso cui egli si trasferisce, con l'unico limite di rifiutarsi di adempiere alla prestazione richiesta quando essa è contraria a norme civili o morali.
«Locaverunt servitia personae praedicti Cesaris supradicto Josepho Amodio presenti et conducenti in arte et exercitio, de filatore d'oro et in omnibus aliis servitiis licitis et honestis» (2).
«Dictus Fabius promisit servire dicto Ioanne bene, fideliter, legaliter et sollecite in omnibus servitis concernentibus ad dictam artem et aliis licitis et honestis per ipsum Joannem dicto Fabio commictendis diu noctuque horis solitis et consuetis» (3).
Una volta scelto il mestiere da apprendere ed il maestro si resta vincolati alla scelta operata con scarsi margini di recupero per eventuali pentimenti e ripensamenti. L'apprendista non può abbandonare la bottega del datore di lavoro, e se ciò dovesse accadere i suoi genitori si impegnano a farlo ritornare, pena il pagamento di un risarcimento per ogni giorno di assenza; non può, per la durata del contratto, andare ad apprendere il mestiere presso altro maestro esercente la stessa arte, con facoltà per l'imprenditore che cessasse l'attività di collocare l'apprendista presso altro datore di lavoro; nel caso tuttavia che l'allievo voglia cambiare mestiere ed apprendere un'arte diversa è prevista talvolta la facoltà di licenziarsi e rescindere il contratto.
«Et discendendo dicta Orofina a servitiis praedictis absque legitima causa non passit alicui eius servitia locare dicto tempore durante donec et quausque completi fuerint dicti anni quinque in dictis servitiis ut supra locatis sed statim teneatur reverti» (4).
«Et discedendo teneat praedicta Victoria De Aimone (madre dell'apprendista) resarcire et solvere dicto Donato Scarpa (datore di lavoro) ad rationem carlenorum duorum pro quolibet die nec non omnem rapinam forsan per dictum Josephum Garofalo (apprendista) dicto Donato vel in eius domo inferendam. Promittit insuper quod dictus Joseph non possit nec valeat alteram artem exercere nisi dictam artem de cappellaro sub disciplina ipsius Donati et non aliter» (5).
«Et in caso che detto Fabio si partisse et andasse ad altro mastro per insignarsi detta arte di cannavaro, in tal caso detto Lorenzo in nome di detto suo figlio promette dare et pagare al detto Giovanne un tarì il giorno per quante giornate starà fuori di sua casa per insignarsi detta arte ad altro mastro» (6).
«Fuit conventum che partendosi il detto Benaduce dal detto servitio fra detto tempo di anni due ut supra, esso Gennaro sia tenuto aspettarlo che ritorni in quello per giorni dieci dal dì che mancherà, et non ritornando fra detti giorni diece ut supra esso Gennaro si possi pigliare altra persona che lo possi servire in detta arte a ragione di carlini dui il giorno quia sic all'interesse di esso Beneduce» (7).
In caso di assenza dal lavoro dovute a causa di forza maggiore (i contratti prevedono il caso di malattia o di carcerazione) l'apprendista dovrà recuperare al termine della scadenza contrattualmente fissata il periodo di assenza, così che la durata della prestazione coincida realmente e pienamente con l'intero periodo di tirocinio prevista nel contratto. Nessun onere particolare è posto a carico del datore di lavoro durante il periodo di assenza.
«Se il detto Jacovo Turco (apprendista) se ammalasse fra lo spatio di detti anni cinque, in tal caso per lo spatio di giorni dieci tantum debbiano correre a danno di esso Scipione Morlando (datore di lavoro) cioè nello termine di detti anni cinque. Però se il detto Jacovo stesse carcerato o ammalato per più tempo di detti giorni diece, in tal caso il detto Antonio (padre dell'apprendista) promette quello tempo di più che forsi per il detto Jacovo stesse ammalato o carcerato delli detti giorni diece ut supra, di farli servire dal detto Jacovo al detto Scipione in detta arte di cosire subito immediatamente elapsi detti anni cinque ita che il detto Scipione habbia d'havere il detto servitio per detto spatio di anni cinque continui ut supra, et in detti casi de malattia et carcere ut supra il detto Antonio sia obligato governarlo detto Jacovo, et defenderlo senza che il detto Scipione sia obligato a cosa alcuna» (8).
L'obbligo principale del datore di lavoro consiste nell'impartire al giovane lavoratore l'insegnamento pratico e teorico che lo porterà a conseguire la piena capacità professionale «ad laudem boni magistri». Il reverendo Attanasio Chianese si impegna ad insegnare ad Orazio Antonio Bagno, un ragazzo di nove anni, «praecepta et artem canti figurati» così che l'allievo, raggiunta l'età di 15 anni, «possit et valeat comparare coram quocumque cantore et musico» (9). Ma in genere non c'è alcun impegno né responsabilità circa il risultato dell'insegnamento o il grado di preparazione professionale che verrà acquisito dall'apprendista, perché l'insegnamento sarà impartito «iusta suam capacitatem», né al termine del tirocinio vengono rilasciate attestazioni sul grado di capacità professionale raggiunto dal giovane.
Essendo l'apprendistato considerato come un rapporto di insegnamento più che come un rapporto di lavoro, queste «locationes personarum» non prevedono una retribuzione vera e propria dell'apprendista come compenso della sua prestazione produttiva a vantaggio dell'imprenditore, considerata anche la sua giovane età e l'inesperienza che si riflettono sulla qualità del risultato del suo prodotto, ed in ogni caso la sua prestazione compensa quanto dovuto al maestro per l'insegnamento impartito.
In un caso, tuttavia, sembra che l'elemento retributivo, come controprestazione del lavoro svolto, assuma rilevanza giuridica ed è quando viene fissato un compenso diverso con l'avanzare dell'apprendimento e della conseguente esperienza e capacità professionale dell'allievo.
L'obbligo costante a carico dell'imprenditore è di fornire all'apprendista il vitto, il vestito e l'alloggio per tutta la durata del tirocinio. A ciò si aggiungono altre prestazioni che rivestono sempre carattere di liberalità del maestro verso l'allievo, almeno in linea di principio, e possono consistere nell'erogazione di modeste somme di denaro o del loro equivalente in effetti di vestiario, nella fornitura dell'attrezzatura per l'esercizio del mestiere e simili.
«Prefatus Andreas promittit et teneri voluit dicto tempore durante dictum Alfonsum presentem in exercitio, praedicto instruere et artem praedictam docere, eidemque Alfonso subministrare victum et vestitum ac lectum et habitationem continuam iusta qualitatem personae ipsius Alfonsi, excepto però la camisa, et in fine dicti temporis promittit dictus Andreas eius sumptibus et pecunia amore dicto Alfonso per eius persona totum integrum vestitum novum di fioretta di cerrito: casaccha, et calzoni calzette scarpe et cappello novi preter che lo ferraiolo et camisa et quelle gratis darli et consignarle al predetto Alfonso» (10).
«Detto Giovanne promette durante detto tempo di anni quattro insignare dett'arte di cannavaro al detto Fabio, con tutti quelli modi che a dett'arte si ricercano secondo la capacità dell'ingegno del detto Fabio; similiter detto Giovanne promette ogni anno dare et pagare al detto Fabio presente carlini trenta et uno paro di scarpe» (11).
«Praedictus Jacobus Falcone promittit eius sumptibus darli et consignarli (all'apprendista) gratis tutti ferri et ordegne a tale esercizio necessari nec non pro dictis quatuor annis dare dictis patri ed filio et cuilibet ipsorum in solidum ducatos decem et octo» (12).
«Et praedictis annis sex dare solvere tam dicto Josepho quam praedictae victoriae eius matris et cuilibet ipsorum in solidum presentibus ducatos 20 de carl.: quolibet anno in fine ratam illorum pro vestimentis praedicti Josephi conficiendis per ipsam victoriam» (13).
Questi contratti di formazione professionale oltre al materiale trasferimento dell'apprendista nella casa dell'imprenditore, comportano anche l'affidamento del giovane allievo al suo maestro con il trasferimento e l'esercizio di fatto della patria potestas. L'imprenditore diventa così il padre adottivo dell'allievo e provvede, oltre alla sua formazione professionale, alla sua educazione nel periodo più importante della sua formazione umana.
E' naturale che tutto ciò favorisce il formarsi di quei rapporti parenterali e semiparenterali che possono riscontrarsi comunemente ancora oggi ed il conservarsi in alcuni ambiti familiari di mestieri, arti e professioni.


Note:
(1) Archivio di Stato di Napoli (da ora A.S.N.): Protocollo del Notaio Angelillo Morrone, 21-7-1576; Scheda 143/4, pag. 36.
(2) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decimo Scarpa, 16-7-1618; Scheda 15/12, pag. 92.
(3) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(4) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 12-9-1607; Scheda 15/6, pag. 27.
(5) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 26-2-1613; Scheda 15/9, pag. 40 v.
(6) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(7) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-2-1617; Scheda 356/4, pag. 21 v.
(8) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 21-5-1621; Scheda 356/8, pag. 53.
(9) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 5-9-1632; Scheda 15/21, pag. 134.
(10) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 4-12-1610; Scheda 15/8, pag. 28.
(11) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(12) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 2-10-1616; Scheda 15/10, pag. 259.
(13) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa,. 26-2-1613; Scheda 15/9, pag. 40 v.