APPUNTI SULLA DISCIPLINA
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
A S. ANTIMO NEI SECOLI XVI - XVII
RAFFAELE FLAGIELLO
S. Antimo nel corso dei secoli XVI e XVII risulta, dai documenti dell'epoca ed in
particolare degli atti notarili, una cittadina economicamente attiva, con scambi
commerciali vivaci e considerevoli con Napoli e con vari centri della Campania e
dell'Italia meridionale, ma non sono assenti neppure uomini d'affari del Piemonte,
della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana e del Lazio. Gli scambi sono relativi ad
una vasta gamma di prodotti, da quelli della terra agli animali, dalle chincaglierie e
dai capi di vestiario più comuni ai tessuti più preziosi e raffinati.
Tra i soggetti principali e più attivi di questi scambi commerciali ci sono le numerose
botteghe artigiane che utilizzano prevalentemente il lavoro del titolare e della sua
famiglia, ma che offrono anche opportunità di lavoro alla maestranza locale e
rappresentano vere e proprie scuole di addestramento e formazione professionale
per i giovani.
Si registrano a S. Antimo in questo periodo, botteghe di «tessitori, cappellari, sutori,
zoccolari, pettinatori di cannavo e filatori di fune, cardatori di lana, filatori d'oro,
tartarari ecc.». E' a questi «maestri» che venivano indirizzati ed affidati quei ragazzi
cui i genitori volevano assicurare l'apprendimento di un mestiere apprezzato e
redditizio.
L'affidamento, che comportava il vero e proprio trasferimento temporaneo
dell'apprendista nella abitazione del maestro, era regolato da precise norme contrattuali
in cui erano fissati i reciproci diritti e doveri, obblighi e prestazioni, divieti e
penalità per tutta la durata del tirocinio.
Con il termine «locatio personae» vengono indicati negli atti dell'epoca sia i contratti
di apprendistato veri e propri che quelli di lavoro domestico, e in realtà i due rapporti
sono, molto simili nel loro contenuto e nelle prescrizioni; in questo articolo si è
tenuto conto, comunque, solo dei contratti di apprendistato.
L'età dell'apprendista non sempre è indicata e non viene mai documentalmente
provata; essa è dichiarata dalle parti, talvolta in modo approssimativo, e comprovata
dall'aspetto fisico del ragazzo: «etatis annorum ... circa, ut dicunt et prout ex
eius aspectus apparet». Il tirocinio dura fino ai 18-19 anni ed è in media e
prevalentemente di 4-5 anni. Si registrano, tuttavia, ma non sono frequenti, casi
di ragazzi avviati al lavoro all'età di 11-13 anni.
Non essendo riconosciuta al minore capacità di agire, neppure per gli atti riguardanti
il suo rapporto di lavoro, né di stare in giudizio per le azioni che ne nascono, è
sempre il genitore o comunque chi ne ha la tutela che risponde degli obblighi
previsti nel contratto.
«Cum pacto et abiso inter eos che durante lo tempo de li ditti anni quattro et sei
lo dicto Joanne Javarone promette farli stare a li dicti servitii de texere et che si
li ditti Luca et Ambrosio (apprendisti), se partissero durante lo dicto tempo, lo
dicto Joanne suo genitore promette farli retornare a lo dicto servitio et promette
non farli partire ne admoverli» (1).
Ugualmente è il legale rappresentante del minore che risponde di eventuali fatti
illeciti da questi compiuti anche se talvolta egli viene indicato negli atti come
responsabile «in solidu» con il minore stesso.
La prestazione riguarda ovviamente l'aiuto da fornire all'imprenditore durante
l'esercizio della sua attività professionale che gli consenta di impartire all'allievo
l'insegnamento teorico e pratico per impadronirsi delle tecniche di lavorazione.
Oltre tali prestazioni l'apprendista ha l'obbligo integrante di servire con diligenza
e fedeltà, di giorno e di notte, la persona del maestro e talvolta dei componenti
della sua famiglia, presso cui egli si trasferisce, con l'unico limite di rifiutarsi di
adempiere alla prestazione richiesta quando essa è contraria a norme civili o
morali.
«Locaverunt servitia personae praedicti Cesaris supradicto Josepho Amodio
presenti et conducenti in arte et exercitio, de filatore d'oro et in omnibus aliis
servitiis licitis et honestis» (2).
«Dictus Fabius promisit servire dicto Ioanne bene, fideliter, legaliter et sollecite
in omnibus servitis concernentibus ad dictam artem et aliis licitis et honestis per
ipsum Joannem dicto Fabio commictendis diu noctuque horis solitis et consuetis» (3).
Una volta scelto il mestiere da apprendere ed il maestro si resta vincolati alla
scelta operata con scarsi margini di recupero per eventuali pentimenti e ripensamenti.
L'apprendista non può abbandonare la bottega del datore di lavoro, e se ciò
dovesse accadere i suoi genitori si impegnano a farlo ritornare, pena il pagamento
di un risarcimento per ogni giorno di assenza; non può, per la durata del contratto,
andare ad apprendere il mestiere presso altro maestro esercente la stessa arte,
con facoltà per l'imprenditore che cessasse l'attività di collocare l'apprendista
presso altro datore di lavoro; nel caso tuttavia che l'allievo voglia cambiare
mestiere ed apprendere un'arte diversa è prevista talvolta la facoltà di licenziarsi
e rescindere il contratto.
«Et discendendo dicta Orofina a servitiis praedictis absque legitima causa non
passit alicui eius servitia locare dicto tempore durante donec et quausque completi
fuerint dicti anni quinque in dictis servitiis ut supra locatis sed statim teneatur reverti» (4).
«Et discedendo teneat praedicta Victoria De Aimone (madre dell'apprendista)
resarcire et solvere dicto Donato Scarpa (datore di lavoro) ad rationem carlenorum
duorum pro quolibet die nec non omnem rapinam forsan per dictum Josephum
Garofalo (apprendista) dicto Donato vel in eius domo inferendam. Promittit insuper
quod dictus Joseph non possit nec valeat alteram artem exercere nisi dictam artem
de cappellaro sub disciplina ipsius Donati et non aliter» (5).
«Et in caso che detto Fabio si partisse et andasse ad altro mastro per insignarsi
detta arte di cannavaro, in tal caso detto Lorenzo in nome di detto suo figlio
promette dare et pagare al detto Giovanne un tarì il giorno per quante giornate
starà fuori di sua casa per insignarsi detta arte ad altro mastro» (6).
«Fuit conventum che partendosi il detto Benaduce dal detto servitio fra detto
tempo di anni due ut supra, esso Gennaro sia tenuto aspettarlo che ritorni in
quello per giorni dieci dal dì che mancherà, et non ritornando fra detti giorni
diece ut supra esso Gennaro si possi pigliare altra persona che lo possi servire
in detta arte a ragione di carlini dui il giorno quia sic all'interesse di esso
Beneduce» (7).
In caso di assenza dal lavoro dovute a causa di forza maggiore (i contratti
prevedono il caso di malattia o di carcerazione) l'apprendista dovrà recuperare
al termine della scadenza contrattualmente fissata il periodo di assenza, così
che la durata della prestazione coincida realmente e pienamente con l'intero
periodo di tirocinio prevista nel contratto. Nessun onere particolare è posto a
carico del datore di lavoro durante il periodo di assenza.
«Se il detto Jacovo Turco (apprendista) se ammalasse fra lo spatio di detti
anni cinque, in tal caso per lo spatio di giorni dieci tantum debbiano correre a
danno di esso Scipione Morlando (datore di lavoro) cioè nello termine di detti
anni cinque. Però se il detto Jacovo stesse carcerato o ammalato per più tempo
di detti giorni diece, in tal caso il detto Antonio (padre dell'apprendista) promette
quello tempo di più che forsi per il detto Jacovo stesse ammalato o carcerato delli
detti giorni diece ut supra, di farli servire dal detto Jacovo al detto Scipione in
detta arte di cosire subito immediatamente elapsi detti anni cinque ita che il detto
Scipione habbia d'havere il detto servitio per detto spatio di anni cinque continui
ut supra, et in detti casi de malattia et carcere ut supra il detto Antonio sia obligato
governarlo detto Jacovo, et defenderlo senza che il detto Scipione sia obligato
a cosa alcuna» (8).
L'obbligo principale del datore di lavoro consiste nell'impartire al giovane
lavoratore l'insegnamento pratico e teorico che lo porterà a conseguire la piena
capacità professionale «ad laudem boni magistri». Il reverendo Attanasio
Chianese si impegna ad insegnare ad Orazio Antonio Bagno, un ragazzo di
nove anni, «praecepta et artem canti figurati» così che l'allievo, raggiunta l'età
di 15 anni, «possit et valeat comparare coram quocumque cantore et musico» (9).
Ma in genere non c'è alcun impegno né responsabilità circa il risultato
dell'insegnamento o il grado di preparazione professionale che verrà acquisito
dall'apprendista, perché l'insegnamento sarà impartito «iusta suam capacitatem»,
né al termine del tirocinio vengono rilasciate attestazioni sul grado di capacità
professionale raggiunto dal giovane.
Essendo l'apprendistato considerato come un rapporto di insegnamento più
che come un rapporto di lavoro, queste «locationes personarum» non prevedono
una retribuzione vera e propria dell'apprendista come compenso della sua
prestazione produttiva a vantaggio dell'imprenditore, considerata anche la sua
giovane età e l'inesperienza che si riflettono sulla qualità del risultato del suo
prodotto, ed in ogni caso la sua prestazione compensa quanto dovuto al maestro
per l'insegnamento impartito.
In un caso, tuttavia, sembra che l'elemento retributivo, come controprestazione
del lavoro svolto, assuma rilevanza giuridica ed è quando viene fissato un
compenso diverso con l'avanzare dell'apprendimento e della conseguente
esperienza e capacità professionale dell'allievo.
L'obbligo costante a carico dell'imprenditore è di fornire all'apprendista il
vitto, il vestito e l'alloggio per tutta la durata del tirocinio. A ciò si aggiungono
altre prestazioni che rivestono sempre carattere di liberalità del maestro verso
l'allievo, almeno in linea di principio, e possono consistere nell'erogazione di
modeste somme di denaro o del loro equivalente in effetti di vestiario, nella
fornitura dell'attrezzatura per l'esercizio del mestiere e simili.
«Prefatus Andreas promittit et teneri voluit dicto tempore durante dictum
Alfonsum presentem in exercitio, praedicto instruere et artem praedictam
docere, eidemque Alfonso subministrare victum et vestitum ac lectum et
habitationem continuam iusta qualitatem personae ipsius Alfonsi, excepto
però la camisa, et in fine dicti temporis promittit dictus Andreas eius sumptibus
et pecunia amore dicto Alfonso per eius persona totum integrum vestitum
novum di fioretta di cerrito: casaccha, et calzoni calzette scarpe et cappello
novi preter che lo ferraiolo et camisa et quelle gratis darli et consignarle al
predetto Alfonso» (10).
«Detto Giovanne promette durante detto tempo di anni quattro insignare
dett'arte di cannavaro al detto Fabio, con tutti quelli modi che a dett'arte
si ricercano secondo la capacità dell'ingegno del detto Fabio; similiter detto
Giovanne promette ogni anno dare et pagare al detto Fabio presente
carlini trenta et uno paro di scarpe» (11).
«Praedictus Jacobus Falcone promittit eius sumptibus darli et consignarli
(all'apprendista) gratis tutti ferri et ordegne a tale esercizio necessari nec
non pro dictis quatuor annis dare dictis patri ed filio et cuilibet ipsorum
in solidum ducatos decem et octo» (12).
«Et praedictis annis sex dare solvere tam dicto Josepho quam praedictae
victoriae eius matris et cuilibet ipsorum in solidum presentibus ducatos 20
de carl.: quolibet anno in fine ratam illorum pro vestimentis praedicti
Josephi conficiendis per ipsam victoriam» (13).
Questi contratti di formazione professionale oltre al materiale trasferimento
dell'apprendista nella casa dell'imprenditore, comportano anche l'affidamento
del giovane allievo al suo maestro con il trasferimento e l'esercizio di fatto
della patria potestas. L'imprenditore diventa così il padre adottivo dell'allievo
e provvede, oltre alla sua formazione professionale, alla sua educazione
nel periodo più importante della sua formazione umana.
E' naturale che tutto ciò favorisce il formarsi di quei rapporti parenterali e
semiparenterali che possono riscontrarsi comunemente ancora oggi ed il
conservarsi in alcuni ambiti familiari di mestieri, arti e professioni.
Note:
(1) Archivio di Stato di Napoli (da ora A.S.N.): Protocollo del Notaio Angelillo Morrone, 21-7-1576; Scheda 143/4, pag. 36.
(2) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decimo Scarpa, 16-7-1618; Scheda 15/12, pag. 92.
(3) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(4) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 12-9-1607; Scheda 15/6, pag. 27.
(5) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 26-2-1613; Scheda 15/9, pag. 40 v.
(6) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(7) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-2-1617; Scheda 356/4, pag. 21 v.
(8) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 21-5-1621; Scheda 356/8, pag. 53.
(9) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 5-9-1632; Scheda 15/21, pag. 134.
(10) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 4-12-1610; Scheda 15/8, pag. 28.
(11) A.S.N.: Protocollo del Notaio Giovanni Leonardo della Puca, 20-11-1611; Scheda 356/2, pag. 157 v.
(12) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa, 2-10-1616; Scheda 15/10, pag. 259.
(13) A.S.N.: Protocollo del Notaio Decio Scarpa,. 26-2-1613; Scheda 15/9, pag. 40 v.