CAPITULA DE LA GABELLA ET DATIO DE LA BANCHA DEL PANE
ET ALTRE ROBE ET VITTUAGLIE (CAIVANO, 1565)
di GIACINTO LIBERTINI
Nel consultare un inventario sui conti delle università esistenti presso l’Archivio di Stato di Napoli (1),
rilevai con piacere che il fascicolo annotato come il più antico fra quelli relativi alla Terra di Lavoro
- dopo quello di Capua del 1538 - e, in assoluto, uno dei più antichi fra tutti quelli riportati, era
relativo a un centro della nostra zona, vale a dire Caivano. Dopo aver richiesto il suddetto
documento (2), risalente al 1565, credendo di vedermi arrivare chissà quale zibaldone, mi furono
invece portati una dozzina di esili fogli su carta leggera, piegati in due, consumati e addirittura
bucati in più punti ed a tratti scarsamente leggibili. L’aspetto era deludente e credetti di aver fatto
una poco utile richiesta, ma mi accorsi altresì che il documento era assai interessante e l’argomento
invece che il conto dell’università erano i capitoli per l’istituzione a Caivano di una nuova gabella
sul pane e vari alimenti e beni in sostituzione di altre imposizioni fiscali. Chiesi allora
immediatamente la copia fotografica del documento e, superate le obiezioni dell’addetto,
il quale rilevava che le precarie condizioni del documento rendevano poco consigliabile la
riproduzione (!), potei alfine dopo alcuni giorni ritirare quanto richiesto, notando con sollievo
che i responsabili dell’ufficio avevano ritenuto doveroso fare una ulteriore copia di sicurezza
ad uso dell’Archivio.
Dopo la trascrizione e la traduzione in linguaggio più moderno del documento, scritto parte
in latino e parte in napoletano curiale dell’epoca, ritenni utile e anzi doveroso diffonderne la conoscenza.
Il documento, di seguito riportato, è composto da: a) La supplica del Sindaco e degli Eletti
dell’Università di Caivano per una diversa imposizione fiscale; b) Una breve e favorevole
relazione del funzionario responsabile a riguardo della richiesta; c) Il decreto di approvazione
della nuova gabella per un periodo di anni sei; d) I capitoli che regolamentano la nuova
gabella con la sottoscrizione del Sindaco e degli Eletti.
Ringraziamenti
L’aiuto dell’amico Bruno D’Errico per la trascrizione e la comprensione del testo manoscritto
è stato indispensabile per il presente articolo ed è stato fornito con la riservata gentilezza e
l’amabilità che gli è solita.
Note sulla trascrizione
L’ideale sarebbe leggere solo e soltanto i testi originali. Ma le grandi difficoltà connesse
all’interpretazione e comprensione scorrevole di testi a mala pena leggibili e, spesso, a tratti
distrutti o incomprensibili, sconsigliano del tutto questa soluzione.
La trascrizione, a parte le difficoltà di interpretazione e di interpolazione nei punti in cui il testo
è cancellato o illeggibile, è anche un’opera di trasformazione laddove nel manoscritto sono
presenti scritture abbreviate (ad es., nel nostro caso: tra = terra; p = per; ter.io = territorio;
dta = ditta; capla=capitula) o le parole sono legate insieme (ad es.: adquella = ad quella;
inlipagamenti = in li pagamenti) o dove si combinano abbreviazioni, legature ed altro
(ad es.: itacheplloro = ita che per loro; delatra = dela terra) o gli accenti sono omessi
(ad es.: poverta = povertà; talche = talché; di = dì), etc.
Nella trascrizione si è adottato il criterio generale di rendere il testo quanto più leggibile nei
termini dell’originale e non quindi il criterio della massima fedeltà alla forma manoscritta.
Pertanto: a) i termini abbreviati sono stati scritti per esteso; b) gli accenti sono stati aggiunti
ove dovuti; c) le parole legate sono state divise, tranne ove anche nell’italiano moderno
non sono divise; etc.
Una riproduzione della prima pagina del manoscritto originale è riportata nella figura 1.
Note sulla traduzione
Tradurre è sempre un po’ tradire. E ciò ancor più allorché si traduce da un testo antico,
in un misto di napoletano, toscano e latino, in italiano moderno. Un ragionevole compromesso è
la traduzione in un italiano non eccessivamente moderno, rispettando il più possibile il ritmo ed
il respiro del testo originale e conservando a volte i termini originali o in forma lievemente adattata.
Un termine arcaico e disusato si è preferito mantenerlo se ciò ha permesso di evitare innaturali
perifrasi o incongrui termini moderni.
Per facilitare la lettura sia della trascrizione che della traduzione, riporto di seguito un piccolo
elenco di vocaboli e, dove opportuno, degli equivalenti in lingua napoletana (nap.)
o italiana (it.) (3):
Assisa (nap.) = prezzo annonario di una derrata (‘calmiere’);
Caso (nap.) = formaggio;
Cavallo = moneta che era una frazione del grano (v. paragrafo successivo)
Cecerchie (nap.) = cicerchie (it.), pianta erbacea rampicante delle Papilionacee ed i suoi frutti;
Centimmolo (nap.) = mulino mosso da animali;
Ciceri (nap.) = Ceci;
Gabellota (nap.) = gabelliere (it.);
Improntare (nap. antico e it. antico) = prendere in prestito / prestare;
Impronto (nap. antico e it. antico) = prestito;
Inciarmaturi (nap.) = artigiani ?;
Nemmicculi (nap.) = lenticchie;
Puteca (nap.) = bottega;
Staglio (nap.) = estaglio (it.), prezzo di locazione dei poderi rustici pagato in natura;
Staro (nap. antico e it. antico) = staio (it.), unità di volume;
Terzaruolo (nap.) = terzeruolo (it.), terza parte di un barile;
Tonnina (it.) = tonno salato, conservato in bariletti;
Tumolo (nap.) = tomolo (it.) = unità di misura sia di superficie che di volume di bene
agricolo. Oggi persiste in alcune zone il suo utilizzo come unità di superficie sottomultipla
del moggio che pure era unità sia di superficie che di volume di bene agricolo.
Ciò perché nell’antichità vi era corrispondenza fra una superficie e il prodotto che se ne ricavava;
Vatecaro (nap.) = vetturale (it.), corriere che forniva i paesi di cereali e legumi.
Note su pesi e misure (4)
Monete:
Grano = moneta coniata in argento fino al 1572;
Carlino = 10 grana;
Tarì = 20 grana;
Ducato = 100 grana;
Oncia = 6 ducati.
Misure di lunghezza:
Palmo = 0,26 metri circa;
Passo = 7 palmi = 1,85 metri circa.
Misure di superficie:
Tomolo = 24 misure = 20 passi quadrati = 0,4089 ettari;
Versura = 3 tomoli = 60 passi quadrati = 1,2269 ettari;
Carro = 20 versure = 60 tomoli = 24,5 ettari.
Misure di capacità:
Tomolo = 0,555 ettari = 40 chilogrammi;
Salma = 8 tomoli = 320 chilogrammi circa;
Carro = 36 tomoli (per il grano) = 1440 chilogrammi = 19 ettolitri;
= 48 tomoli (per l’orzo);
= 50 tomoli (per l’avena).
Misure di peso per il formaggio:
Rotolo = 891 grammi circa;
Pesa = 22 rotola = 19,601 chilogrammi;
Cantaro = 5 pesa = 100 rotola.
Note su Caivano
Caivano, già casale di Aversa, nel 1302 viene infeudato a Bartolomeo Siginolfo (5)
ed acquista una sua indipendenza che non viene annullata nei secoli successivi
nonostante le rivendicazioni di Aversa (6). Ciò verosimilmente perché il centro, per
la sua posizione strategica a metà strada fra Aversa ed Acerra, fu fortificato con
mura e castello nel XIII secolo, come dimostra l’assedio sostenuto per ben tre mesi
contro le truppe di Alfonso di Aragona in lotta per la conquista del Regno di Napoli (7).
In un elenco dei casali di Aversa del 1459, Caivano non è comunque annoverato fra
essi a differenza di Pascarola e Casolla Valenzano, sue odierne frazioni, e di S.
Arcangelo, località ora spopolata ma facente parte del territorio di Caivano (8).
Per quanto concerne la popolazione che poteva avere nel 1565, abbiamo una
testimonianza in lingua spagnola della prima metà del cinquecento in cui si parla di
260 fuochi (9). Giustiniani indica 420 fuochi per il 1561 e 368 per il 1595 (10). Mazzella
nell’anno 1601 annota 420 fuochi (11) ma probabilmente fa riferimento allo stesso
censimento riportato da Giustiniani per il 1561. Tenendo conto delle grosse
oscillazioni della popolazione, dovute da un lato a carestie ed epidemie e dall’altro
all’alta natalità, nonché della lacunosità ed imprecisione delle fonti, si può stimare la
popolazione di Caivano nell’anno desiderato a circa 400 fuochi ovvero a circa 2000 abitanti.
Il feudatario di Caivano in quel periodo, e specificamente dal 1558 al 1577,
fu Luigi Carrafa, Principe di Stigliano (12).
Note sul documento
Fra le ‘vittuaglie’ elencate nel documento mancano pomodori e patate e ciò
si spiega in quanto tali piante benché già importate dal Nuovo Mondo non erano
ancora entrate nell’uso comune. Manca anche la pasta e ciò in quanto era ancora
un alimento elaborato e pregiato in uso solo presso i nobili. Manca infine anche
qualsiasi menzione della frutta e ciò perché era alimento assai popolare ed esentato
dal dazio (Si ricordi che la rivolta di Masaniello ebbe come detonatore
l’imposizione della gabella sulla frutta).
Illustrissimo et eccellentissimo Signore
Lo Sindico et eletti de la terra de caivano servi de vostra eccellenza ad quella fanno
intendere come sono gravati talmente in li pagamenti ordinarij et extraordinarij et altri
loro bisogni ita che per loro extrema povertà non poteno resistere talché ogni dì se
li fanno exequtione per gli commissarij regij per timore deli quali sono astretti li homini
de ditta terra abandonarno le proprie case et andarno fugendo, per il che pateno uno
excessivo damno ali quali in modo alcuno se po sovenire con imponere pagamenti de
altra sorte si per le tante fraude et lite ne succedeno si ancora per la impotenzia et
povertà deli homini de ditta terra per lo che per quelli possere pagare ala regia corte
con quello manco damno fosse possibile comunicato consiglio con li hominj de ditta
terra hanno delliberato per loro manco danno et cosa più utile et expediente imponere
una gabella sopra dele cose infrascritte per possere sovenire et più comodamente
pagare ditti pagamenti et evitare tanti interessi che ne succedeno per le ditte exequtione
supplicano per questo v. e. reste servita prestarli il suo beneplacito et regio assenso
circa la impositione de ditta gabella per convalidatione de quella ita che se possa
liberamente ditta gabella exigere non solo dali citatini de ditta terra ma ancho da altri
che ce habitano et che siano napolitani li quali habitano con loro moglie et famiglie in
ditta terra et non solo non participano in le impositione de ditta terra ma anco a le
impositione et gabelle dela cità de napoli et iusto se reputerà ad gratia da v. e. ut deus
etc. Le robbe sopra dele quali se intende imponere ditta gabella sono videlicet: In primis
per ciascuno rotolo de caso de qualsivoglia sorte grana uno; item per ciascuno rotolo
de lardo et de carne salata grana uno; item per coppa de oglio denari dui; item per
barile de tonnina et sarde salata tarì uno; item per terzaruolo de sarde grana dece;
item per palata de pane tanto de assisa come bianco cavalli tre; item per macinatura
de ciascuno tumolo de grano grana dece et de altre vittuaglie grana cinque quando
se macenano; item per venditione o donatione de tumolo del grano grana dece;
item per venditione o donatione de tumolo de orgio, fasuli, miglio, fave, ciceri,
nimmicholi et cecerchie grana cinque; item per tumolo de farina quale se compera o
vero fosse donata o vero imprestata grana dece; item per decina de lino grana dui;
item per passo de legna verde grana cinque; item per passo de legna secca grana
dece; item per fascio de cannavo grana quindici.
| Illustrissimo ed eccellentissimo Signore,
il Sindaco e gli Eletti della terra di Caivano servi di vostra Eccellenza a quella fanno
intendere come sono gravati talmente nei pagamenti ordinari e straordinari e in altri loro
bisogni che per la loro estrema povertà non li possono sostenere talché ogni dì i
commissari regi fanno esecuzioni forzate e per timore di quelli gli uomini della detta
terra sono costretti ad abbandonare le proprie case e ad andare fuggendo, per il
che soffrono un eccessivo danno. Alle quali cose in qualche modo si può rimediare
imponendo pagamenti di altro tipo sia per le tante frodi e liti che si verificano, sia
ancora per l’impossibilità a pagare e la povertà degli uomini della detta terra.
Pertanto quelli per poter pagare alla Regia Corte con il minor danno che fosse
possibile, convocato un consiglio con gli uomini della detta terra, hanno deliberato
per loro minor danno e come cosa più utile e pratica di imporre una gabella sopra
le cose sottoscritte per potere rimediare e più comodamente provvedere a detti
pagamenti ed evitare tanti inconvenienti che si verificano per le suddette esecuzioni.
Supplicano per questo V. E. resti servita dare loro il suo beneplacito e regio assenso
circa l’imposizione della detta gabella per la convalida di quella, così che si possa
liberamente esigere detta gabella non solo dai cittadini della detta terra ma anche da
altri che ivi abitano e che siano napoletani, i quali abitano con le loro mogli e famiglie
nella detta terra e non solo non partecipano nelle imposizioni della detta terra ma
nemmeno alle imposizioni e gabelle della città di Napoli e giusto si reputerà a grazia
di V. E. come Dio etc. Le merci sopra le quali si intende imporre la detta gabella
sono dunque: In primo luogo, per ciascun rotolo di formaggio di qualsivoglia tipo
grana uno; poi, per ciascun rotolo di lardo e di carne salata grana uno; poi, per coppa
di olio denari due; poi, per barile di tonnina e sarde salate, tarì uno; poi, per terzaruolo
di sarde, grana dieci; poi, per palata di pane tanto di assisa quanto bianco, cavalli tre;
poi, per la macinatura di ciascun tomolo di grano, grana dieci e di altre vettovaglie,
grana cinque, quando si macinano; poi, per vendita o donazione di tomolo di grano,
grana dieci; poi, per vendita o donazione di tomolo di orzo, fagioli, miglio, fave, ceci,
lenticchie e cicerchie, grana cinque; poi, per tomolo di farina se si compra oppure se
fosse donata oppure data in prestito, grana dieci; poi, per decina di lino, grana due;
poi, per passo di legna verde, grana cinque; poi, per passo di legna secca, grana
dieci; poi, per fascio di canapa, grana quindici.
|
| Capiatur informatio Reverterij Domine p. ns. illuxtrissimum dominum
viceregem neapoli die vij feb. 1565 Hic de afflicto.
| Sia presa informazione. Signor Reverteri per il nostro illustrissimo
Signor Vicerè (13).<, Napoli, 7 febbraio 1565 Hic de afflicto.
|
Die xxij feb. 1565 neapoli
Viso memoriali predicto oblato pro parte dictorum universitatis et hominum terre cayvani
una cum manuscripto praesentato et praesenti informatione capta ex quibus apparet
quemadmodum dicta universitas pro causis in dicto memoriali contentis et signanter
pro solvendis regijs fiscalibus solutionibis non habet nec invenit modum comodiorem
et minus damnosum que imponere gabellam super rebus descriptis in pede dicti
memorialis et ad rationem ibidem expressam, visis videndis, facta super de omnibus
relatione in regio collaterale consilio per excellentissimum illuxtrissimum Reverterim Locumtenentem.
| 22 febbraio 1565, Napoli
Visto il memoriale predetto consegnato per conto della detta università e dei detti
uomini della terra di Caivano insieme con il manoscritto presentato e al momento
presa informazione da cui appare in qual modo la detta università per i motivi
contenuti nel detto memoriale e specificamente per soddisfare i regi pagamenti fiscali
non vi è né si riscontra modo più comodo e meno dannoso che imporre una gabella
sopra le cose descritte in calce al detto memoriale e nella misura ivi espressa, viste
le cose da vedere, fatta relazione sopra ogni cosa nel regio consiglio collaterale
per l’eccellentissimo illustrissimo Luogotenente Reverteri.
|
| Illuxtrissimus et excellentissimus dominus vicerex locumtenens et capitaneus
generalis super impositione dicte gabelle per dictam universitatem et homines imponende
super dictis rebus descriptis in pede dicti memorialis et ad rationem ibidem contentam,
dummodo dicta gabella exigatur inter cives et habitatores exemptis exteris et
eclesiasticis personis et pecunia ex ea pervenienda integra ponatur in arca dicte
universitatis iuxta formam regie pragmatice pro solvendis dictis regijs fiscalibus
funtionibus ordinarijs et extraordinarijs predicte regie curie et alijs occurrentijs
dicte universitatis mere necessarijs et in alium usum non convertatur nec per alia
causa expendatur pecunia predicta sine expressa licentia predicti Illuxtrissimi
domini pro regis et pro predictorum convalidatione suum disponit decretum . . . . . . .
in forma per annos sex a praesenti die in antea decurrendos quibus elapsis dicta
gabella statim intelligatur et sit extinta per . . . . . . . . extinguitur et mandat sua
exequtoria per ulterius non exigatur . . . . . . . Reverterij Domine
| L’illustrissimo ed eccellentissimo Signor Viceré Luogotenente e
Capitano Generale a riguardo dell’imposizione della predetta gabella per la
detta università e i detti uomini da imporsi sopra le suddette cose descritte in
calce al detto memoriale e nella misura ivi contenuta; purché detta gabella sia
riscossa tra i cittadini e gli abitanti, esenti i forestieri e le persone ecclesiastiche,
e il denaro da quella ottenuta per intero sia posto nell’arca della detta università
secondo la forma della regia prammatica per pagare le dette funzioni fiscali regie
ordinarie e straordinarie della predetta Regia Curia e per altre occorrenze della
detta università puramente necessarie e in altro uso non sia convertito né per
altra cosa sia speso il denaro predetto senza l’espressa licenza del predetto
illustrissimo Signore per il Re e per la conferma dai predetti, dispone suo decreto
validità anni sei decorrendo dal giorno presente in poi, trascorsi i quali
la detta gabella immediatamente si intenda e sia estinta per . . . . . . . . . si estingua
e comanda la sua esecuzione per oltre non sia riscossa . . . . . . .
Signor Reverteri
|
Praesens copia sumpta est a suo originale quod conservatur penes me ………
michaele angelu de melio attitatantem causas regie camere cum quo facta comprobatione
concordat meliori semper salva.
Michaelangelus de melius
| La presente copia è stata ricavata dal suo originale che si conserva presso di me . . . . . . .
Michele Angelo de Melius aiutante per gli atti della Regia Camera, con il quale, fatto il controllo,
concorda, sempre salvo un miglior confronto.
Michelangelo de Melius
|
| Capitula de la gabella et datio de la bancha
del pane et altre robe et vittuaglie ut infra
| Capitoli della gabella e dazio della banca
del pane e di altri beni e vettovaglie, come di seguito
|
| In primis sia licito ad qualsivoglia persone dela terra de
cayvano et habitante in essa posser far poteca de potecaro in dicta terra et pagar
ad lo adatiero seu affictatore de ditta gabella lo adatio et gabella a lo modo infrascritto
videlicet: grana uno per rotolo de caso de ogni sorte tanto frisco come salato; grana
uno per rotolo de lardo et carne salata; dinari duj per coppa de oglio; tarì uno per
barile de tonnina, et sarde salate; grani dece per terzaruolo de ditte sarde, et per tutte
ditte robe quilli potecari le compererrando non li possano portare in loro case né
poteche, che primo non le mostrano, et le adatiano ad lo adatiere preditto et pagarli
la ditta gabella al modo supra narrato sotto pena de carlini quindici da applicarsi per
la terza parte al Sacratissimo Corpo de Cristo de ditta terra, l’altra ad la corte de
ditta terra, et l’altra al ditto adatiere.
| (1) In primo luogo, sia lecito a qualsivoglia persona
della terra di Caivano e abitante in essa poter vendere come bottegaio nella detta
terra e pagare al daziere, ovvero appaltatore della gabella, il dazio e la gabella nel
modo di seguito scritto, vale a dire: grana uno per rotolo di formaggio di ogni tipo,
tanto fresco quanto salato; grana uno per rotolo di lardo e carne salata; denari due
per coppa di olio; tarì uno per barile di tonnina e sarde salate; grana dieci per terzaruolo
delle dette sarde; e per tutte le suddette merci quei bottegai che le compreranno non
le possano portare nelle loro case né nelle loro botteghe, se prima non le mostrano e
le dichiarano al daziere predetto e gli pagano la detta gabella nel modo sopra descritto
sotto pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo di
Cristo della detta terra, l’altra alla corte della detta terra, e l’altra al detto daziere.
|
| Item che il gabellote preditto et tutti quilli potecari che
farrando poteca de potecaro in ditta terra debiano vendere ditte robe ad la assisa
de napoli con lo adatio al supraditto capitolo contento, et essendole poste ditte robe
dal catapano de ditta terra a la supraditta assisa et ditti potecari fossero renitenti et
non volessero vendere a la preditta assisa ditto catapane possa levare tutte le ditte
robe auctoritate propria ad ditti gabellote, et potecari et spensarla ad particolari de
ditta terra con intervento, et saputa de li magnifici eletti et fandosi il contrario ditto
catapane sia in pena de carlini quindice da applicarse per la terza parte ad ditto
Sacratissimo Corpo de Cristo, l’altra ad ditta corte et l’altra ad la università de ditta terra.
| (2) Poi, che il gabelliere predetto e tutti quei bottegai
che venderanno come bottegai nella detta terra debbano vendere le suddette merci
al prezzo dell’assisa di Napoli con il dazio al sopraddetto capitolo contenuto,
e essendo poste le dette merci dal catapano della detta terra alla sopraddetta assisa,
se detti bottegai fossero renitenti e non volessero vendere alla predetta assisa, il detto
catapano di propria autorità possa togliere tutte le dette merci agli anzidetti, gabelliere e
bottegai, e dispensarle a particolari della detta terra con intervento e conoscenza dei
magnifici Eletti e, facendosi il contrario, detto catapano sia in pena di carlini quindici
da pagarsi per la terza parte al detto Sacratissimo Corpo di Cristo, l’altra alla detta
corte e l’altra all’università della detta terra.
|
| Item chi affiterrà ditta gabella debba tenere poteca in la piaza
publica et sia tenuto pigliare ad vendere pane, tanto bianco come de assisa da ongni
persona che ngelo porti et sia tenuto sempre vendere lo meglio pane starrà in ditta
poteca sotto pena de ducati dui per ongni volta da applicarse per la terza
parte ad ditto Corpo de Cristo, l’altra ad ditta corte et l’altra ad ditto catapane.
| (3) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella debba
tenere bottega nella piazza pubblica e sia tenuto a prendere e vendere pane, tanto
bianco come di assisa (14), da ogni persona che glielo porti e sia tenuto sempre a vendere
il miglior pane che vi sarà in detta bottega sotto pena di ducati due per ogni volta da
pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo, l’altra a detta corte e l’altra al detto catapano.
|
| Item che ditto adatiere et qualsivoglia che farrà pane
ad vendere debia fare et far fare ditto pane tanto bianco come de assisa buono, et
buono cuotto secundo lo assaio li serrà facto una volta il mese ciò è per il primo
del mese et non più per li eletti de ditta terra lo quale assaio se habbia da fare
secundo li grani et farine valerrando commone et generalmente per le doghane
trenta miglia intorno de cayvano et ditto adatiere seu altro che venderrà pane non
debia vendere ditto pane che primo non sia visto et pesato da ditto catapane et
ritrovandosi manco da quello li serrà imposto secundo lo assaio preditto seu tristo
o male cuotto non lo debia vendere né fare vendere ma cacciarlo o farlo cacciare
da dentro la poteca dove lo tene essendoli ordinato da ditto catapane infra una
hora, et fando lo gravio sia in pena per ongni volta de carlini quindici da applicarse
per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo l’altra ad ditta Corte et l’altra ad ditto
catapane, et la simile incorra quillo che porterrà ditto pane de manco peso, o tristo,
et malcuotto ad fare vendere ut supra si infra termine de ditta loca non lo caccierrà,
la quale pena se habbia da applicare per la terza parte ut supra.
| (4) Poi, che il detto daziere e chiunque farà pane da vendere,
debba fare e far fare detto pane, tanto bianco come di assisa, buono e ben cotto
secondo l’assaggio che sarà fatto una volta al mese, cioè per il primo del mese e non
più dagli Eletti della detta terra, il quale assaggio si debba fare secondo i grani e le
farine di uso comune e generale per le dogane trenta miglia intorno a Caivano; e
detto daziere o altri che venderà pane non debba vendere detto pane che prima non
sia visto e pesato da detto catapano e ritrovandosi di peso minore da quello gli sarà
imposto secondo l’assaggio predetto; e cattivo o mal cotto non lo debba vendere né
far vendere ma rimuoverlo o farlo rimuovere da dentro la bottega dove lo tiene
essendogli ordinato da detto catapano entro un’ora, e trasgredendo sia in pena per
ogni volta di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Corpo de Cristo
l’altra alla detta Corte e l’altra al detto catapano; e in pena simile incorra quello che
porterà detto pane di minor peso, o cattivo, e mal cotto a far vendere come sopra se
entro il termine dai detti luoghi non lo rimuoverà, la quale pena si abbia da pagare
per la terza parte come sopra.
|
| Item sia licito ad ongni persone tanto de ditta terra tanto
forastere et habitante in essa possere vendere pane in ditta terra tanto bianco come de assisa
ad la supraditta ragione secundo lo assaio preditto, però non lo possano vendere né fare
vendere in nessunissimo loco de ditta terra né in suo territorio et destritto giusta la voluntà
de ditto adatiere eccetto in la poteca de ditto adatiere sotto pena de ducati dui da applicarse
per la mità ad ditto corpo de cristo, et l’altra ad ditto adatiere ongni volta che nge accaderrà.
| (5) Poi, sia lecito ad ogni persona tanto della detta terra
quanto forestiera e abitante in essa di poter vendere pane in detta terra tanto bianco come di
assisa nel modo anzidetto secondo l’assaggio predetto; però non lo possano vendere né
far vendere in nessunissimo luogo della detta terra né nel suo territorio e distretto contro la
volontà di detto daziere eccetto nella bottega di detto daziere sotto pena di ducati due da
pagarsi per la metà al detto Corpo di Cristo, e l’altra al detto daziere ogni volta che accadrà.
|
| Item chi porterrà ditto pane ad vendere in la poteca delo adatiere
o su altro loco de ditta terra con voluntà de ditto adatiere sia tenuto pagare ad ditto adatiere
grana uno per carlino de alagio de ditto pane tanto bianco come de assisa, che se venderà,
lo quale pane quilli che lo farrando de bianco farrando la palata de uno rotolo, in segno la
quale palata sia ditta parte integra e giusta, de uno midesmo peso, et manco de uno rotolo
pur la possa fare et più no, acciò vengha buono cuotto.
| (6) Poi, chi porterà il detto pane a vendere nella bottega del
daziere o in altro luogo di detta terra con il consenso del detto daziere sia tenuto a pagare
al detto daziere come aggio grana uno per carlino per detto pane tanto bianco che di
assisa che si venderà; il quale pane quelli che lo faranno bianco faranno la palata di un
rotolo, per cui tale palata sia detta parte integra e giusta, del medesimo peso, e minore
di un rotolo pure la possa fare e di più no, affinché venga ben cotto.
|
| Item che ditto adatiere o altro che haverrà licentia da ditto
adatiere possa vendere ditto pane ad la ragione de tre cavalli per rotolo de più de quello
bene secundo lo assaio li serrà fatto ut supra li quali tre cavalli de più siano de ditto
adatiere ultra delo alagio de li dui tornesi per carlino et pigliandosi ditto adatiere più
deli ditti tre cavalli per rotolo sia in pena de carlini quindici da applicarse per la terza
parte ad ditto Corpo de Cristo l’altra ad ditta corte, et l’altra ad ditto catapane.
| (7) Poi, che il detto daziere o altro che avrà licenza dal detto
daziere possa vendere il detto pane nella misura di tre cavalli per rotolo di più di quello
se buono secondo l’assaggio che gli sarà fatto come sopra; i quali tre cavalli di più siano
di detto daziere oltre all’aggio dei due tornesi per carlino e pigliandosi detto daziere più
dei detti tre cavalli per rotolo sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte
al detto Corpo di Cristo l’altra alla detta corte, e l’altra al detto catapano.
|
| Item che nessciuna persone de ditta terra, o habitante in
essa possa andare ad comparare pane bianco, né de assisa, né caso, de qualsivoglia
sorte, né lardo, né insongna, né altra sorte de carne salata né oglio fora de ditta terra,
né in altro loco de ditta terra contra la voluntà delo adatiere quando in le poteche de
ditta terra nge serrando le cose preditte o ciascheduna de esse, però quando in le
poteche de ditta terra non ge fossero dele cose preditte che se volerrando comperare
sia licito ad qualsivoglia persone posserle andare ad comperare dove li piacerrà senza
pagare datio né pena alcuna, però si alcuno volesse comparare da uno lo staro in su
de oglio se lo possa comparare dove li piacerà et pagare ad lo adatiere lo adatio al
modo preditto de denari dui per coppo, et avante se lo porta in sua casa debia chiamare
lo adatiere et pagarli ditto adatio, et non adatiando ditto oglio sia in pena quillo lo
compera de carlini sei per ongni volta da applicarse ad ditto adatiere et andando
ad comparare le cose suprascritte fora de ditta terra ut supra sia in pena de carlini quindici
da applicarse per la terza parte ad ditto sacratissimo Corpo de Cristo, l’altra
ad ditta corte, et l’altra ad ditto gabellote.
| (8) Poi, che nessuna persona della detta terra, o abitante in
essa possa andare a comprare pane bianco né di assisa, né formaggio di qualsivoglia tipo,
né lardo, né sugna, né altro tipo di carne salata, né olio fuori dalla detta terra, né in altro
luogo di detta terra contro la volontà del daziere quando nelle botteghe di detta terra ci
saranno le cose predette o ciascuna di esse; però quando nelle botteghe della detta terra
non ci fossero le cose predette se vorranno comprarle sia lecito a qualsivoglia persona
poterle andare a comprare dove gli piacerà senza pagare dazio né pena alcuna; però
se qualcuno volesse comprare da uno staio in su di olio se lo possa comprare dove
gli piacerà e pagare al daziere il dazio al modo predetto di denari due per coppa, e
prima che se lo porti in casa sua debba chiamare il daziere e pagargli detto dazio, e
non dichiarando al dazio detto olio sia in pena quello che lo compra di carlini
sei ogni volta da pagarsi al detto daziere e andando a comprare le cose soprascritte
fuori dalla detta terra come sopra sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza
parte al detto Sacratissimo Corpo di Cristo, l’altra alla detta corte,
e l’altra al detto gabelliere.
|
| Item che ciascheduna persone de ditta terra, o
habitante in essa che farrà grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, et
cicerchie, in lo territorio de ditta terra lo habbiano da condure et tenerlo in ditta
terra, et habbiano esso de condurle per tutto lo mese de agusto de quello presente
anno in la loro propria stanzia, o in altra stanzia de ditta terra puro che ne dia
noticia ad ditto gabellote de quillo porterrà in altra stanzia et non conducendoli
et tenendole in ditta terra del modo supraditto sia in la pena de ducati quattro
da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo, l’altra ad ditta corte,
et l’altra ad lo adatiere preditto.
| (9) Poi, che ciascuna persona della detta terra, o
abitante in essa che produrrà grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, e
cicerchie, nel territorio della detta terra, debba portarli e tenerli in detta terra, e
debba portarli per tutto il mese di agosto del presente anno nei suoi propri locali,
o in altri locali della detta terra purché ne dia notizia al detto gabelliere; e quello
che li porterà in altri locali e non portandoli e tenendoli nella detta terra nel modo
sopraddetto sia nella pena di ducati quattro da pagarsi per la terza parte al detto
Corpo di Cristo, l’altra alla detta corte, e l’altra al daziere predetto.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante
in essa che tenesse grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, cicerchie,
legne, cannavi, lini, rocchi extra lo territorio de ditta terra quali li fossero pervenuti
da le poxessione loro proprie, o da altre poxessione quale tenessero ad staglio overo
ad pa . . . . tra lo territorio de ditta terra siano tenuti darne lista ad lo adatiere preditto
et quilli ad quali li venderrando o manderrando ad macinare o donerrando, siano
tenuti ingabellarle et pagare la gabella al ditto adatiere al modo contento in li infrascritti
capitoli sotto pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ad li patti ut supra.
| (10) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante
in essa che tenesse grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, cicerchie, legna,
canapa, lino, rocchi (?) al di fuori del territorio della detta terra i quali fossero pervenuti
dal possesso loro proprio, o da altro possesso quale tenessero a estaglio ovvero
ad pa . . . . tra il territorio della detta terra, siano tenuti a darne lista al daziere predetto
e quelli ai quali li venderanno o manderanno a macinare o doneranno, siano tenuti a
dichiarare alla gabella e a pagare la gabella al detto daziere nel modo contenuto
negli anzidetti capitoli sotto pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte
alle condizioni come sopra.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa
che volesse andare al molino ad macinare grano, o qualsivoglia altra sorte de vittuaglie
per farne farina, avante che lo manda, o porta ad macinare sia tenuto chiamare ditto
gabellote et far pisare ditto grano seu sorte de vittuaglie con la statela, et pagarli ad la
ragione de uno carlino per tomolo de ditto grano, et grani cinque de ditte altre
sorte de vittuaglie per tomolo. Chi volerrà macinare, et habbia da essere quarantacinque
rotola lo tomolo, tanto de grano, come de ditte altre vittuaglie che volerrà macinare et
non ingabellando et facendoli pesare ut supra sia in pena de ducati tre per ogni volta
che accaderrà da applicarse ali preditti per la terza parte ut supra.
| (11) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante
in essa che volesse andare al mulino a macinare grano, o qualsivoglia altro tipo di vettovaglie
per farne farina, prima che lo mandi o porti a macinare sia tenuto a chiamare il detto gabelliere
e a far pesare detto grano o tipo di vettovaglie con la stadera, e pagargli nella misura di un
carlino per tomolo di detto grano, e grani cinque per tomolo di detti altri tipi di vettovaglie.
Chi vorrà macinare, e debbono essere quarantacinque rotoli per tomolo, tanto di grano
come delle dette altre vettovaglie che vorrà macinare, non dichiarandoli alla gabella e
facendoli pesare come sopra, sia in pena di ducati tre per ogni volta che accadrà da
pagarsi ai predetti per la terza parte come sopra.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa
che mandasse, o portasse le supraditte sorte de vittuaglie ad macinare ad mole, o centimolo
che stando in ditta terra sia tenuto portare et tenere la cartella de ditto adatiere dove se
habbia da contenere col dì che le porta ad macinare, et . . . . quilla che macina ut supra
sotto pena de carlini sei per ogni volta da applicarse per la terza parte a li preditti ut supra.
| (12) Poi, che qualsivoglia persona della detta terra, o
abitante in essa che mandasse o portasse i sopraddetti tipi di vettovaglie a macinare
alle mole o centìmmoli che stanno nella detta terra sia tenuto a portare e tenere la cartella
di detto daziere dove si deve annotare il giorno che le porta a macinare e la quantità che
macina come sopra sotto pena di carlini sei per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.
|
| Item che qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in
essa che tenesse mole, o centimoli per macinare in ditta terra non possa pigliare
et macinare cosa nulla per farne farina da le persone de ditta terra o habitante
in essa si ditte persone non porterrando la ditta cartella del ditto adatiere,
et si quillo che have ditte mole, o centimoli in casa volesse macinare in ditte
soie mole o centimoli grani, o altra sorte de vittuaglie dele sue proprie non
le possa macinare senza la cartella preditta sotto pena de tarì tre et de perdere
ditte robe che macina per ongni volta che nge accade da applicarse ad ditto adatiere.
| (13) Poi che qualsivoglia persona della detta terra, o
abitante in essa che possedesse mola o centìmmola per macinare in detta terra,
non possa pigliare e macinare alcuna cosa per farne farina dalle persone della
detta terra o abitanti in essa se le dette persone non porteranno la detta
cartella del detto daziere; e se quello che ha le dette mole, o centìmmole in
casa volesse macinare in dette sue mole o centìmmole grano o altro tipo di
vettovaglia delle sue proprie, non le possa macinare senza la cartella predetta
sotto pena di tarì tre e di perdere le dette merci che macina per ogni volta
che accade da pagarsi al detto daziere.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante
in essa che vendesse, o donasse grano, habia da pagare ad ditto gabellote ad
la ragione de grani dece per tomolo, ma quando li vendesse o donasse del mese
de giungno, giuglio, et agusto, sia tenuto solum pagare grana cinque et pagare
ad la ragione preditta ad ditto adatiere avante se consignerrà ditti grani che
vende, o dona, e chi venne, o dona orgi, fasuli, miglio, fave, ciceri, nemmicculi,
et cicerchie, ditto venditore o donatore, habia da pagare ad ditto gabellote
grani cinque per tomolo a . . . . . . consegnerrà da misurare . . . . robe in
lo tomolo o quatra o misura, secundo la quantità et pagare per quella quantità
ad la ragione preditta, et chi vendesse, o donasse orgi, miglio, o fave in li
preditti tre mesi sia tenuto pagare ad ditto adatiere solum grani doie et
mezo per tomolo . . . . però quillo che donasse de tutte le supraditte robe
da una meza quadra in bascio non sia tenuto ad cosa alcuna, né quillo che lo
dona, né quillo che la recepe la quale donatione se possa far tre volte
l’anno et non più et non ingabellando ditte robe quando si venne, o dona ut
supra sia in pena de ducati tre per ogni volta da applicarse per la terza
parte ad li supraditti ut supra.
| (14) Poi, qualsivoglia persona della detta terra,
o abitante in essa che vendesse o donasse grano, debba pagare al detto gabelliere
nella misura di grana dieci per tomolo; ma quando li vendesse o donasse nel mese
di giugno, luglio e agosto, sia tenuto solo a pagare grana cinque e a pagare
nella misura predetta al detto daziere prima che consegnerà i detti grani
che vende o dona; e chi vende o dona orzo, fagioli, miglio, fave, ceci,
lenticchie e cicerchie, il detto venditore o donatore, debba pagare al
detto gabelliere grana cinque per tomolo a . . . . . . consegnerà
da misurare . . . . merci nel tomolo o quadra o misura secondo la
quantità e pagare per quella quantità nella misura predetta; e
chi vendesse o donasse orzo, miglio, o fave nei predetti tre mesi
sia tenuto a pagare al detto daziere soltanto grana due e mezzo
per tomolo . . . . però quello che donasse di tutte le sopraddette
merci da una mezza quadra in giù non sia tenuto a cosa alcuna, né
quello che lo dona, né quello che lo riceve, la quale donazione si
possa fare tre volte l’anno e non più e non dichiarando alla gabella
le dette merci quando si vende o dona come sopra sia in pena di ducati
tre per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai sopraddetti come sopra.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra,
o habitante in essa che facesse arte de vaticaro et comparasse fora de
ditta terra le ditte sorte de legume et vittuaglie, o farina per revenderli
o in ditta terra, o fora ditta terra infra otto dì, non sia tenuto de pagare
cosa alcuna de gabella et chi le tenesse in sua casa per ditti otto dì, però
da parte li haverrà trasuti in sua casa si serrà . . edi debia chiamare subito
ditto adatiere et farle pisare si è farina, et si fossero grani, o altre vittuaglie
farle misurare, et quando fosse de notte subito che è dì farle pisare, et misurare
ut supra, et pagare grani otto. Et vendendo, o donando ditte farine, o altre
sorte de legume et vittuaglie in ditta terra debia pagare la gabella ad ditto
adatiere al modo ut supra narrato et de ditta farina grani dece lo tomolo, et
portandoli ad vendere fora de ditta terra le ditte robe sia tenuto avante le
porta fora de ditta terra farli misurare et pisare da ditto adatiere et havendo
farina da revendere li sia tenuto pagare de gabella a lo preditto et non chiamando
et ingabellando ut supra le ditte robe ad ditto adatiere sia in pena de ducati
tre da applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra. Et si ditto vaticaro
se pigliasse de ditte farine per usare de sua casa et non le ingabellasse ad ditto
gabellote sia in la pena de ducati sei da applicarse per la terza parte ali preditti ut supra.
| (15) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o
abitante in essa che facesse il mestiere del vetturale e comprasse fuori
dalla detta terra i suddetti tipi di legumi e vettovaglie, o farina per
rivenderli o in detta terra o fuori detta terra entro otto dì, non sia
tenuto a pagare cosa alcuna di gabella; e chi le tenesse in casa sua per i
detti otto dì, però da parte se li avrà fatti portare nella sua casa se
sarà . . e debba chiamare subito il detto daziere e farli pesare se è
farina, e se fossero grano o altre vettovaglie farli misurare, e quando
fosse di notte subito che è giorno farli pesare e misurare come sopra, e
pagare grana otto. E vendendo o donando dette farine, o altri tipi di
legumi e vettovaglie nella detta terra debba pagare la gabella al detto
daziere nel modo come sopra narrato e per detta farina grana dieci al tomolo;
e portandoli a vendere fuori della detta terra le dette merci sia tenuto
prima che le porta fuori dalla detta terra a farli misurare e pesare dal
detto daziere e avendo farina da vendere sia tenuto a pagare la gabella al
predetto; e non chiamando e dichiarando alla gabella come sopra le dette
merci al detto daziere sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza
parte ai predetti come sopra. E se detto vetturale pigliasse le suddette
farine per usarle in casa sua e non le dichiarasse alla gabella al detto
gabelliere sia nella pena di ducati sei da pagarsi per la terza parte ai
predetti come sopra.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che andasse
fora de ditta terra ad comparare grani, o farine per uso de sua casa et quelli portasse in ditta terra in
farina et si le fossero donati, sia tenuto subito che le haverrà trasuti dove le volerrà intrare chiamare ditto
gabellote et farle pisare et pagarli ad la ragione de grani dece lo tomolo et similmente comparando
farina in ditta terra overo essendoli donata ad quilli che la compera, o li è donata, sia tenuto pagare
ad ditto gabellote de gabella ad la ragione de ditti grani dece per tomolo, però quillo ad chi fosse
donata da una meza quadra de farina in bascio non sia tenuto ad cosa nessuna per tre volte lo anno
et non chiamando ditto gabellote et ingabellando del modo preditto sia in pena de ducati tre da
applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra.
| (16) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa
che andasse fuori della detta terra a comprare grano o farina per uso della sua casa e li portasse
in detta terra come farina e se le fossero donati, sia tenuto subito che li avrà posti dove li vorrà
porre a chiamare il detto gabelliere e farli pesare e pagargli nella misura di grana dieci al tomolo;
e similmente comprando farina in detta terra ovvero essendogli donata chi la compra, o gli è donata,
sia tenuto a pagare al detto gabelliere come gabella nella misura dei detti grana dieci per tomolo,
però quello a cui fosse donata da una mezza quadra di farina in giù non sia tenuto a nessuna cosa
per tre volte all’anno e non chiamando detto gabelliere e non dichiarando alla gabella nel modo
predetto sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che
recepesse in impronto farina, sia tenuto quando la recepe in impronto farla pisare ad ditto adatiere
et pagarli uno carlino per tomolo et non ingabellando ditta farina ut supra sia in pena de perdere
ditta farina et de tanto prezo quanto vale ditta farina da applicarse ad ditto gabellote tantum. et si
alcuno sotto zelo del’inprestare vendesse alcuna quantità de farina grano, orgio, et altre sorte dele
prenominate legume et vittuaglie et non le ingabellasse sia in pena per ongni volta de ducati quattro
chi lo dà sotto dela ditta fraude da applicarse per ongni volta per la terza parte ad li preditti ut supra.
| (17) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa
che ricevesse in prestito farina, sia tenuto quando la riceve in prestito a farla pesare dal detto daziere
e a pagargli un carlino per tomolo; e non dichiarando alla gabella la detta farina come sopra sia in pena
di perdere detta farina e di tanto prezzo quanto vale detta farina da pagarsi al detto gabelliere soltanto.
E se alcuno fingendo di prestare vendesse qualsiasi quantità di farina, grano, orzo e altro tipo dei
predetti legumi e vettovaglie e non le dichiarasse alla gabella sia in pena per ogni volta di ducati
quattro chi lo dà sotto la detta frode da pagarsi per ogni volta per la terza parte ai predetti come sopra.
|
| Item si alcuno volesse improntare grani orgi miglio fasuli ciceri fave
nemmicculi et cicerchie che altramente non le possa né debia improntare che primo non lo sappia
detto adatiere al quale sia licito possere fare dare iuramento da chi se convene ad quillo che le recepe
in impronto, si le recepe in impronto, de altro modo sotto pena de ducati dui da applicarse per la terza
parte al sacratissimo corpo de Cristo, l’altra ad ditta corte, et l’altra ad ditto adatiere.
| (18) Poi, se alcuno volesse prestare grano, orzo, miglio, fagioli, ceci,
fave, lenticchie e cicerchie che altrimenti non le possa né debba prestare se prima non lo sa il daziere
al quale sia lecito poter far dare giuramento da chi è opportuno a quello che li riceve in prestito se li
riceve in prestito; se in altro modo sotto pena di ducati due da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo
Corpo di Cristo, l’altra alla detta corte, e l’altra al detto daziere.
|
| Item qualsivoglia persone de detta terra, o habitante in essa che farrà
arte de panettiere in detta terra sia tenuto pagare ad ditto adatiere de quello pane se magnerrà per uso
de sua casa ad tempo de detto datiere tutta quilla quantità de dinari secondo serrà apprezzato mediante
lo apprezo da farse da dui commoni amici da eligernosi uno per parte la quale quantità de dinari sia tenuto
darla ad detto adatiere mese per mese la rata tangente, però che detto adatiere tutto quello che la predetta
persone volesse comparare vel quomodolibet . . . . per magnare circa del pane tantum sia tenuto farla
francha, et in caso che li ditti arbitri fossero in discordia nge habbia da intervenire officiale de ditta terra
lo quale possa fare ditto apprezzo et quillo che più si accosta a la voluntà de ditto officiale a lo quale
apprezo se habbia da stare et non altra venire.
| (19) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che
farà arte di panettiere in detta terra sia tenuto a pagare al detto daziere per quel pane che si mangerà
per uso della sua casa nei tempi del detto daziere tutta quella quantità di denari secondo quanto sarà
valutato mediante l’apprezzo da farsi da parte di due comuni amici da scegliersi uno per parte; la quale
quantità di denari sia tenuto a darla al detto daziere mese per mese secondo la rata spettante; però
che detto daziere tutto quello che la predetta persona volesse comprare o in qualunque modo ottenere
per mangiare, a riguardo del pane soltanto sia tenuto ad essere esente, e nel caso che i detti arbitri
fossero in discordia debba intervenire l’ufficiale di detta terra il quale possa fare il detto apprezzo e
quello che più si avvicina alla volontà del detto ufficiale tale apprezzo si debba rispettare e non altro da venire.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che dovesse dare
grano, o altra sorte de vittuaglie et legume per staglio dele terre che teneno ad staglio quando ditti stagli se
consengnano ali patronni quilli le danno non siano tenuti ad cosa alcuna, et cossì ancora deli grani consignerranno
ali parzonali dele terre teneno ad parte et ancho de quello se pagha per staglio et prezzo fatto ad barbiere
menescalchi inciarmaturi, medici, procuratori et simile però debiano producere fede da quilli che lo recepeno
ad ongni requesta de ditto gabellote de dette robe date del modo preditto et non producendo detta fede sia
in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ali preditti ut supra. Et non possendosi havere detta fede
per qualche vero et legitimo impedimento non sia tenuto ad cosa alcuna.
| (20) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa
che dovesse dare grano, o altro tipo di vettovaglie e legumi per estaglio delle terre che tengono a estaglio
quando detti estagli si consegnano ai padroni quelli che li danno non siano tenuti a cosa alcuna, e così
ancora del grano che consegneranno ai contadini delle terre a mezzadria e anche di quello che si paghi per
estaglio e prezzo fatto da barbieri, maniscalchi, artigiani, medici, procuratori e simili: però debbano mostrare
ricevuta da quelli che lo ricevono ad ogni richiesta del detto gabelliere delle merci date nel modo predetto e
non mostrando detta ricevuta sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.
E non potendosi avere detta ricevuta per qualche vero e legittimo impedimento non sia tenuto a cosa alcuna.
|
| Item qualsivoglia persone de detta terra, o abitante in essa che farrando
cannavi lini legne de passo siano tenuti tutte ditte robe conducere et tenere in detta terra sino che ne
volerrando fare altro exito et non conducendo le dette robe ut supra sia in pena de tanto quanto vale la
quarta parte de dette robe che non conduce ut supra da applicarse per la mità ad ditto adatiere ongni
volta nge accaderrà et l’altra ad ditto corpo de cristo.
| (21) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che
farà canapa, lini, legna misurata a passo sia tenuto a condurre e tenere in detta terra tutte le detti merci
fino a che vorranno loro dare altro uso; e non conducendo le dette merci come sopra sia in pena di tanto
quanto vale la quarta parte di dette merci che non conduce come sopra, da pagarsi per la metà al detto
daziere ogni volta che accadrà e l’altra al detto Corpo di Cristo.
|
| Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che
venderrà cannavi, lini, o legna de passo siano tenuti avante consegnano ditte robe vendute ingabellare
et pagare ad detto gabellote de gabella a modo infrascripto videlicet: per passo de legna verde grana
cinque, per passo de legna secche grana dece, per centenaro de rocchi tarì uno, per passa de cannavo
macioliato de ottanta rotola grana quindece, per decina de lino grana doie et non ingabellando sia in pena
de ongni volta che nge accasca al modo infrascritto videlicet: da doie decine de lino in bascio, tarì dui, da
doie in sino ad dece docato uno, da dece in su docati duj, et da dui passi de legna in bascio tarì tre, da
dui in su docato uno, et da dui fasci de cannavo in bascio tarì tre, et da dui in su docati dui, La quale
pena se habbia de applicarse per ongni volta che nge accade per la mità ad ditto corpo de cristo,
et l’altra ad lo adatiere preditto.
| (22) Poi, qualsivoglia persona di detta terra o abitante in essa che
venderà canapa, lino, o legna misurata a passo sia tenuta prima di consegnare le dette merci vendute
a dichiarare alla gabella e a pagare al detto gabelliere di gabella nel modo di seguito scritto vale a dire:
per passo di legna verde grana cinque, per passo di legna secca grana dieci, per centinaio di rocchi tarì
uno, per passa di canapa macerato per ogni ottanta rotoli grana quindici, per decina di lino grana due
e non dichiarando alla gabella sia in pena per ogni volta che accade al modo sottoscritto vale a dire:
da due decine di lino in giù, tarì due; da due fino a dieci, ducati uno; da dieci in su, ducati due; e da
due passi di legna in giù, tarì tre; da due in su, ducati uno; e da due fasci di canapa in giù, tarì tre; e da
due in su, ducati due; la quale pena si debba pagare per ogni volta che accade per la metà al detto
Corpo di Cristo, e l’altra al daziere predetto.
|
| Item qualsivoglia persone ut supra che volesse cacciare ad vendere
fora de ditta terra la supraditte sorte de robe videlicet: grani, farine, orgi, migli, fasuli, fave, ciceri,
nemmiccoli, et cicerchie, lini, cannavi, legne et rocchi ut supra sia tenuta avante la caccia ad vendere
fora ut supra ingabellarle ad detto gabellote et quando torna da venderli pagarli de gabella a la ragione
contenta ne li supraditti capitoli altramenti incorra in la pena contenta in essi sincome se contene
in ditti capitoli et non altra maniere per . . . . che una volta seguita bene . . . .
| (23) Poi, qualsivoglia persona come sopra che volesse portare a vendere
fuori dalla detta terra i sopraddetti tipi di merci vale a dire: grano, farina, orzo, miglio, fagioli, fave, ceci,
lenticchie, e cicerchie, lini, canapa, legna e rocchi come sopra sia tenuta prima che li porti a vendere fuori
come sopra a dichiararli al detto gabelliere e quando torna da venderli a pagargli la gabella nella misura
contenuta nei sopraddetti capitoli; altrimenti incorra nella pena contenuta in essi così come è contenuto
nei detti capitoli e non in altra maniera per . . . che una volta seguita bene . . .
|
| Item alcuna persone che avesse da uno terzo de legna in bascio et non
più volendole vendere in ditta terra, o cacciare ad vendere fora de ditta terra ad somma o de altro
modo non sia tenuto ad cosa alcuna.
| (24) Poi, che qualsiasi persona la quale avesse da un terzo di legna
in meno e non più, volendole vendere nella detta terra, o portare a vendere fuori dalla detta terra,
in contanti o in altro modo, non sia tenuto a cosa alcuna.
|
| Item quillo che compera legne, rocchi, o cannavi per venderli infra
quindici dì da quello che le compera non sia tenuto pagare altra gabella quando si revende infra
detti quindici dì.
| (25) Poi, quello che compra legna, rocchi o canapa per venderli entro
quindici dì dal giorno in cui li compra, non sia tenuto a pagare altra gabella quando si rivende
entro gli anzidetti quindici dì.
|
| Item si alcuna persone che è numerata in Cayvano, non stesse in ditta terra
ma fora de detta terra de cayvano, o, poi, venduta ditta gabella se partessero da ditta terra et da quella per
qualche ragione non se possesse ricogliere la gabella del modo supraditto, ditta università concede ad ditto
adatiere che se possa exigere da ditti fochi tutto quello devessero per ragione de loro fochi mancanti ut supra.
| (26) Poi, se qualche persona che è numerata in Caivano, non stesse nella
detta terra ma fuori dalla detta terra di Caivano, oppure se, appaltata la detta gabella, si allontanassero
dalla detta terra e da quella per qualche ragione non si potesse riscuotere la gabella nel modo sopraddetto,
detta università concede al detto daziere che si possa esigere dai detti fuochi tutto quello che fosse dovuto
a motivo dei loro fuochi mancanti come sopra.
|
| Item lo Sindico et Eletti de ditta terra nomine . . . . . . ad chi compera la
ditta gabella . . . . . farne la . . . . . modo et forma seguente ne . . . . . . . . . persone fa franchi exenti et
immune tutte quelle persone che de ragione ne deveno essere franche . . . . . .
| (27) Poi, il Sindaco e gli Eletti della detta terra in nome . . . . . . a chi
prende in appalto la detta gabella . . . . . farne la . . . . . nel modo e nella forma seguente ne . . . . . . . . .
persone fa esenti ed immuni tutte quelle persone che motivatamente ne debbono essere esenti . . . . . .
|
| Item chi affitterrà ditta gabella sia tenuto subito che è morta la cannela
dare sufficiente plegiaria de pagare lo affitto de ditta gabella mese per mese o dì per dì secundo la
necessità de ditta terra ad la . . . . corte de quello deve havere et a li creditori de ditta università ad chi
serrà ordinato per li Eletti de ditta terra et non pagarli ad altra persone: et non pagando ditto affitto in
quello che deve del modo preditto sia tenuto ad tutti dani spese et . . . . . . perciò potesse ditta università
et non dando ditta plegiaria se possa incantare un’altra volta et perdendosence quello che non da ditta
plegiaria sia tenuto ad ditto . . . . . del quale danno et . . . . . senza se habbia ad stare ad simplice iuicio
de li Eletti de ditta terra.
| (28) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella sia tenuto, non appena
si è spenta la candela, a dare sufficiente garanzia di pagare l’affitto della detta gabella, mese per mese o
dì per dì secondo la necessità della detta terra, alla . . . . corte di quello che deve avere e ai creditori
di detta università, a chi sarà ordinato dagli Eletti della detta terra, e di non pagarli ad altra persona; e
non pagando detto affitto in quello che deve nel modo predetto sia tenuto a tutti i danni, spese e giudizio
che per ciò potesse pagare la detta università; e non dando detta garanzia si possa mettere all’incanto
un’altra volta e perdendo quello che non dà detta garanzia sia tenuto al detto giudizio, al quale danno e
giudizio deve sottostare al semplice giudizio degli Eletti della detta terra.
|
| Item quillo incanterrà ditta gabella guadangna ducato uno per onza
de quillo incanta de più secundo lo solito.
| (29) Poi, quello che vincerà la gara di appalto per la detta gabella
guadagna un ducato per oncia di quello che incassa di più secondo il solito.
|
| Item chi affitterrà ditta gabella sia tenuto fare emanare li debiti banni
come se … acciò ongni uno ne habbia noticia, et non contravvenga ali capituli preditti.
| (30) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella sia tenuto a far
emanare i dovuti bandi come si usa affinché ognuno ne abbia notizia, e non contravvenga ai capitoli predetti.
|
X Signum crucis proprie manj sebastiani de ambrosio deputati dicta capitula confirmantis et scribere nescientis . . .
Io …. miccio eletto confirmo ut supra mano propria
Io ambrosio de sogl . . . . confermo ut supra mano propria
Io teresio vallante confirmo ut supra mane propria
X Singnum crucis proprie manj . . . . Severini unius ex elettis scribere nescientis
Io palmjero de palmjeris . . . unus ex deputatis confermo ut supra.
X Singnum crucis proprie manj …. palmerij unius ex deputatis scribere nescientis
Ego petrucius ven . . . . deputatorum predicta omnia capitula confirmo et ideo mi . . . . . . propria manu.
X Lo signo de la groce de la mano de santillo di lanno che non sa scrivere et conferma li ditti capitoli
X Signum crucis proprie manj . . . . . de angelo deputati scribere nescientis et supradicta capitula confirmat
Io notare Domenico de Rosana Sindico de la ditta terra de Cayvano confirmo li supraditti capitula et reformo et
corrego dove se dice che la pena se habbia de applicare al catapane et università de ditta terra dico che habbia
da essere del sacratissimo corpo de cristo de ditta terra, et circa la pena che tocca al catapane me refero a li
capituli de la catapania et cossì dico per me et per li Eletti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
X Segno della croce di propria mano di Sebastiano de Ambrosio, deputato che conferma i detti capitoli ed è scribere nescientis (15) . . ;
Io . . . . Miccio eletto confermo come sopra di propria mano;
Io Ambrosio de Sogl . . . . . confermo come sopra di propria mano;
Io Teresio Vallante confermo come sopra di propria mano;
X Segno della croce di propria mano di . . . . . . . Severino uno degli eletti scribere nescientis;
Io Palmiero de Palmieri . . . uno dei deputati confermo come sopra;
X Segno della croce di propria mano di . . . . . Palmerio uno dei deputati scribere nescientis;
Io Petrucius Ven . . . uno dei deputati confermo tutti i predetti capitoli e pertanto sottoscrivo di mia propria mano;
X Il segno della croce della mano di Santillo di Lanno che non sa scrivere e conferma i detti capitoli;
X Segno della croce di propria mano di . . . . de Angelo deputato scribere nescientis che conferma i sopraddetti capitoli;
Io notaio Domenico de Rosana Sindaco della detta terra di Caivano confermo i sopraddetti capitoli e riformulo e
correggo dove si dice che la pena si debba pagare al catapano ed all’università della detta terra, dico che debba
essere del Sacratissimo Corpo di Cristo della detta terra, e circa la pena che tocca al catapano mi riferisco ai
capitoli della catapania e così dico per me e per gli Eletti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|

NOTE:
(1) Dora Musto, Regia Camera della Sommaria - I conti delle università (1524-1807), Roma, 1969.
(2) Archivio di Stato di Napoli, Conti delle Università, fascio 596, fascicolo 1 (Caivano, 1565) foll. 1-12v.
(3) Sono stati utilizzati i vocabolari: Antonio Salzano, Vocabolario Napoletano-Italiano e
Italiano-Napoletano, Ed. S.E.N., Napoli 1989; Lo Zingarelli 1999, Vocabolario della Lingua Italiana, Ed. Zanichelli, Bologna 1999.
(4) John A. Marino, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Guida Editori, Napoli 1992, Appendice A.
(5) Documenti per la Città di Aversa, [Napoli 1801] parte II, doc. III, p. 59.
(6) Ad esempio, nel 1422 gli aversani chiesero alla Regina Giovanna II, rappresentata da
Alfonso d’Aragona, che Caivano, un tempo casale della città di Aversa e poi sottratto alla giurisdizione di quella
città, fosse ad essa restituito in proprietà, come era al tempo di Re Roberto e della Regina Giovanna I. Ma Alfonso,
a nome della Regina, negò diplomaticamente dichiarando che poiché ciò riguardava gli interessi di terzi, si sarebbe
provveduto secondo giustizia (Anonimo, Repertorio delle pergamene della Università e della Città di Aversa
dal luglio 1215 al 30 aprile 1549, Napoli, Archivio di Stato, 1881).
(7) Giacinto Libertini, Le antiche mura di Caivano, Rassegna Storica dei Comuni,
Anno XXV, n. 92-93, Frattamaggiore 1999.
(8) Documenti per la Città di Aversa, op. cit., parte I, doc. VII, p. 19.
(9) Nino Cortese, Feudi e feudatari napoletani della I metà del cinquecento,
Società Italiana di Storia Patria, Napoli 1931, p. 140.
(10) Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli (1797-)1804.
(11) Scipione Mazzella, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli, 1601. Ristampato
da Forni Ed., Sala Bolognese 1981.
(12) Notizia ricavata dai Quinternioni, così come riportati da Gaetano Capasso,
Afragola. Origine, vicende e sviluppo di un ‘casale’ napoletano, Ed. Athena Mediterranea,
Napoli 1976, pp. 199-200.
(13) Viceré di Napoli dal 12 giugno 1559 al 2 aprile 1571 fu don Petro
Afan de Rivera, duca di Alcalà, già viceré di Catalogna (Mario Forgione, I Viceré (1503-1707), Napoli 1998).
(14) Evidentemente il pane bianco non era soggetto all’assisa, cioè al calmiere.
(15) Cioè che non sa scrivere. La dizione originaria, ermetica per l’interessato,
è mantenuta proprio per rispettare la voluta cortese non facile comprensione per l’analfabeta.