DOCUMENTI

IL POTERE COME REPRESSIONE

GRUMO NEVANO:
dal tribunale di campagna un bando di Ferdinando IV

Storici, economisti, sociologi e politici vanno denunziando, da cent'anni a questa parte, il grave problema del Mezzogiorno d'Italia.
Ma, in queste terre del regno borbonico delle Due Sicilie, il problema non è solo socio-economico (emigrazione, mafia, di­soccupazione, ecc.) ma anche sessuale.
Le campagne dei vari movimenti per la liberazione della donna trovano, in queste terre, scarsissimi aderenti. Il delitto d'onore è ancora il cavallo di battaglia del Principe del foro. (Quanti delitti di questa specie avvengono nel Meridione o, in altri luoghi, ad opera di Meridionali?)
La donna se è mamma, sorella o moglie è angelo del foco­lare, oggetto di rispetto, madunnuzza; se donna d'altri è preda, femmina, strumento.
La verginità è ancora l'unico capitale che la donna, non li­bera economicamente, deve portare (e lei valorizza al massimo) nel contratto matrimoniale, o sistemazione come dicono al Sud. Il Progressista meridionale chiama questa specie di istituto ma­trimoniale «prostituzione legale» ma si lamenta poi - e basta leggere la posta dei lettori sui giornali - se la donna, prima del matrimonio, identifica la verginità solo in «quel posto là». E non s'accorge che la donna è così solo perché lui la vuole così. Ma di questo sì è parlato a lungo in libri e riviste e vanamente si cerca di dare agli italiani una forma mentis diversa.
Onore e sesso, moglie e mamma sono ancora tabù e totem che coinvolgono ogni aspetto della vita meridionale. Questa mentalità sudista non è il risultato solo di un cristianesimo spa­gnolo ma anche di una serie di leggi, di bandi, di norme.
La legge, nel nostro caso, è, l'espressione opprimente della classe dominante. E il bando, qui appresso riprodotto, è una delle prove più palesi che è il potere ad imporre, con leggi, norme di comportamento nel Meridione.
Già Wilhelm Reich, nella sua Massenpsychologie der Fas­chismus, dimostrò le strette correlazioni esistenti fra totalita­rismo e repressione sessuale. Conferma di queste teorie ci venne data, nel 1950, dall'inchiesta (condotta da Adorno, della Har­vard University) The Authoritarian Personality.
Un'altra prova è data dal documento che riportiamo: è un Bando di Ferdinando IV, re per grazia di Dio, contro «pu­blici delinquenti».
Esso inizia ricordando la causa del Bando: su ricorso dei suoi parrochi per l'abuso in materia di sponsali, il Vescovo di Venafro ricorre al re. Il quale decreta che si proibisce sotto pena di docati centocinquanta agli Sposi (ai fidanzati cioè) di frequentare le case delle spose e conversare con esse se non" tre giorni prima" di solennizzarsi il matrimonio.
Ma il bando non si ferma. Infatti esorta i «responsabili», nel caso che neppure questo rimedio riesca efficace, a comuni­care se esservi necessaria altra superiore provvidenza. E, dulcis in fundo, la Sovrana Autorità nomina «guardoni ufficiali» (i parrochi lo erano stati occasionali) i Governatori del Regno acciò invigilano sopra la condotta degli Sposi. E nel caso che questi fossero stati recidivi, procedino subito alla loro car­cerazione e ne facciano relazione a questo Tribunale.
Il documento è firmato da Ferdinando IV, re per grazia di Dio (che cacciò i Gesuiti dal regno e fondò la Comune di S. Leu­cio, ma che allegramente uccise, poi, i capi della rivolta repub­blicana), è pubblicato dal Tribunale di Campagna di Grumo Ne­vano (patria di Domenico Cirillo, martire della libertà), e porta la data del 1777 (quando la rivoluzione inglese era trionfata, quella francese era prossima, e gli Stati Uniti d'America scrive­vano col sangue la loro Costituzione) pochi anni prima, cioè, che a Napoli venisse proclamata la Repubblica Partenopea.
Nella patria di Vico, Genovese, Giannone, per non citare che i quasi contemporanei all'Editto, queste scemenze erano leggi temute, applicate, rispettate.
Questo documento ridicolo ed anacronistico sembra una barzelletta ma purtroppo è vero. Anche queste idiozie sono storia.

FRANCO E. PEZONE

IL BANDO DI FERDINANDO IV

FERDINANDUS IV

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIAE INFAS HISPANIARUM, DUX PARMAE,
PLACENTIAE, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HAEREDITARIUS
ETRURIAE

D. Girolamo Vollaro Miles Ecc. Giudice della G. C. della Vi­caria, e Commissario Generale di Campagna contro publici Delinguenti.
Algonzini e Servienti tanto di questo Regio Tribunale di Campagna quanto di qualsivoglia Corte insolidum vi signifi­camo come colla Posta di questa settimana e pervenut'al Tribunale Reale Dispaccio del tenor, che siegue V 3. Avendo il Ve­scovo di Venafro sul ricorso di quei Parrochi riferito per le So­vrane provvidenze, contro l'abuso in materia di Sponsali; S. M. ha risoluto, e comanda, che V.S. Illustrissima per quella Città, e Diocesi, e per gl'altri luoghi della Provincia di suo carico, che stimi a profitto faccia affiggere, e pubblicare Bandi, colli quali li proibisca sotto pena di docati centocinquanta agli Sposi di frequentare le case delle Spose se non tre giorni prima di solen­nizzarsi il matrimonio in faciem Ecclesiae, e che badi ella con rigore per l'esazione delle pene, e che quando conosca, che neppure questo rimedio riesca efficace, e creda esservi necessaria altra Superiore provvidenza riferisca. Di Napoli 8 marzo 1777 - Carlo de Marco - Sig. Commissario di Cam­pagna.
Per esecuzione dunque del Supremo Reale comando abbia­mo stimato spedire il presente col quale vi diciamo, ed ordi­namo, che conferendovi nelli retroscritti luoghi di questa provincia emanerete nelli stessi Bando in conformità della So­vrana Reale determinazione con affiggere copia nelle publiche piazze, acciò venga a notizia d'ognuno, e non si poss'allegar causa d'ignoranza.
Ed affinché il suddetto Sovrano Real comando resti in tutte le sue parti prontalmerte eseguito, dicemo, ed ordiniamo a voi suddetti Algonzini, e Servienti a dover far ordine e mandato a Governatori di detti retroscritti luoghi, acciò invigilano sopra la condotta delli sposi e in caso d'inosservanza, procedino su­bito alla loro carcerazione, e ne facciano relazione a questo tri­bunale per l'esazione della comminata pena e c.
Così, e non altrimenti eseguirete, e farete eseguire per quanto si tiene cara la real Grazia, e sottopena di docati 150 per contraveniente.
Il presente ritorni a noi con l'atto delle debite relate. E li Magnifici del governo de suddetti retroscritti luoghi paghi­no subito al presente Corriero il solito e giusto pedatico d'ac­cesso, e ricesso de loco ad locum a tenore degl'ultimi Reali Ordini, atteso si manda per l'accerto del Real Servizio. Nevano li 12 marzo 1777.




ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero, in calce all'articolo Fiuggi, antica città delle acque nel verde dei boschi, è stato erroneamente in­dicato il nome dell'Autore del volume Storia di Fiuggi: esso è GIULIANO FLORIDI (e non Gaetano): chiediamo venia per la confusione.