DOCUMENTI
IL POTERE COME REPRESSIONE
GRUMO NEVANO:
dal tribunale di campagna un bando di Ferdinando IV
Storici, economisti, sociologi e politici vanno denunziando, da cent'anni a questa
parte, il grave problema del Mezzogiorno d'Italia.
Ma, in queste terre del regno borbonico delle Due Sicilie, il problema non è solo
socio-economico (emigrazione, mafia, disoccupazione, ecc.) ma anche sessuale.
Le campagne dei vari movimenti per la liberazione della donna trovano, in queste
terre, scarsissimi aderenti. Il delitto d'onore è ancora il cavallo di battaglia del
Principe del foro. (Quanti delitti di questa specie avvengono nel Meridione o,
in altri luoghi, ad opera di Meridionali?)
La donna se è mamma, sorella o moglie è angelo del focolare, oggetto di rispetto,
madunnuzza; se donna d'altri è preda, femmina, strumento.
La verginità è ancora l'unico capitale che la donna, non libera economicamente,
deve portare (e lei valorizza al massimo) nel contratto matrimoniale, o sistemazione
come dicono al Sud. Il Progressista meridionale chiama questa specie di istituto
matrimoniale «prostituzione legale» ma si lamenta poi - e basta leggere la posta
dei lettori sui giornali - se la donna, prima del matrimonio, identifica la verginità
solo in «quel posto là». E non s'accorge che la donna è così solo perché lui la vuole
così. Ma di questo sì è parlato a lungo in libri e riviste e vanamente si cerca di
dare agli italiani una forma mentis diversa.
Onore e sesso, moglie e mamma sono ancora tabù e totem che coinvolgono ogni
aspetto della vita meridionale. Questa mentalità sudista non è il risultato solo
di un cristianesimo spagnolo ma anche di una serie di leggi, di bandi, di norme.
La legge, nel nostro caso, è, l'espressione opprimente della classe dominante.
E il bando, qui appresso riprodotto, è una delle prove più palesi che è il potere
ad imporre, con leggi, norme di comportamento nel Meridione.
Già Wilhelm Reich, nella sua Massenpsychologie der Faschismus, dimostrò le
strette correlazioni esistenti fra totalitarismo e repressione sessuale. Conferma di
queste teorie ci venne data, nel 1950, dall'inchiesta (condotta da Adorno, della
Harvard University) The Authoritarian Personality.
Un'altra prova è data dal documento che riportiamo: è un Bando di Ferdinando
IV, re per grazia di Dio, contro «publici delinquenti».
Esso inizia ricordando la causa del Bando: su ricorso dei suoi parrochi per l'abuso
in materia di sponsali, il Vescovo di Venafro ricorre al re. Il quale decreta che si
proibisce sotto pena di docati centocinquanta agli Sposi (ai fidanzati cioè) di
frequentare le case delle spose e conversare con esse se non" tre giorni prima"
di solennizzarsi il matrimonio.
Ma il bando non si ferma. Infatti esorta i «responsabili», nel caso che neppure
questo rimedio riesca efficace, a comunicare se esservi necessaria altra superiore
provvidenza. E, dulcis in fundo, la Sovrana Autorità nomina «guardoni ufficiali»
(i parrochi lo erano stati occasionali) i Governatori del Regno acciò invigilano
sopra la condotta degli Sposi. E nel caso che questi fossero stati recidivi,
procedino subito alla loro carcerazione e ne facciano relazione a questo
Tribunale.
Il documento è firmato da Ferdinando IV, re per grazia di Dio (che cacciò i Gesuiti
dal regno e fondò la Comune di S. Leucio, ma che allegramente uccise, poi, i capi
della rivolta repubblicana), è pubblicato dal Tribunale di Campagna di Grumo
Nevano (patria di Domenico Cirillo, martire della libertà), e porta la data del 1777
(quando la rivoluzione inglese era trionfata, quella francese era prossima, e gli
Stati Uniti d'America scrivevano col sangue la loro Costituzione) pochi anni prima,
cioè, che a Napoli venisse proclamata la Repubblica Partenopea.
Nella patria di Vico, Genovese, Giannone, per non citare che i quasi contemporanei
all'Editto, queste scemenze erano leggi temute, applicate, rispettate.
Questo documento ridicolo ed anacronistico sembra una barzelletta ma purtroppo
è vero. Anche queste idiozie sono storia.
FRANCO E. PEZONE
IL BANDO DI FERDINANDO IV
FERDINANDUS IV
DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIAE INFAS HISPANIARUM,
DUX PARMAE,
PLACENTIAE, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS
HAEREDITARIUS
ETRURIAE
D. Girolamo Vollaro Miles Ecc. Giudice della G. C. della Vicaria, e
Commissario Generale di Campagna contro publici Delinguenti.
Algonzini e Servienti tanto di questo Regio Tribunale di Campagna quanto di
qualsivoglia Corte insolidum vi significamo come colla Posta di questa settimana
e pervenut'al Tribunale Reale Dispaccio del tenor, che siegue V 3. Avendo il
Vescovo di Venafro sul ricorso di quei Parrochi riferito per le Sovrane provvidenze,
contro l'abuso in materia di Sponsali; S. M. ha risoluto, e comanda, che V.S.
Illustrissima per quella Città, e Diocesi, e per gl'altri luoghi della Provincia di
suo carico, che stimi a profitto faccia affiggere, e pubblicare Bandi, colli quali
li proibisca sotto pena di docati centocinquanta agli Sposi di frequentare le case
delle Spose se non tre giorni prima di solennizzarsi il matrimonio in faciem
Ecclesiae, e che badi ella con rigore per l'esazione delle pene, e che quando
conosca, che neppure questo rimedio riesca efficace, e creda esservi necessaria
altra Superiore provvidenza riferisca. Di Napoli 8 marzo 1777 - Carlo de
Marco - Sig. Commissario di Campagna.
Per esecuzione dunque del Supremo Reale comando abbiamo stimato spedire il
presente col quale vi diciamo, ed ordinamo, che conferendovi nelli retroscritti
luoghi di questa provincia emanerete nelli stessi Bando in conformità della Sovrana
Reale determinazione con affiggere copia nelle publiche piazze, acciò venga a notizia
d'ognuno, e non si poss'allegar causa d'ignoranza.
Ed affinché il suddetto Sovrano Real comando resti in tutte le sue parti prontalmerte
eseguito, dicemo, ed ordiniamo a voi suddetti Algonzini, e Servienti a dover far
ordine e mandato a Governatori di detti retroscritti luoghi, acciò invigilano sopra
la condotta delli sposi e in caso d'inosservanza, procedino subito alla loro
carcerazione, e ne facciano relazione a questo tribunale per l'esazione della
comminata pena e c.
Così, e non altrimenti eseguirete, e farete eseguire per quanto si tiene cara la real
Grazia, e sottopena di docati 150 per contraveniente.
Il presente ritorni a noi con l'atto delle debite relate. E li Magnifici del governo de
suddetti retroscritti luoghi paghino subito al presente Corriero il solito e giusto
pedatico d'accesso, e ricesso de loco ad locum a tenore degl'ultimi Reali Ordini,
atteso si manda per l'accerto del Real Servizio. Nevano li 12 marzo 1777.
ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero, in calce all'articolo Fiuggi, antica città delle acque nel
verde dei boschi, è stato erroneamente indicato il nome dell'Autore del volume
Storia di Fiuggi: esso è GIULIANO FLORIDI (e non Gaetano): chiediamo
venia per la confusione.