A Sosio Capasso, incomparabile Maestro di storia locale, storico di altissimo valore, inimitabile ricercatore e suscitatore di virtù patrie; ed a Don Giorgio Montefusco, Parroco della Parrocchia storica di S. Maria d’Ajello di Afragola, il quale va animando un gruppo di intellettuali per riscrivere le radici del luogo natio.

PREFAZIONE
DEL SINDACO DI SANT’ARPINO

Ancora una volta l’Istituto di Studi Atellani è riuscito ad elaborare un lavoro altamente scientifico e di grande valenza culturale per l’area atellana e per questo motivo l’Amministrazione Comunale da me presieduta non poteva rimanere sorda ad un richiesta di patrocinio. Le innumerevoli iniziative messe finora in campo dal vulcanico assessore Elpidio Iorio confermano la volontà politica di questa Amministrazione di valorizzare tutto il nostro patrimonio storico, culturale ed artistico e, in questa logica, non poteva mancare un sostegno all’iniziativa dell’Istituto di Studi Atellani che, egregiamente guidato dal prof. Sosio Capasso, rappresenta il meglio di quanto ci sia in Campania per lo studio e la valorizzazione della storia locale. Per questo abbiamo chiesto all’Istituto di coordinare il resoconto e la pubblicazione degli atti del convegno “Le scene dell’identità”, sulla storia dei teatro, che si tenne a Sant’Arpino con la partecipazione del compianto prof. Franco Carmelo Greco. Personalmente sono socio dell’Istituto da moltissimi anni e per diverso tempo sono stato anche “custode” del patrimonio librario dell’associazione e quindi è motivo di grande soddisfazione per me, ora in veste di sindaco, scrivere una prefazione ad un testo pubblicato dall’Istituto di Studi Atellani.
Di Antonio Della Rossa avevo già letto qualcosa, sia nei libri dell’Avv. Vincenzo Legnante, di cui ho fatto sbornia nei miei anni adolescenziali, sia in qualche articolo della “Rassegna Storica dei Comuni”, rivista pubblicata dall’Istituto di Studi Atellani. In questo lavoro sono però fornite notizie inedite e prima sconosciute sulla vita di questo personaggio. Il magistrato Antonio Della Rossa, nato a Sant’Arpino nel 1748 da un’antica e prestigiosa famiglia santarpinese, ebbe un ruolo importante nelle vicende della Repubblica Napoletana del 1799 ed è giusto che gli storici tentino di approfondire la conoscenza della vita e della personalità di quest’uomo, figlio della nostra terra.
Una leggenda santarpinese narra che i grumesi abbiano posizionato la statua di Domenico Cirillo con le spalle rivolte verso Sant’Arpino perché Antonio Della Rossa fu tra i giudici che decisero la condanna a morte del patriota Cirillo che aveva preso parte alla Rivoluzione del 1799. Questo lavoro forse non sfaterà quella leggenda, ma ci fornisce nuovi dati per conoscere la vicenda politica ed umana di un celebre santarpinese.

Dott. GIUSEPPE DELL’AVERSANA

ANTONIO DELLA ROSSA
NOTE PER UNA RICOSTRUZIONE BIOGRAFICA

di Marco Corcione e Michele Dulvi Corcione

Il 10 maggio del 1817, alle ore 14,00, chiudeva in Napoli nella casa di Borgo S. Antonio Abate, 242, la sua operosa e travagliata giornata quotidiana Don Antonio Della Rossa (1).
Al momento del trapasso era assistito da due studenti: Giuseppe de Angelis, di anni 22, domiciliato in Via Soprammura Ave Grazia Plena, n. 36, e Raffaele Di Domenico, di anni 22, domiciliato in Piazza del Tribunale, n. 88.
Munito dei Sacramenti, come attesta il parroco del tempo, fu sepolto nella Congrega di S. Maria della Fede.
Era nato a Sant’Arpino (CE) il 22 luglio 1748 dal dott. don Giuseppe Della Rossa e da donna Grazia De Luca (2).
Era vedovo di donna Vincenza Castaldo, figlia del “magnifico” don Giacinto, di cospicua e nobile famiglia afragolese.
Infatti Della Rossa sposa la Nobildonna afragolese il 30 ottobre 1777 (3); la quale, nata il 18 aprile 1753 (4), muore ad Afragola il 10 febbraio 1806 e viene sepolta nella Chiesa di S. Giovanni Battista in Piazza (ora detta del) Municipio (5).
Nell’archivio parrocchiale della Parrocchia storica di S. Maria d’Ajello di Afragola abbiamo potuto rintracciare altre notizie sulla famiglia del Della Rossa.
Il suocero don Giacinto Giovan Battista Pasquale nacque, da don Domenico e donna Benedetta Russo, ad Afragola il 18 dicembre 1725 e morì il 27 gennaio 1795; il 15 aprile del 1747 sposò in prime nozze donna Maria Laudiero, nata il 2 aprile 1725, da don Matteo e donna Cristina Castaldo. Dopo la morte della prima moglie, il 16 ottobre 1781 don Giacinto sposò in seconde nozze donna Emanuela Morvillo, nata il 27 gennaio 1761 da don Pietro Andrea e donna Maddalena De Nigro. Nonostante accurate ricerche condotte nell’Archivio dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Afragola e dello stesso Archivio Parrocchiale di S. Maria d’Ajello, siamo riusciti a rintracciare uno solo dei figli del Della Rossa. Si tratta di Paola Della Rossa, di Antonio e vedova di Francesco Nunziata, morta il 16 luglio 1869 (6).
Il giovane Della Rossa fu avviato agli studi giuridici nell’Università Napoletana, da dove uscì laureato con lode (7) e con gli auspici di una brillante carriera. Infatti, fu «Avvocato di grido, dalle arringhe applauditissime, e grande giureconsulto» (8), imponendosi ben presto come una figura luminosa nell’agone del Foro Napoletano.
Dopo il matrimonio con donna Vincenza Castaldo (in appendice il relativo processetto), entrò in Magistratura, iniziando la carriera come Giudice Consigliere del Supremo Magistrato del Commercio (9).
Continuò, tuttavia, la sua attività forense presso le Giurisdizioni Superiori. Famosa una difesa nel Sacro Regio Consiglio (10) del 1791 dal titolo a stampa «Ragionamento sull’azione di nullità e di lesione, dedotta nel S.R.C. dell’Ill.mo Marchese di Cammarota contro i Nuovi Illustri Aggregati al Monte delle 29 famiglie nobili di questa Città» (11).
Si tratta di una “allegazione forense”, forma scritta della produzione di parte in giudizio, come era in uso tra gli avvocati del tempo.
Della Rossa non voleva accettare l’incarico per una sorta di deontologia professionale, essendo stato anche avvocato del Monte. Ma il Marchese di Cammarota nella qualità di Presidente dell’Istituzione lo pregò vivamente, stante il carattere “pubblico” della disputa, in quanto dalla nuova aggregazione delle nove famiglie si sarebbero verificate pesanti conseguenze per il Monte e perché la lite giudiziaria non era stata intentata contro lo stesso. E, poiché don Antonio persisteva nel suo diniego, il Marchese provocò il Real Dispaccio del 31 luglio 1790, che impose la nomina del difensore in favore del ricorrente “per la salvezza del Monte” (12).
Fu una difesa memorabile contro un collegio costituito da ben quattro avvocati tra i più famosi del Regno, i quali erano stati dapprima autori della stesura del parere favorevole per l’ingresso delle nove famiglie e, poi, saranno i procuratori degli interessati nella causa introdotta presso il Sacro Regio Consiglio.
Ma il “Ragionamento” sarà oggetto di un nostro prossimo studio con l’intento di ricavarne le cifre di una valenza giuridica nel firmamento dei giuristi dell’epoca.
Fu anche infaticabile nel tenere studi professionali aperti in Afragola e nella natia Sant’Arpino. Ad Afragola particolarmente spese buona parte della sua vita, prendendovi dimora nobile dopo il matrimonio e mantenendo, tuttavia, la casa-studio nella capitale del regno, come era buona abitudine degli illustri uomini del foro del tempo.
Ad Afragola, infatti, fu personaggio di grande prestigio, interessandosi anche ad opere di carità, come la ristrutturazione, condotta a sue spese, della chiesa di S. Giovanni Battista nella piazza ora detta del Municipio, nella quale poi sarà tumulata la moglie dopo la morte. Una lapide (in Appendice insieme a notizie sul tempio di Catello Pasinetti) ricorda l’avvenimento del 1784. Fu Commissario interino del Tribunale di Campagna (13), ivi momentaneamente trasferito dal Supremo Magistrato del Commercio, non solo per la sua bravura tecnico-giuridica, ma certamente per l’esperta conoscenza dei luoghi.
Uomo di notevole prestigio, si distinse per la sua fedeltà alla causa borbonica, professata in maniera non astiosa, ma come frutto di convincimenti personali e come Magistrato fedele servitore dello Stato. Per queste sue qualità di imparzialità sarà in seguito stimato anche dal governo giacobino e da quello francese. Indubbiamente fu uomo mite e questo lato del suo carattere lo fece talvolta apparire lento ed incerto nelle sue decisioni, soprattutto quando era Giudice e Direttore di Polizia.
Scrive Giorgia Alessi (14): «Rispetto a questo ampliamento dei compiti di governo della polizia, ed alla necessità di una nuova legislazione, il personaggio Della Rossa appariva per molti versi inadeguato: e non solo a quegli anonimi nemici e calunniatori di cui egli continuamente si lamentava nei frequenti, amareggiati rapporti inviati ad Acton, ma, cosa più grave, ai suoi più autorevoli interlocutori e superiori a Napoli: il Luogotenente ed il Segretario di Grazia e Giustizia.
In un rapporto riservato e non datato - ma probabilmente dell’inverno 1801 (che riportiamo in appendice) - che registrava i pareri del Cassero e di Emanuele Parisi sulla situazione della polizia e sull’abilità dei Direttore, questi era a chiare lettere definito inidoneo ad occupare la carica, e per molte ragioni: tutte, in definitiva, legate alla sua formazione di togato, per di più maggiormente versato nel diritto civile che in quello criminale. Il «suo spirito inclinato alla dolcezza, e niente austero, il suo mite e placido carattere lo rende pigro e lento nell’agire», sosteneva Emanuele Parisi, avvertendo che un tale stile di azione era diffuso anche in tutti i giudici di polizia, rendendo l’intero apparato inadatto ai propri compiti. Non v’era altra alternativa che destinare Della Rossa “ad una luminosa Magistratura Civile”, e sostituire gradualmente tutti gli altri giudici».
Il Colletta lo bolla senza mezzi termini con espressioni apodittiche. Lo stesso Cuoco non mostra molta simpatia per il nostro giurista. Ma sono affermazioni non suffragate da prove certe ed irrefutabili. Sicché Antonio Della Rossa viene coinvolto in un giudizio di dura e sommaria condanna, reo soprattutto di essere un realista convinto ed un Magistrato fedele allo Stato. Tuttavia, questa sua posizione morale non lo rende nemico della Repubblica Napoletana, il cui governo provvisorio gli propone la riconferma come Giudice del Tribunale Civile e, al suo comprensibile rifiuto, mantenendolo nella carica di Magistrato, gli conferisce l’incarico di presiedere la commissione dei beni confiscati (15). Per tale atteggiamento è naturale che Ferdinando di Borbone, iniziando la campagna per la riconquista del trono con la nomina del Cardinale Fabrizio Ruffo a Luogotenente Generale del Regno e Capo dell’Esercito, indica nel fedele Magistrato Antonio Della Rossa un punto di riferimento dei contingenti realisti. Come dice il Ronga nel suo bel libro (16), Antonio Della Rossa costituisce una solida base operativa ad Afragola, che serve da collegamento a tutto il movimento realista nei Comuni a nord di Napoli. Come sembra ancora più, naturale che il 15 giugno 1799, due giorni dopo l’ingresso in Napoli in seguito alla caduta di Vigliena, quando il Cardinale Ruffo crea una giunta di Stato, tra i componenti vi inserisce Antonio Della Rossa. Successivamente, il Re il 9 luglio 1799 forma un governo provvisorio e conferma Antonio Della Rossa nella II Giunta di Stato (17). E’ questo il periodo più controverso del Magistrato, perché il compito affidato ai Giudici della Giunta di Stato fu quello di processare i patrioti della Repubblica Napoletana. Vi sono testimonianze sulla sua attività svolta più dal Magistrato che dall’uomo di parte, anche se alla fine viene accomunato a tutti i componenti del Tribunale con un giudizio negativo e sommario. Dice la Alessi (18): «La carica di Guidobaldi venne affidata già dal luglio del ‘99, ad Antonio Della Rossa, un “togato” di provata lealtà borbonica che si dimostrerà molto attivo nella riorganizzazione della Polizia, e non privo, in un periodo di feroce repressione, di un certo senso della misura». Il Forgione (19), nel suo agile profilo di Luisa Sanfelice, ci riferisce che il Giudice Antonio Della Rossa si espresse contro la pena capitale comminata alla Nobildonna ed il suo voto contrario rimette in discussione, con un appello di grazia al re, la sentenza di morte, anche se poi alla fine questo ulteriore tentativo non avrà l’esito sperato.
Durante la permanenza nella Giunta di Stato continua anche ad essere Commissario Interino della Campagna.
Nel luglio del 1799, pertanto, Antonio Della Rossa viene nominato Presidente del Tribunale di Polizia (20) e nell’agosto dello stesso anno Direttore Generale di Polizia, proponendosi di operare per l’ordine pubblico negli interessi dello Stato ed avanzando proposte concrete per la riforma complessiva della Polizia (21). Nella sua veste di Magistrato continua a scalare gli alti gradi della giurisdizione.
Fino al 1806-7 fu controllore della Municipalità di Aversa. A testimonianza dell’alto prestigio raggiunto nel Regno di Napoli, già qualche anno prima, e precisamente il 13 giugno 1800, in un foglio singolo, a stampa, di un indirizzo di saluto in versi, come era uso del tempo, Giovanni Antonio Freda, patrizio della città di Barletta, gli dedica un sonetto nella doppia (per lui) fausta ricorrenza del suo onomastico e dell’anniversario “del glorioso ritorno dell’armi regali” (22). Secondo la testimonianza di Salvatore Montuori (23), che scrive ad un secolo di distanza dagli avvenimenti, per correggere l’inesattezza in cui incorre Giustino Fortunato intorno al suo paese natio, Antonio Della Rossa fu uomo di alti meriti scientifici e per la sua imparzialità gli vennero riconosciuti tali meriti anche dal governo provvisorio della Repubblica Napoletana (in appendice l’articolo).
Nel 1804 viene nominato Caporuota del Sacro Regio Consiglio, che equivaleva al rango odierno di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
Per questa stima incondizionata, di cui godeva, viene riconfermato nel prestigioso incarico da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat. Infatti lo vediamo ancora attivo nel luglio 1808 come Caporuota del Sacro Regio Consiglio (24), quando unitamente agli altri tre colleghi Capiruota si oppone ad un provvedimento del Presidente del Consiglio. Sicché resta alto Magistrato fino alla soppressione della giurisdizione dell’antico regime, operata nel decennio francese con la legge dell’agosto 1808, con la quale viene introdotta la Suprema Corte di Cassazione al posto del Sacro Regio Consiglio (25). Ma noi abbiamo notizie della sua intenzione di lasciare la Magistratura, alla soglia dei sessant’anni, perché già dal 1807 aveva avanzato al governo, e precisamente alla Commissione della Liquidazione del Debito Pubblico (26), domanda di perequazione del “soprassoldo”, il primo passo per avviarsi al pensionamento (in Appendice la documentazione). Il Magistato aveva chiesto di mantenere lo stesso stipendio che aveva, quando era Direttore Generale di Polizia e Presidente del Tribunale di Polizia. Trattamento economico, del resto, mantenuto fin dal luglio 1803, quando viene promosso Caporuota soprannumerario della Real Camera di S. Chiara con le funzioni di Magistrato del Sacro Regio Consiglio (del quale poi, come abbiamo detto avanti, diventerà Caporuota).
Nell’ultimo periodo della sua vita è verosimile che si sia impegnato in attività di studio, costituendo una scuola di studi giuridici (come era uso del tempo per i giuristi di fama) più per il bisogno di comunicare il suo pensiero che per determinazione professionale.
Ne è prova, infatti, la circostanza che al momento della morte sono presenti due giovani studenti come testimoni.
Questo nostro scritto vuole avere due scopi: primo, quello di aggiungere qualche tassello importante per conoscere finalmente la completa vicenda terrena di Antonio Della Rossa; secondo, quello di tentare di porre nella giusta luce la figura e l’opera di questo notevole personaggio stimato dai contemporanei per le sue doti di intelletto e di equanimità, anche se non mancano astiosi, ma gratuiti, strali al suo indirizzo, fatti pervenire addirittura al Primo Ministro Giovanni Acton (27).
Corre l’obbligo, infine, di ringraziare tutti coloro che sono stati utili nella ricerca di notizie intorno ad Antonio Della Rossa: il molto Rev.do Sac. Don Giorgio Montefusco, Parroco della Parrocchia storica di S. Maria d’Ajello di Afragola; Don Giuseppe Esposito, giovane studioso di sicuro avvenire, puntiglioso e prezioso ricercatore; il dott. Pasquale Nocerino, cultore presso la Cattedra di Storia delle Istituzioni Giuridiche della Facoltà di Scienze Politiche della Università «Federico II» di Napoli; il prof. Nello Ronga per i preziosi suggerimenti; il dott. Bruno D’Errico per la curiosità accesa intorno al personaggio; il prof. Francesco Giacco, che mi offre la sua valida collaborazione da sempre; i funzionari dell’Ufficio Anagrafe di Afragola; il bibliotecario Domenico Allotti per la sua disponibilità ed infine Sosio Capasso, inimitabile maestro di storia locale, che mi ha continuamente sollecitato per completare questo lavoro, sia pure nella fase iniziale limitato ai contorni biografici dell’uomo, dell’avvocato e del magistrato Antonio Della Rossa.

BIBLIOGRAFIA

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3 - AA. VV, Napoli e i suoi Avvocati (a cura di Mario Pisani Massamormile), Napoli 1974, (SEN - Società Editrice Napoletana), Ristampa anastatica a cura della Casa Editrice Fausto Fiorentino, 1997, voli. 2.
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6 - A. CERNIGLIARO, Tra legislatori ed interpreti nella Napoli dell’Antico Regime, Napoli 1991, (Istituto di Studi Filosofici), in particolare Introduzione”.
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9 - M. COPPOLA, L’organizzazione periferica dello Stato murattiano, Salerno 1983, (Laveglia Edit.).
10 - B. CROCE, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari 1926, (Laterza).
11 - B. CROCE - G. CECI - M. D’AYALA - S. DI GIACOMO, La Rivoluzione Napoletana dei 1799, Napoli 1999, (Tullio Pironti Editore), Ristampa anastatica dell’edizione pubblicata nel 1899 dall’Editore Morano di Napoli, in occasione del 1° Centenario della Repubblica Napoletana.
12 - V. CUOCO, Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli del 1799, Napoli 1995, (Procaccini).
13 – A. DELLA ROSSA, Il Ragionamento sull’azione di nullità, Napoli 15 dicembre 1791, (presso Società Napoletana di Storia Patria, FB, IV, A, 36).
14 - A. DE MARTINO, La nascita delle intendenze, Napoli 1984, (Jovene Editore).
15 - A. DE MARTINO, Giustizia e polizia a Napoli nella crisi dell’Antico Regime, in R. DE LORENZO (a cura di), L’organizzazione dello Stato al tramonto dell’Antico Regime, Napoli 1999, (Luigi Regina Editore).
16 - C. DE NICOLA, Diario Napoletano (1798-1825), voll. 3, Napoli 1906, Società Napoletana di Storia Patria, Ristampa anastatica a cura di Renata De Lorenzo, Napoli 1999, (Luigi Regina Editore).
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18 - R. FEOLA, Ordinamento e Sistema politico in Italia, Napoli 1999 (Jovene).
19 - M. FORGIONE, Luisa Sanfelice, Roma 1999, (Tascabili Newton).
20 - G. FORTUNATO, I napoletani del 1799, Napoli 1989 (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici).
21 - A. G. FREDA, Al Merito Impareggiabile del Sig. Antonio Della Rossa, Napoli 13 giugno 1800, (presso Società Napoletana di Storia Patria, Sala D, X, 137, 3’ parte, p. 75, n. 111778).
22 - G. M. GALANTI, Memorie storiche del mio tempo, (a cura di Augusto Placanica), Cava dei Tirreni (SA) 1996, (Di Mauro Editore).
23 - H. HUFFER, La Repubblica Napoletana del 1799, (a cura di Renata De Lorenzo), Napoli 1999, (Liguori Editori).
24 - Il Foro Napoletano nei suoi Maggiori, Napoli 1926, (Francesco Giannini e Figli), Ristampa anastatica a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 1998.
25 - G. INTORCIA, Magistratura del Regno di Napoli. Analisi prosopografica secolo XVI - XVII, Napoli 1987, (Jovene Editore).
26 - V. LEGNANTE, Cittadino di Atella, Sant’Arpino (CE), 1989, (a cura della Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Sant’Arpino).
27 - A. LUCARELLI, La Puglia nella Rivoluzione Napoletana del 1799, (Storia documentata - II Edizione), a cura di Mario Proto, Manduria - Bari - Roma 1999.
28 - C. MINIERI RICCIO, Memorie Storiche degli Scrittori Legali di Napoli, Napoli 1844.
29 - S. MONTUORI, Un Giudice della II Giunta di Stato, in “Il PAESE”, 13 giugno 1899.
30 - F. PASANISI, Principali personaggi di polizia a Napoli sotto i Francesi e i Borbone, Viterbo 1959, (Agnesotti Editore).
31 - C. PERRONE, Storia della Repubblica Partenopea del 1799, Napoli 1860.
32 - R. PESCIONE, Corti di Giustizia nell’Italia Meridionale, Milano - Roma - Napoli 1924.
33 - D. PIETROMASI, Storia della Spedizione dell’Ecc.mo Cardinale D. Fabrizio Ruffo, Napoli 1801.
34 - F. POMETTI, Vigliena. Contributo storico alla Rivoluzione Napoletana del 1799, Napoli 1999, (Edizioni dell’Anticaglia).
35 - N. RONGA; La Repubblica Napoletana del 1799 nel territorio atellano, Prefazione di Gerardo Marotta, Frattamaggiore 1999, (Ediz. Istituto di Studi Atellani).
36 - D. SACCHINELLI, Memorie Storiche sulla vita del Cardinale Ruffo, Napoli 1837.
37 - A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle Due Sicilie, Bologna 1997.
38 - R. TRIFONE, Le Giunte di Stato a Napoli nel Secolo XVIII, Napoli 1909.
39 - P. TURIELLO, Il fatto di Vigliena (13 giugno 1799), a cura di Sergio Marotta, Manduria - Roma 1999, (Piero Lacaita Editore).
40 - A. VALENTE, G. Murat e l’Italia Meridionale, Torino 1914.
41 - P. VILLANI, Il Regno di Napoli nel Decennio Francese (1806-1815), Bari 1969.
42 - G. ZURLO, Rapporto sulla situazione del Regno di Napoli, Napoli 1810.

APPENDICE

1 - Certificato di morte di Antonio Della Rossa rilasciato dal Parroco della Parrocchia di S. Maria di Tutti i Santi in Napoli.
2 - Certificato di morte di Antonio Della Rossa del Comune di Napoli. Ufficio di Stato Civile.
3 - Attestato di Matrimonio tra Antonio Della Rossa e donna Vincenza Castaldo, celebrato nella Parrocchia di S. Maria d’Ajello in Afragola.
4 - Certificato di morte di donna Vincenza Castaldo, moglie di Antonio Della Rossa, morta ad Afragola il 10/02/1806 e seppellita nella Chiesa di S. Giovanni Battista.
5 - Notizie sulla Chiesa di S. Giovanni Battista di Afragola, restaurata a spese di Antonio Della Rossa, nella quale fu sepolta la moglie, con foto della lapide, la scritta e la relativa traduzione. (Le notizie sono di Catello Pasinetti; la traduzione del Preside Prof. Raffaele Cossentino).
6 - I Napoletani del 1799. Un Giudice della II Giunta di Stato, di Salvatore Montuori, in “IL PAESE”, 13 giugno 1889.
7 - “Al Merito Impareggiabile del Sig. Antonio Della Rossa”, SONETTO di Giovanni Antonio Freda, 13 giugno 1800.
8 - Processetto della promessa di matrimonio contratta da Antonio Della Rossa con donna Vincenza Castaldo, Afragola, Parrocchia di S. Maria d’Ajello (Archivio Diocesano della Curia di Napoli, Fondo processetti matrimoniali).
9 - ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 23, ff. 1r-3v. (Lettera del Direttore di Polizia Della Rossa ad Acton, in difesa del proprio operato, 23 febbraio 1802), in G. ALESSI, Giustizia e Polizia. 1. Il controllo di una Capitale. Napoli 1779-1803, Napoli 1992 (Jovene Editore), pp. 196-198.
10 - ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 32, ff. 1r-Ar. (Istruzioni per la Reclusione dei poveri da S.M. approvata 4 giugno 1802), ivi, pp. 199-204.
11 - ASN, Segreteria e Ministero degli degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 37, ff. 1r-5r. (Proposte del Direttore della Polizia Antonio Della Rossa per la riforma complessiva della Polizia 5 novembre 1802), ivi, pp. 205-208.
12 - ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, inc. 54, ff. 5r-10v. (Cassaro. Circa le provvidenze da darsi per le Giunte di Stato, e per la Polizia), ivi, pp. 209-211.
13 - Rapporto della Commissione della Liquidazione del Debito Pubblico, datato 16 giugno 1807 e vistato il 31 luglio 1807, in risposta di Antonio Della Rossa per il conguaglio dello stipendio, Commissione della Liquidazione del Debito Pubblico, Caporuota della Real Camera D. Antonio Della Rossa, prot. n. 11.

APPENDICI 1-3

APPENDICE 4

APPENDICE 5

NOTIZIE SULLA CHIESA
DI S. GIOVANNI BATTISTA DI AFRAGOLA

OVE FU SEPOLTA LA MOGLIE DI ANTONIO DELLA ROSSA

di Catello Pasinetti

Della chiesa di San Giovanni Battista, posta sul lato sinistro di piazza del Municipio, non si conosce l’esatta epoca di edificazione anche se si può ipotizzare quale periodo, per questa come per la maggior parte delle cappelle urbane di Afragola, la metà del XV o i primi anni del secolo successivo, quando veniva a consolidarsi la configurazione fisica della città.
Parte integrante del vecchio palazzo denominato “La piazzetta”, l’attuale costruzione, riteniamo non essere antecedente al XVII secolo, anche se negli anni successivi ha subito continue e notevoli modifiche tanto che oggi appare con una configurazione stilistica poco omogenea.
Si ritiene che questa cappella fosse padronato della famiglia afragolese dei Castaldo, al cui palazzo era annessa, e che l’Amministrazione Comunale solo dalla metà del XIX secolo vi abbia nominato un rettore per gli uffici sacri.
La chiesa, prima della realizzazione della piazza antistante la sede comunale, iniziata a partire dal luglio del 1866, prospettava lungo l’antica e stretta via di San Giovanni, attualmente intitolata ai fratelli Rosselli (28).
Nella seconda metà del XVIII secolo l’edificio fu soggetto ad una radicale ristrutturazione ad opera dell’avvocato Antonio Della Rossa che, nel 1784, fece riedificare l’altare, sistemare il tetto e rivestire le pareti della navata, come ricordato nella lapide datato 1786, posta nel piccolo atrio che mette in comunicazione il tempio in questione con il cortile della Piazzetta.
Il prospetto dell’edificio, ad unico ordine di linee neoclassiche, si lega a quello del contiguo palazzo in un disegno unitario che ne accentua la verticalità e risulta rinserrato tra due alte lesene che reggono un timpano triangolare su mensole. L’ampio portale d’ingresso è sovrastato da un architrave che riporta la dedica al Santo titolare, mentre una finestra ad arco, del tipo cosi detto termale, sormonta l’ingresso e illumina l’interno.
Solo dal fondo della piazza è possibile osservare la cupola della chiesa, dal semplice profilo sormontato da una lanterna vetrata.
L’interno, con l’unica navata rettangolare con cripta per le sepolture posta nel piano interrato, ha perso buona parte dell’apparato decorativo settecentesco quando nella seconda metà del XIX secolo fu sottoposto ad un nuovo ampio ciclo di lavori il cui risultato è il confuso ed eterogeneo stile eclettico attuale.
L’altare maggiore è, indubbiamente, l’opera più pregevole presente nella Chiesa; mostra eleganti ed accurati intarsi in marmo che ne fanno una delle più belle are cittadine, anche se recenti improvvide modifiche l’hanno privata dell’intera alzata di fondo per le mutate esigenze di culto. Posta su un basamento rettangolare di recente fattura, l’altare è di linee barocco e fu fatto realizzare nel 1784 dal ricordato Antonio Della Rossa; mostra sui lati della mensa decorazioni lapidee in rilievo e, al centro, un elegante paliotto ove campeggia, tra eleganti volute e arricci marmorei, una croce in pietre intarsiate.
Lo scomparso ciborio, ricco lavoro di marmi, presentava un altorilievo raffigurante l’Agnello Mistico tra volute laterali e una poltroncina in bronzo sbalzato e dorato.
Sul fondo del presbiterio, al di sotto delle teche, si aprono, simmetricamente, due accessi alla sagrestia, ambiente rettangolare molto semplice. Qui si può ammirare, sormontato da una formella con intarsi in pietre policrome, un lavamano settecentesco in marmo a base rettangolare con belle e semplici linee movimentate da un sinuoso fronte.
Nella sagrestia sono conservati gli antichi stendardi della chiesa, utilizzati durante le processioni religiose e le cerimonie civiche.
Sulla destra del presbiterio è posto un piccolo ambiente con volta a crociera che dà accesso alle scale del pulpito e comunica con un atrio esterno che a sua volta immette nel cortile dell’antico palazzo Castaldo, in seguito diventato proprietà della famiglia Tuccillo.


LAPIDE IN MARMO BIANCO
POSTA NELL’ATRIO DI ACCESSO ALLA CHIESA
DAL CORTILE DELLA PIAZZETTA


AEDEM
DIVI IOHANNIS BAPTISTAE NOMINE INSIGNEM
QUAM CUM ADIUNCTA DOMO
ANTONIUS DELLA ROSSA
U.I.D. ET IN FORO NEAPOLITANO ADVOCATUS
SUI JURIS AB ANNO MDCCLXXXVI FECERAT
NE VETUSTATAE LABENEFACTATA CONRUERET
NEU. SITU AC SQUALORE SORDESCERET
ARA E MARMORE EXTRUCTA
LAQUEATO TECNO NOVAE MOLITIONE FIRMATO
PAVITO SOLO
PARIETIBUS TECTORIO AC MARMORATO INDUCTIS
AERE SUO RESTITUIT EXORNAVIT
ANNO AERAE CHRISTIANE MDCCLXXXIV

TRADUZIONE DELLA SCRITTA SULLA LAPIDE:

ANTONIO DELLA ROSSA
DOTTORE DELL’UNO E DELL’ALTRO DIRITTO (29)
E AVVOCATO DEL FORO NAPOLETANO
RICOSTRUI’ IL TEMPIO DEDICATO A S. GIOVANNI BATTISTA
CON L’ANNESSA CANONICA
DI SUO DIRITTO DAL 1786
AFFINCHE’ NON DECADESSE INDEBOLITA (30) DI VETUSTA’
NE’ SI INSOZZASSE PER IL SUDICIUME E L’ABBANDONO
L’ARA COSTRUITA IN MARMO
IL TETTO A CASSETTONI CON UN NUOVA COSTRUZIONE RINFORZATO
IL PAVIMENTO TREMOLANTE
LE PARETI RICOPERTE CON STUCCO E POLVERE DI MARMO
RESTAURO’ ED ORNO’ A SUE SPESE NEL 1784 (31)


APPENDICE 6

I NAPOLETANI DEL 1799
UN GIUDICE DELLA 2. GIUNTA DI STATO

di Salvatore Montuori

L’onorevole Giustino Fortunato, nel suo pregevolissimo libro “I napoletani del 1799” forse occupato solamente a stabilire un esatto elenco dei martiri napoletani della eroica Repubblica partenopea, cade in errore intorno alla patria di uno dei giudici della 2. Giunta di Stato.
Egli infatti scrive: Quando l’ammiraglio Nelson, divenuto arbitro di sei milioni di Napoletani, rifece le Giunte di Stato, già costituite dal cardinal Ruffo, la sentenza di morte dei patrioti, traditi dagli Inglesi, fu irrevocabilmente decretata. Le due giunte tramutate in due veri tribunali di sangue, furono composte, una, la militare, in gran parte, di generali tedeschi ai servigi del re di Napoli e l’altra, la civile, di abietti strumenti della vecchia tirannide; e delle due, doloroso a dirsi, più crudele senza pari e più iniqua fu la seconda «tutta di siciliani, ad eccezione del calabrese della Rossa e dell’Abruzzese Guidobaldi», i cui nomi furono tramandati dalla storia con marchio d’infamia.
Siamo d’accordo con l’egregio scrittore che il Della Rossa fu uno dei giudici della 2. giunta di Stato, istituita da Nelson per mandare al patibolo chi era solo colpevole d’avere troppo amata la patria e la libertà.
Siamo pure d’accordo con lui che quasi tutti i giudici erano siciliani.
E questo appare logico da questo punto di vista. Il Borbone che conosceva l’odio regionale tra la Sicilia e il continente, e forse ad arte fomentava, sapeva di poter fidare assai più sulla cieca fiducia di giudici siciliani che napoletani.
Dove però consiste l’errore del Fortunato è nel ritenere che il Della Rossa fosse calabrese.
Forse, e piace qui ripeterlo, l’egregio e dotto scrittore, intento solo a stabilire con esattezza i nomi dei napoletani che furono mandati al patibolo dal Borbone che credeva di puntellare così il vacillante trono, accettò, senza discutere l’opinione di qualche scrittore poco esatto e coscienzioso, o forse seguì qualche tradizione. Né credo che la cosa sia andata diversamente. Se per poco infatti egli, così paziente ed esatto ricercatore di cose patrie, si fosse voluto occupare anche dei giudici, avrebbe facilmente notato che il Della Rossa era nato in provincia di Napoli e propriamente in S. Arpino.
A lui non sarebbe sfuggito che il Giustiniani nel suo “Vocabolario Geografico del regno di Napoli” sotto la parola S. Arpino scrive: In questo casale nacque D. Antonio Della Rossa il quale, dopo di aver con gloria esercitato i suoi talenti nel foro napoletano ed asceso di poi degnamente alla magistratura, fu fatto direttore di Polizia della nostra capitale, ed in oggi (1804), trovasi Caporuota del S.R.C.
E questo scrittore, scrivendo nel 1804, poteva essere bene informato.
Ma se non volessimo prestargli fede, eccovi un documento inoppugnabile; l’atto di nascita, estratto dalla Chiesa parrocchiale di S. Arpino che trascrivo in italiano. «Nell’anno». Così il citato documento, «mille settecento quarantotto, nel giorno ventidue luglio io D. Pasquale de Luca, parroco e rettore della chiesa di S. Arpino, battezzai un bambino, nato dal dottor Giuseppe Della Rossa e D. Grazia de Luca, legittimi coniugi ed al quale fu posto nome Vincenzo, Antonio, Maurizio ecc.». Dopo ciò non credo che resti alcun dubbio della patria del Della Rossa.
Qualcuno però penserà che avrei meglio speso il mio tempo a parlare qui di un martire, che di un giudice. Ma a parte che un modesto contributo alla storia della gloriosa repubblica porterò anche io, preparando una monografia sul giustiziato dottor F. Bagni, è poi detto che gli errori intorno alla patria di un giudice siano giustificati; tanto più poi, quanto il giudice in parola non fu così efferato da potersi dire un carnefice?
Certo nessuno vorrà scusare gli eccessi della giunta, i quali anche in noi, lontani lettori, destano un senso di orrore e di raccapriccio, ma giustizia vuole che il nome del Della Rossa non sia confuso con gli altri. Lo Speciale, il Sambuti, il Guidobaldi furono, e chi oserà negarlo, veri mostri di ferocia, ma nessuno dovrà pensare lo stesso del Della Rossa.
Né mancano le prove a giustificare questa opinione.
Nel Diario Napoletano riportiamo anche dal Croce negli studi sulla rivoluzione dell’89 è esposto chiaramente quanto questo giudice fece per salvare da morte la Sanfelice. Per non annoiare troppo i lettori citerò solo questo passo, riportato sotto il giorno 11 settembre, potendosi gli altri vedere sotto i giorni 15, 16 e 19. «Si dice» così nel Diario «che il direttore Della Rossa abbia date le dimissioni: sarebbe un altro malanno, essendo egli un ministro di petto, di ottima riputazione ed impegnato per il bene pubblico senza mistero e senza fini privati».
Ricordo che bambino, nel mio paese nativo, ove vive tutt’ora una famiglia Della Rossa sentivo citare questo giudice come una gloria paesana.
Questi elogi erano dovuti ai suoi meriti scientifici, oppure i miei concittadini, più vicini agli avvenimenti, conoscevano, sia pure per tradizione, meglio di noi la parte presa dal Della Rossa nelle tristi giornate del ‘99?
Benché forse i meriti del Giudice non fossero estranei, io credo alla seconda ipotesi.
E poiché ho accennato anche ai suoi meriti scientifici finirò coll’addurre qui un’altra prova, se non basta quella contenuta nel passo del Giustiniani sopra riferito.
Il Petromasi che accompagnò il Cardinale Ruffo e ci lasciò memoria di quella spedizione così scrisse.
“Nel mese di Aprile fu eletto il D. Antonio agente della repubblica a vendere i beni nazionali e a riparare i vuoti dei banchi, e ne fecero la rinunzia in mano di Macedonio, allora ministro delle Finanze. Si voleva ristabilito consigliere pel commercio e rifiutò l’impiego: finalmente eletto giudice nei tribunali del Provvisorio, vi rinunziò del pari questa carica.”
Ora il governo della Repubblica si sarebbe rivolto ad un uomo che conosceva amicissimo dei Borboni, se non avesse riconosciuto in lui quei meriti sufficienti per le delicate cariche a cui lo chiamava?

“IL PAESE”, 13 giugno 1899

APPENDICE 7

Da:
Freda Giovanni Antonio
Al merito impareggiabile
del Sig. Antonio Della Rossa
,
Napoli, 13 giugno 1800, (presso Società Napoletana di Storia Patria,
Sala D, X, 137, 3. parte, p. 75, n. 111778)

Al Merito Impareggiabile
del Sig. ANTONIO DELLA ROSSA
Spettabile Direttore Generale del Magistrato di Polizia
e Consigliere della Suprema Giunta di Stato
ricorrendo il Faustissimo giorno del nome
DI LUI
Anniversario del Glorioso ritorno dell’Armi Regali
Di Gio: Antonio Freda
Patrizio della Città di Barletta

SONETTO

Pingi, o Pittor, quell’Uom, che ‘1 pregio,
e ‘1 fiore
della Campania a pro del Gran Ferdinando
Move, e fattosen Duce impugna il brando,
Ov’è di Marte l’orrido fragore.
Pingi del Suol d’Atella il primo onore,
nella mossa fatal, che gli empi urtando
ribelli, in giorno reso or memorando,
di vera fe’ dà prova, e di valore.
Pingi, poiché il bel di Febo rimena,
l’EROE (onde il miglior dei re s’adora)
in atto, che il rigor dei temi affrena.
Pingi quel nobil cor, là ‘ve dimora
Delle sode virtù la ricca piena:
Ma, chi un Genio immortal pinge, e calora?


13 giugno 1800 (foglio a stampa di un indirizzo di saluto in versi, come era uso del tempo)


APPENDICE 8

Matrimonium inter
D. Antonium della Rossa
Et
D. Vincentia Sancta Castaldo
17 settembre 1777

si fa fede per me sotto Parroco della Parte Chiesa di Santa Maria d’Ajello del Casale dell’Afragola come per il Matrimonio da contrahersi tra il Sig. Dr. D. Antonio della Rossa figlio del Sign. Dr. D. Giuseppe dell’ Casale di S. Arpino Diocesi de Aversa non più casato con la Sig.a D. Vincentia Sancta Castaldo figlia del Sig. D. Giacinto Castaldo de Gio: Grande di suddetta Parte Chiesa e mia figliana non più casata si sono fatte le tre debite denuncie al popolo in tre giorni festivi non continui tra le Messe solenni, la prima il 24, la seconda à 31 agosto mese prossimo passato, e la terza à 7 settembre 1777 e sin ora non è comparso ne consta alcuno canonico impedimento, et in fede Afragola 8 settembre 1777.
D. Gennaro Tosti Parroco.

Si fa fede qui sott. Coad. Curato della Chiesa Cattedrale di Napoli, come nei giorni festivi 7. 14 e 20 giorno feriale dispensato da Mons. III. Rev. Vic. Nella Messa conventuale si sono fatte le pubblicazioni per il matrimonio doverà contraesi tra il Dr D. Antonio della Rossa nativo di S. Arpino diocesi di Aversa figlio del Dr D. Giuseppe di ... Cura e Sig. D. Vincentia Sancta Castaldo figlia del Sig. D. Giacinto nativa del Casale d’Afragola, ambi non casati e finora non consta Can.co impedimento. In fede.
Fo fede come relazione di Santolo Pezone, Domenico Antonio Mele, il soprad. Dr. D. Antonio Della Rossa non è stato ne è Militare onde in fede Napoli dalla Cattedrale 15 settembre 1777.
D. Pompeo de Marco Coad. Curato
Test. Examinati in parti matrimonio
Sunt nihi noti eosque approbo
Horatius Maghola Curat.

Ill.mo e Ren. Sig.
Il Dr. D. Antonio Della Rossa supplicando umilmente espone a V.S. Ill.mo e Rev.ma come dovendo contrarre matrimonio con D. Vincentia Castaldo si trova aver fatta una pubblicazione in giorno di festa, perciò supplica VS. Ill.mo e Rev.ma che una delle pubblicazioni si faccia in giorno feriale alla Visita del SS. Sacramento, facendosi la terza ancho in giorno festivo. El’otterrà a grazia ut Deus.
Nicolaus Borgia Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Aversanus, Sanctae Sedis immediate subjectum.

Universis, & singulis has praesentes testimoniales literas inspecturis, ac lecturis notus facimus, atque testamur, quod examinatis judicialiter duobus Testibus, medio eorum Juramento, plene constat, & innotescit, Etiam ex fide trium denunciationum missarum in Parti Eccle Casalis S. Elpidii Aversane Diocesis in actis e Mag.cus Dr. D. Antonio Della Rossa filii D.D. Iosephi baptizatus in questa Parociae Sub die vig. secunda Iulii anni 174octavi, ab ejus nativitate, et baptismate usque ad mensum 8bris, anni 176exagesimi septimi continua novam fecisse in questo Casali S. Elpidi ejus patria. De reliquo vero tempore nullum testimonii ferimus.

Et preadicto tempore in statu libero, & soluto fuisse, ac omni impedimento, & vinculo matrimoniali vacasse ad contrahendum libere, & licite matrimonium a jure in reliquis non prohibimut. In quorum fide, & Datum in Episcopali Palatio Aversano die trigesima Mensis augusti anni 17septimi.
Ità est, et ad fedem
D. Horatius Maghola Cur.

D. Marcus Ant. Mottola Canc.

Die 18 7bre 1777 in Casali Afragole cum accesim ad domibus habit infra Sposa.
P. C. D. Vincentia Castaldo Afragole ibide in domibus prop. fa D. Iacinti q. sum ad de meritare licentia.
Per deporre e fare constatare il mio stato libero, attesto voglio contarre matrimonio con D. Antonio Della Rossa, che non è parente, ne consta canonico impedimento.
Mai mi sono partita dall’Afragola mia patria ed abito in detta Parrocchia di S. Maria d’Aiello, non sono stata, ne sono maritata, non ho fatto voto di castità ne di religiosa, ne ho dato parola di matrimonio ad altro nome, che al D. D. Antonio Della Rossa col quale voglio contrarre.
Io Vincenza Castaldo.

D. D. Antonio Della Rossa S. Elpidis Aversana Neapolis Coad. Ab annis decem al vico Loffredo in domibus monasteris D. Regina di anni 29. Sono venuto per deporre e far constatare il mio stato libero, attesto voglio contrarre matrimonio con D. Vincenza Castaldo che non è mia parente, ne commare.
Io mai sono stato, ne sono ammogliato tanto nella mia sopraddetta mia Patria, che anche la suddetta dove dimoro da anni dieci in dip. Cattedrale, non ho fatto voto di castità non religioso non ho dato parola di matr. Ad alcuna donna che alla sud. D. Vincenza alla quale voglio contrarre.
Io Dr. Antonio Della Rossa ho deposto.

D. Maria Laudiero Afragola ibide Coad. In domibus propi. 50 anni. D. Agnellus Castaldo Afragola Coad. Domibus prop. an. 27 di Joseph.

Sanctus Puzone S. Elpidis Coad. Neapolis in domibus et Servitiis D. Antonio Della Rossa in qualità di Servo ab annis 10 di anni 30 Esaminato dal suo stato libero attesto vuole contrarre matr. Con D. Vincenza Castaldo, che non l’è parente ne commare e tra loro consta canonico impedimento.
Io conosco Dr. D. Antonio Della Rossa dalla fanciullezza e sono suo paesano e da anni 10 che sono servo in questa città da servitore ed abito in questa Cattedrale non ha fatto voto di castità ne di religione ne ha dato parola di matrimonio ad altra donna che alla detta D. Vincenzo Castaldo quale deve contrarre.

D. Antonio Mele S. Elpidi Neapoli Coad. Ab anni 10 in domibus ec Servitius D. Antonio Della Rossa in qualità di Cocchiere.
Io conosco D. Antonio Della Rossa dalla fanciullezza Sin oggi sicché è mio paesano e sono conosciuto in casa sua, e lo servo da dieci anni da cocchiere in questa città dove abito dalla Cattadrale.

Die 20 7bre 1777. (Archivio Diocesano della Curia di Napoli, Fondo dei Processetti Matrimoniali).


APPENDICE 9

ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 23, ff. 1r-3v.
Lettera del Direttore di Polizia della Rossa ad Acton, in difesa del proprio operato, 23 Febbraio 1802. in G. Alessi, Giustizia e polizia. 1. Il controllo di una Capitale. Napoli 1779-1803, Napoli 1992 (Jovene Editore), pp. 196-198.

Eccellenza
Se la persecuzione de’ nemici non avvilisce il mio natural coraggio, fondato principalmente sulla coscienza delle mie operazioni non è però che non debba apportare il più vivo dolore ad un’anima sensibile all’onore ed alla gloria. Una ciurma di calunniatori, e di briganti accusa, maledice ed insulta i principali soggetti del Governo; ed io tra gli altri sono il bersaglio delle loro iniquità. Questa cabala non è nuova: e se, mercè la Clemenza del Re, e la rettitudine e l’avvedutezza dell’E.V., non ha nociuto finora ai buoni (poiché ciascuno è sicuro che l’impostura sempre eliminata dai felici Dominj di S.M.); purnondimeno l’impudenza di pochi diffamati soggetti, e queste officine infernali tengono in agitazione e in timore tutto il pubblico onesto, ripieno delle voci divulgate di attaccarsi audacemente tutti coloro, che godono l’universal riputazione [...].
La carica di Direttor Generale di Polizia gravitando su tutti i ceti, mi espone per necessità a moltissime insidie. Quante migliaia di consulte ho dovuto io umiliare al Real Trono? Ma non tutti potevano certamente esser secondari nelle loro dimande. Nel corso di due anni e mezzo di direzione di Polizia quante migliaia di decreti ho dovuto soscrivere? Ma dovea senza dubbio l’uno de’ litinganti vincere, e l’altro succumbere. Quindi rei di stato ho dovuto incarcerare e prima e dopo del Reale Indulto? Quanti feritori, pertubatori della pubblica quiete, prostituti, omicidi, galeotti, e ladri ho dovuto sorprendere e punire? E questo ceto di uomini così grande, e grandissimo eziandio per coloro che gli appartengono per parentela, e per amicizia forma contro di me una classe di malcontenti, impegnati a vendicarsi, e portati per genio alla malignazione, ed alla calunnia; moltoppiù quando si vede che con imperterrito coraggio, e con invariabile energia m’industrio, per quanto posso, di far quel che’è giusto, procuro di eseguire quanto co’ miei deboli talenti so discernere ad utile dello Stato, e non tralascio di mandare ad effetto quel che posso colle mie limitate forze, non curando minaccie, e pericoli, e badando all’unica e solo circostanza del Real Servizio e della Pubblica Sicurezza [...].
Si aggiunga à ciò che una carica tutta nuova nel suo sviluppo, non ancora ben calcolata nella Città, rivestita di somma autorità, ed assistita da tutte le forze politiche, merita di essere riguardata dagli ambiziosi con occhio livido e geloso.
La singolarità delle mie azioni è un’altra sorgente di persecuzione. Le mie rinunzie alle cariche repubblicane, che pur furono pubblicate colle stampe ne’ tempi della Rivoluzione, e la rinunzia alla stessa carica Regia di Consigliere del Commercio, che certamente non ha avuto imitatori, e venne eseguita in maggio 1799 fra i maggiori pericoli della vita, ad oggetto di ritirarmi nella solitudine e coltivare in quella popolazione il germe del regalismo, sono avvenimenti, che mi espongono all’invidia altrui. Una insurgenza da me animata e diretta sotto le mure della Capitale anche nella lontananza del Cardinale Ruffo, un’insurgenza che non venne mai in quelle contrade autorizzata alle Stragi, ed a’ saccheggi, un’insurgenza che menò seco più vittorie contro a’ patrioti, ed a’ Francesi, un’insurgenza che mi fece meritare il più terribile taglione sulla mia testa, e su quella de’ miei figli, ed una proscrizione in fine sollennemente decisa da’ ribelli, la quale produsse il comune cordoglio de’ buoni, e degli amici, e fomentò la speranza de’ rivoluzionarj di satollarsi del mio sangue, doveva esser di gelosia a tanti altri, che forse le circostanze, o il timore tenne celati e nascosti fino all’arrivo delle Armi Reali.
Or il popolo che non ha rispettato né Toghe, né ricchezze, né Signoria per arrestare i sospetti di reità di Stato, e menarli in prigione, non fu quello che spettatore di tutte le mie azioni, e delle operazioni della mia famiglia, seguì ciecamente le mie insinuazioni, rispettò la mia fedeltà, e riguardò con occhio di tenerezza i miei figli uno dell’età di circa quindici anni, l’altro di circa diciannove in tempo dell’anarchia, e vestiti di Real Divisa, e col tenero braccio armato? E questi particolari avvenimenti non devono poi espormi a particolari insidie? [...]
Io non ho ricordate le mie azioni per altro oggetto, che per opporle alle insidie de’ maligni, né intendo infastidire di vantaggio E.V, che tutto ha qui veduto da vicino coi proprj occhi, e tutto ha calcolato coi suoi sublimi talenti. Ma non dovea trascurare di farle presente quanto mi ho dato l’onore di rassegnarle, affinché possa disporre quanto più crede uniforme e consentaneo al miglior servizio dei Re. Le bacio devotamente la mano, e pieno di rispetto e di ossequio mi dico
Di V.E.

Napoli 23. Feb.° 1802.

Sig. Cav.re, Giovanni Acton
Consig.re Intimo di Stato di S.M.D.G., e
Capitan Generale
(Palermo)

Um.° divoti.mo obb.e, ser.e,
Antonio della Rossa


APPENDICE 10

ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 32, ff. 1r-4r.
Istruzioni per la Reclusione dei poveri da S.M. approvata 4 giugno 1802. Ivi, pp. 199-204.

Istruzioni del Direttor Generale di Polizia da eseguirsi
nella general reclusione de Poveri da S.M. ordinata

La mendicità, può considerarsi o come il giuoco della sorte, e l’effetto dell’umana miseria, o come la cabala de’ vagabondi, e degli accattoni, i quali invece di trarre l’alimento dal travaglio, e dalla fatica, van per le Strade, per le Chiese e per gli altri luoghi della Città audacemente pitoccando. La classe de’ primi merita quel soccorso che la munificenza del Re vuol compartire: la rea turba de’ secondi esigge quel rigore, e quella asprezza, che gli allontani dalla mentita povertà e gli riduca al travaglio. Un’operazione di tanta importanza, e di tanto dispendio per lo Reale Erario esigge tutta la vigilanza, attività e religione del Magistrato intero di Polizia, che sarà risponsabile a Dio, al Re, ed al Pubblico della menoma colpa, o anche omissione nel disimpegno. Gli elogi più interessanti, ed il dovuto guiderdone accompagnerà le operazioni di coloro, che avranno bene adempita alla propria obbligazione: e le pene le più rigorose sono comminate contra que’ trasgressori, che o per colpa, o per negligenza si allontanino in menoma parte dalle giuste misure del governo. Il Direttore Generale di Polizia è persuaso, che i Giudici di questo Magistrato e gl’Individui che gli appartengono, mostreranno in questa occasione quella energia e quella esatezza e prudenza che merita un affare diretto al buon servizio del Re, al decoro, ed alla quiete della Capitale.


Classe de’ Poveri compresa nella presente general reclusione

I. Tutti i poveri attaccati da un vizio corporale, che gli rende inabili alla fatica, come a dire i ciechi, storpi, mutilati di membra, impiegati, ostrutti, e vecchi, quali van mendicando la limosina per le strade, per le Chiese e per gli altri luoghi della Città siano maschi, siano femmine, son compresi nella presente reclusione.
II. Non sono esclusi dalla reclusione medesime, e dall’arresto tutti que’ poveri, che vanno mendicando, e ciò non ostante non ha vizio nella persona, che gli allontani dalla fatica. Sarà poi una seconda operazione quella di farne la segregazione, e così o addirli alla fatica, o rinchiuderli nelle Case di correzione, e di pubblica forza.
III. Tutti que’ mendici, che dormono la notte sotto le panche della Città, ne’ ridotti, nelle stalle, e negli alloggiamenti, saranno senza eccezione arrestati, e reclusi.
IV. La reclusione comprende gli esteri, e i Regnicoli i quali per ora si trovano nel recinto della Città, e de’ Casali sottoposti alla Polizia.
V. Saranno parimente dell’opera que’ poveri, che van mendicando di giorno, e si ritirano poi la notte nelle proprie case.
VI. La reclusione de’ ragazzi e della ragazze orfane, sarà una operazione succedanea alla reclusione degli adulti. E dee avvertirsi che il numero di costoro, che anche volontariamente chieggono la reclusione, è infinito, poiché i padri, le madri, i zii, gli avi, e gli altri stretti congiunti, i quali per ogni dritto son tenuti ad alimentargli ed educarli, in mille guise e con mille frodi cercano di rovesciare sul dorso del Reale Albergo una spesa enormissima, la quale poj impedirebbe il soccorso ai veri poveri degni della Sovrana beneficenza. Quindi se nel prendersi un povero avvezzo a pitoccare si trovi nella casa l’apparenza di una decisa miseria, che non dà luogo ad alcuna risposta, si recluderanno tutti di questa tal famiglia: se poi le apparenze dimostrino che non manchi alla divisata famiglia qualche sussistenza, sorpreso allora soltanto il mendico, e l’accattone tanto dell’uno, che dell’altro sesso, si noterà la famiglia per darsi le ulteriori disposizioni. Beninteso di non doversi permettere, che mancando il padre, e la madre restino i ragazzi, e le ragazze esposte ai pericoli dell’indigenza, e dell’onore; e in conseguenza se vi sarà il padre, o la madre sola sola, sarà l’uno, o l’altra reclusa insieme coi figli. Se vi sia al contrario nella famiglia e padre, e madre, in tai circostanze preso il padre che và pitoccando, si lascerà la madre in custodia de’ figli, e si riferiranno al Direttor Generale le circostanze particolari per le provvidenze che convengono.
VII. Non tutti i casi sono prevedibili; e quindi la provvidenza del giudice nel caso particolare darà la conveniente norma, avendo sempre presenti le generali istruzioni.

II°
Regolamenti da eseguirsi nell’arresto de’ Poveri

I. La notta de’ quattro del corrente Giugno incomincerà l’operazione. L’opera sarà delle tre della notte in avanti. E’ destinata al ricovero de’ poveri la R. Casa di S. Francesco di Paola, dove saranno essi prima ripurgati dalle immondezze e dai cenci, ed indi passeranno convenientemente vestiti al R. Albergo de’ Poveri.
II. Il Direttore Generale di Polizia girerà di persona tutta la notte per i posti di Guardia, e dove il bisogno lo richiede per invigilare alla retta esecuzione degli ordini dati. Girerà ancora il Direttore del Reale Albergo D. Giuseppe Vecchione. Siccome altresì impiegheranno il loro zelo, carità, ed attività i due Governatore dello stesso Reale Albergo il Cav.re D. Trojano Mormile, e il Presidente D. Francesco Vetere, trattenendosi di persona nella Real Casa di S. Francesco per lo buon regolamento della reclusione, e per le necessarie provvidenze.
III. I Giudici de’ quartieri di persona saranno tutta la notte ne’ posti di Guardia, e dove il bisogno esigge.
IV. Li stesso eseguiranno i Deputati de’ Ripartimenti di Napoli.
V. Tutte le Guardie di Polizia saranno in azione.
VI. Ogni Guardia sarà divisa in due partite, a ciascuna delle quali presederà o il Capoguardia, o il Sottoguardia con uno Scrivano di Polizia o ordinario, o sovraordinario per supplire al bisogno; in guisa che ogni quartiere avrà quattro ronde.
VII. Tutti gl’Ispettori e Subispettori saranno al Posto di Guardia, quattro di essi a scelta de’ Giudici presederanno alle quattro partite di Guardia incarcate all’esecuzine. Gli altri saranno nelle Guardie, o per i cambi, affine di dar luogo al riposo, o per i rapporti, o per altre urgenze. Gli Scrivani ordinari, e straordinari, saranno tutti al posto di Guardia. Siccome nella Real Casa di S. Francesco sono destinati i quattro scrivani ordinari del Direttore di Polizia per i necessari registri ed altro occorrente, in unione dell’aiutante del Reale Albergo, e di altri individui di quel pio Luogo, ed eseguiranno gli ordini de’ Governatori di esso Reale Albergo, e de’ particolari ispettori in quella Real Casa incaricati.
VIII. I Giudici trasceglieranno in ogni quartiere otto onesti, probi, e caritatevoli soggetti, due de’ quali si accompagneranno col’Ispettore di ogni Guardia per invigilare all’esecuzione, dar le notizie occorrenti, ed eseguire il di più che sarà ordinato.
IX. Tutti i poveri arrestati saranno condotti nella Real Casa di S. Francesco fuori Porta Capuana, dove son destinate le persone per riceverli, e ricoverarli, e segregare l’un sesso dall’altro.
X. In ogni quartiere vi sarà una carretta per servire al bisogno, per trasportare quei poveri, che non possono altrimenti condursi.
XI. Ogni ispettore avrà la cura di sapere da’ poveri sorpresi il ricetto de’ mendici, che si son nascosti, o che non sono pervenuti ancora alla notizia della Polizia.
XII. L’Ispettore o Subispettore avrà un registro particolare disposto in ordine alfabetico, dove noterà i poveri, che sorprende, il sito, la strada, l’abitazione, e la patria, ed indi collo stesso ordine alfabetico ne farà il rapporto al Giudice da cui si fa la spedizione alla Real Casa di S. Francesco, in cui sono gl’incaricati, che faranno il riscontro de’ poveri rimessi, e il ricivo a quell’uomo di Polizia che nel posto di Guardia ha ricevuto in consegna quel tal numero di poveri per trasportarli al destino. Con questo metodo si può evitare la frode degli esecutori o in ammettere per via chi non merita di sfuggire la reclusione.
XIII. Nessuno ardirà di malmenare un povero sotto le più gravi pene; siccome niuno oserà di diligenziarlo; affinché quale poco denajo, che possono presso di loro avere i mendici resti preservato dalle rapine: se non che nella Real Casa di S. Francesco sarà tutto con somma religione annotato, e conservato.
XIV. Ogni povero avrà la libertà di portarsi il suo involto, che nell’anzidetta Reale Casa sarà preservato da qualunque furto; ed in quanto alle case, dov’essi annidano semmai accadrà che dopo la sorpresa niun vi resti (secondo però il metodo sopra indicato) sarà chiusa la porta, e consegnata la chiave al Giudice del rispettivo di Quartiere.
XV. L’operazione continuerà tutto il giorno, e la notte seguente, con quei mezzi, che la prudenza esige per far sì che nelle ore del giorno non sia clamorosa, e nel tempo stesso non resti interrotta.
XVI. All’infuori di quei ragazzi, e ragazze, che la notte de’ quattro saranno arrestati nelle Locande, negli alloggiamenti, e ne’ ridotti, niuno ardirà di sorprendere fanciulli, e fanciulle e molto meno gli adulti, che per l’innanzi non han pitoccato, e fingono in questa occasione la mendicità per avere un ricovero, ed esonerare le proprie famiglie, dalle quali vengono costrette a così condursi.
XVII. Per qualunque trasgressione, colpa, o negligenza, saranno gli Uomini di Polizia e i Subalterni puniti con estremo rigore. Il Carcere, e la privazione dell’impiego sarà la pena de’ trasgressori. Siccome al contrario la rettitudine, e la diligenza nel disimpegno sarà largamente premiata.
XVIII. Gl’Ispettori e Subispettori anche per le omissioni avranno il conveniente castigo; e per contrario sarà di ciascuno encomiata la fedeltà, attività e prudenza. I Giudici sotto la propria risponsabilità prenderanno conto strettissimo della condotta degli Ispettori, e degli altri individui di Polizia, e riferiranno in dettaglio l’occorente per le necessarie disposizioni.

Napoli la mattina de’4. Giugno 1802.

APPENDICE 11

ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 37, 1r-5r.
Proposte del Direttore della Polizia Antonio della Rossa per la riforma complessiva della Polizia 5 novembre 1802. Ivi, pp. 205-208.

Un nuovo sistema di Polizia, il quale riducesse le cose all’unità della giurisdizione tanto necessario nelle Monarchie, e nelle gravi Capitali, riunisse insieme diversi rami di Polizia addetti ad altre amministrazioni, avesse per base la semplicità della legislazione e la brevità de’ processi, e contenesse l’intimo e indissolubile legame colle Provincie del Regno, è da sperarsi dalle provvide cure del Sapientissimo Sovrano: ma non è che l’opera del tempo, e l’oggetto delle riflessioni più mature ponderate del Governo. Non perciò dee abbandonarsi il pensiere di migliorare al meglio, che si può il metodo di Polizia già introdotto nella Capitale, e di riparare almeno a’ quei vizi organici, e a quegli ostacoli, che vedono complicate, difficili ed infruttuose le operazioni di un Magistrato addetto agli oggetti della pubblica sicurezza.
Una Polizia combattuta da tutte le giurisdizioni, una polizia assistita da tanti individui poco opportunamente destinati, e tenuamente pagati, una Polizia sulla di cui Famiglia armata si vuol richiamare tutto il ludibrio e il vilipendio, mentre dee gravitare su tutti i ceti, una Polizia, che si trova in perpetua collisione colla forza Militare, una polizia che non ha rapporti con le provincie del Regno, né coi paesi finitimi alla Capitale, una Polizia, che niente ha di fondi segreti per rivolgergli a quelle spese, che non debbono essere manifestate, una Polizia, finalmente, che non ha luoghi annessi e sicuri di deposito de’ scellerati, né case di correzione, di forza e di travaglio per gli uomini, e per le donne traviate, è sempre languida, inoperosa ed inefficiente a sostenere il buon ordine, e a riformare i costumi.
Ora questi semplicissimi oggetti indirizzando le mie poche riflessioni, e sperando che la saviezza dell’E.V, e i suoi lumi superiori diano una miglior perfezione all’opera, procurerò di adattare al metodo già introdotto di polizia quelle modificazioni, che sembrano meglio convenire alle circostanze della Capitale, e della nostra Legislazione, senza dipartirmi gran fatto dalla spesa, che sta ora soffrendo il Real Erario per questo corpo; e seguendo l’ordine stesso tenuto nella Real Costituzione del 1798, con cui fu eretto il Magistrato di polizia, diviserò tratto tratto ciocché il mio debole sentimento pare che dovesse meritare o una spiega migliore, o un cangiamento di disposizione, o un’amplificazione di facoltà, o una riforma proporzionata allo stato presente delle cose.


Facoltà delegate al Magistrato di Polizia

Per tutta l’estensione di Napoli, e de’ suoi quattro Ripartimenti sarà delegata abdicativamente al Magistrato di Polizia tutta la materia concernente la prevenzione de’ delitti, e l’esecuzione delle pene fulminate ai contravventori de’ Bandi e delle Leggi emanate per prevenire giurisdizione, e foro anche privilegiatissimo, ed anche de’ Militari nella flagranza del delitto, secondo il metodo stabilito nelle Reali ordinanze.
Sarà del pari abdicativamente delegata al Magistrato di polizia l’estirpazione della mendicità, l’estirpazione e la punizione de’ vagabondi de’ rissosi, degl’inquietatore della città, de’ pertubatori de’ Quartieri, de’ diffamatori nel costume, de’ camorristi, de’ giocatori di professione, e degli oziosi.
Sarà eziandio delegata al Magistrato di Polizia tutta la materia, che concerne l’esportazione e la vendita delle armi vietate di qualunque natura, colla facoltà di punire i rei a norma delle leggi, siccome abdicativamente sarà delegata al Magistrato stesso la facoltà di punire gli autori de’ colpi di arma da fuoco, e coloro che delle altre armi vietate abusano a danno altrui, purché non ne segna l’omicidio, nel qual delitto, come più assorbente e grave, le diligenze praticate dal magistrato di polizia passerano ai Tribunali ordinarj, e competenti al reo.
Siccome la generale abdicativa giurisdizione sulla materia delle armi è delegata al Magistrato di Polizia, così non avranno effetto le patenti di qualunque Magistrato, Tribunale, Commissione Regia, Corpi giurisdizionali, Delegati, e arrendamenti, se non saranno autorizzati col braccio del Direttor Generale, e registrate nella segreteria del Magistrato di Polizia. Ad oggetto poi d’impedire le frodi, che in siffatti rincontri si commettono, renderà stabilito, che ogni tribunale, Magistrato, Commissione, Delegazione, e corpo giurisdizionale rimetta al Direttore Generale di Polizia nel principio dell’anno la nota degli individui, che servono con montura e con soldo, senza eccedere il bisogno, e le rispettive concessioni, sotto la risponsabilità de’ Capi di Tribunale, de’ Delegati, de’ governatori degli Arrendamenti, e de’ capi de’ corpi giurisdizionali per qualunque frode, o finzione che su ciò potesse praticarsi: eseguendosi gli editti, e i Real dispacci su di ciò emanati contro a’ contravventori; la giudicatura de’ quali delitti, e la punizione de’ rei sarà specialmente ed abdicativamente al Magistrato di Polizia delegata.
Sarà del pari abdicativamente dalla giurisdizione di qualunque Tribunale, delegata al Magistrato di polizia la materia furtiva, e che concerne i ladronecci anche qualificati, de’ quali possono essere i ladri o sospetti, o convinti, amenoché il furto non venga accompagnato dall’ornicidio, nel qual caso, dopo le diligenze praticate dalla Polizia, dovran passarsi gli atti ai Tribunali competenti.
Al Magistrato medesimo sarà delegata la cognizione, e la punizione del delitto di esimizione de’ carcerati, e la cognizione, e il castigo de’ delitti commessi dagli individui di Polizia in officio.
Le liggere controversie criminali, che possono produrre i disordini delle famiglie, la prostituzione delle donne, e le inimicizie tra i congiunti, la sregolatezza de’ figli di famiglia, la censura e la correzione de’ costumi di coloro, che si danno in preda ai vizj, e si avviano alla perdizione, con quei rimedi, che la prudenza suggerisca, e che la coercizione fa sperare, saranno alla polizia delegate.
A questo magistrato sarà ragionevolmente delegata la vigilanza sopra tutti gli ordini, e sopra tutti i ceti niuno escluso, qualunque sia la dignità, di cui una persona sia fornita [...]

Lì 15 Novembre 1802.

Sig. D. Francesco Migliorini Seg. di Stato Giustizia, e Grazia, Um. Div. obb. Servo. Antonio della Rossa.


APPENDICE 12

ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, inc. 54, ff. 5r-10v. Cassaro. Circa le provvidenze da darsi per le Giunte di Stato, e per la Polizia. Ivi, pp. 209-211.
[Pareri del principe del Cassero e del Segretario di Grazia e Giustizia Emanuele Parisi, circa l’idoneità del Della Rossa a ricoprire la carica di direttore della polizia, s.d. nè firma].

Signore
Con relazione de’ 27 del passato Agosto il Principe di Cassaro ha rappresentati a V.M. i sentimenti del Direttore della Segreteria di Giustiza D. Emanuele Parisi circa la Giunta di Stato, ed il Magistrato di Polizia di Napoli.
Parisi porta opinione che la giunta di Stato vada dimessa, come [...] Magistrato che più non riscuote la pubblica fiducia, e a cui il pubblico imputa delle prevaricazioni: sostituendosi a quella Giunta un altro magistrato, che importi lo stesso, ma che abbia un diverso nome, e sia composto d’un minor numero di ministri.
Cassaro si uniforma al parere di Parisi, ed aggiunge, che per tenersi più segreti i procedimenti del nuovo Magistrato, dovrebbe il medesimo ragunarsi nella Segreteria di Giustizia alla presenza di Parisi stesso. Però nel medesimo tempo fa riflettere, che non può sapersi l’impressione, che nelle attuali circostanze potrà fare negli spiriti quella mutazione; e conchiude, che potrebbe la medesima rimandarsi a tempo più felice, anche per riflesso di lasciar terminare alla Giunta i processi, che [ha] per le mani.
Circa il Magistrato di Polizia Parisi dice, che il medesimo vada riformato ne’ suoi individui; perciocché quantunque il direttore La Rossa sia fornito di tutte le brillanti qualità degne di un Magistrato Civile, pure è del tutto sfornito di quelle che sono necessarie a un Magistrato Criminale. Egli infatti ignaro del rito e della pratica criminale fa continuamente sorprendersi dai subalterni, il suo spirito inchinato alla dolcezza, e niente austero, l’ha fatto sovente opinare per la vita o per la libertà de’ rei di Stato; ed anche per la vita di due degli atroci autori del barbaro omicidio di recente in Napoli: finalmente il suo mite e placido carattere lo rende pigro, e lento nell’agire. Parisi aggiunge, che i Giudici di Polizia non sono differenti dal Capo loro, e cita a tale oggetto il fatto di Giampaolo, che fornito di tutte le convenienti istruzioni non seppe eseguire la carcerazione in Nusco del noto Iannantuono.
Propone quindi Parisi che gente di tali tempra non debba presedere ai dettagli criminali d’una Città come Napoli, il cui popolo è timido sotto un Governo vigoroso, ed è fiero sotto un debole Governo, e che La rossa si faccia passare ad una luminosa Magistratura Civile corrispondente al suo distinto merito; e gli altri Giudici di Polizia si vengano tratto tratto cangiando.
Cassaro sarebbe del sentimento di Parisi, quando fosse vacante alcuna luminosa carica civile per darsi a La Rossa, e quando si trovasse un soggetto, il quale fosse fornito de’ necessarj requisiti di Scienza, di pratica criminale, di fermezza, di coraggio ed attività per sostituirlo a La Rossa: la qual cosa dice Cassaro, esser difficilissima, essendo Guidobaldi odiato; La Fragola non isperimentato; e trovandosi sovente la Giunta di Governo in pari perplessità, quando occorra di provveder qualche impiego.
Parisi indi passa ad esaminar l’articolo, se convenga riformar la Polizia nella sua costituzione. Egli dice, che non può affermarlo nè niegarlo, non essendosi ancora cominciato ad eseguire interamente l’editto, nè formato il codice di Polizia ordinato formarsi dall’editto stesso. Propone quindi, che V.M. incarichi alla Camera reale, ovvero ai quattro Ministri Guidobaldi, Giaquinto, La Fragola, e il Direttore di Polizia la formazione di tal codice, ad oggetto che in pratica tutti gl’ideati stabilimenti, possa la sperienza persuadere o dissuadere la riforma.
Parisi intanto chiama l’attenzione di V.M. sopra la maniera di procedere attuale della Polizia. Essa in ogni delitto che accade, deve far le prime prove, formar gli atti delle diligenze, e rimettergli fra sette giorni al Magistrato ordinario. Parisi quindi fa derivare i seguenti assurdi:
l° La polizia non ha Fiscale; perciò quelle diligenze si raccolgono dal solo Giudice del quartiere fuori Collegio: largo campo di condiscendenze, e di frodi.
2° Quelle diligenze essendo atti meramente stragiudiziali, e non giurati, debbono rendersi giudiziarj e giurati dal Magistrato, il quale potrà trovare i testimonj morti, subornati, fatti fugire, discordi dalla prima lor deposizione; val quanto dire, potrà al Magistrato mancare la prova del delitto in genere.
3° La polizia, che compila le sole diligenze fuori Collegio, non può ripeter la confessione del reo, che deve ripetersi Curia pro tribunali sedente: quindi è, che il reo ha tutto l’agio di rinvenire da quello stato di spavento, in cui lo pongono i primi passi della Giustizia; e mettersi in istato di riflessione, fortificando la sua ripugnanza a confessare il suo delitto.
Parisi finalmente non omette di far riflettere a V.M., che la forma costituzionale della Polizia risultando da dodici Giudici, trentasei Ispettori, e settantadue subispettori, è molto complicata; e che difficilmente potrà esser soddisfacente, essendo impossibile trovare in un tanto numero di persone la necessaria uniformità di zelo, di energia, e di onore.
Cassaro si uniforma al sentimento di Parisi, e soggiunge, che non alla Camera reale, ma ai quattro sunnominati Ministri vada commessa la formazione del Codice di Polizia: a che il Magistrato di Polizia dovrebbe ragunarsi col Direttore almeno una volta la settimana, per conferire insieme degli affari correnti, dar loro un maggior moto, e far dei medesimi un più esatto rapporto. Finalmente Cassaro fa riflettere a V.M., che il Giudice il quale non ha compilato il processo, è sempre nel condannare il reo più mite di quello, che ha compilato il processo.

Rapporto della Commissione della Liquidazione del Debito Pubblico
datato 16 giugno 1807 e vistato il 31 luglio 1807, in risposta di Antonio Della Rossa per il conguaglio dello stipendio

APPENDICE 13

ASN, Commissione della Liquidazione dei Debito Pubblico, Caporuota della Real Camera D. Antonio Della Rossa, prot. n. 11.

Con R. Disp. Soldo del Cap.ta La Rossa

Il Sig.r Antonio Della Rossa Caporuota della R.l Camera di S.a Chiara, si è doluto al R.l Trono che avendo egli goduto a tutto Nov.e 1806 annui 3500 cioè annui 2500 di soldo ad annui 1000 di soprassoldo; Da Decembre dello stesso anno in poi non gli sono stati pagati che soli mensuali d. 133.33, componentino annui D. 1600 che perciò ha implorato gli ordini a questa Commissione, perché verificati i giusti titoli, pel quale egli trovandosi in possesso degli enunciati annui 3500 gli fussero come prima stati continuati.
Da Documenti che il medesimo ha esibiti in giustificazione rilevo;
Che con Dispaccio de’ 7 Nov.e 1798 fu norninato direttore Generale di Polizia della Capitale, con tutte le onoreficenze e prerogative de Capi di Tribunali con soldo di annui 2500, e la gratificazione di 1000 l’anno e con altro R.l Dispaccio di 17 Dec.e 1799 fu confirmato nella stessa carica col medesimo soldo, e gratificazione.
E dal certificato dei S.r Michele Buonocore ... della R. Camera costa che in effetti esso La Rossa essendo passato in virtù di R.l Dispaccio del Maggio 1803 dalla Carica di direttore Generale di polizia a quella di caporuota del S. C. ritenendo li soldi che aveva precedentemente goduto, era stato soddisfatto puntualmente de mentovati annui 3500 in p. 291.66 al mese fra ... di ogni peso a tutto Dec. 1805. Che da Genn 1806 a Ultimo Nov.e detto in mensuali, 262,50; e ciò ad oggetto della ritenzione della Dma; e finalmente da Dic. 1806 in poi D. 133.33 al mese.
E finalmente dalla Copia dell’enunciato R.l Dispaccio di 14 Mag.o 1803 risulta che nel darsi nuova forma al Magistrato di Polizia, restò egli esentato da tal carica, e passò ad esercitare nella R.l Camera di S.ta Chiara, in qualità di Caporuota Soprannumerario, col godimento de’ suoi attuali soldi, questi sono i precisi termini del Dispaccio.
Dal fin qui riferito vede questo Consiglio, che le reclamazioni del Ricorrente ad altro non tendono se non ad esser ripristinato in un soldo, che godeva fin da tempo in cui fu dichiarato Direttor generale di Polizia, e che gli venne confinato allorché volendosi porre in altro piede il Tribunale sudetto posto il Ricorrente ad occupare una Piazza di Consigliere, coll’intervento in d. R.l Camera qual Caporuota Soprannumerario.
Ciò posto considerando, che non è della facoltà di questa Commissione di attendere allo Stabilimento de’ soldi di coloro che trovandosi in attività di servizio; articolo non contenuto nella legge de 5 Gennaro 1807; Lascio alla Determinazione di questo Consiglio il determinare quello che crede conveniente all’oggetto.
Li 16 Giu.o 1807
Biddii
Li 31 Luglio 1807
Trattandosi di soldo di un Magistrato in attività, e non già di liquidazione, o pensione; non è della facoltà della Commissione di farne la Liquidazione.
Acquaviva
Biddii Garofalo


Note:
(1) Siamo in grado per la prima volta di riferire con esattezza il giorno e il luogo della morte del Giudice e Avvocato Antonio Della Rossa talvolta, nei documenti, riportato con il cognome La Rossa. La scomparsa del Della Rossa, nel corso degli anni, era diventato quasi un mistero; infatti, quasi tutti gli scrittori, che si erano interessati di Lui, avevano fermato le proprie indagini al periodo della Prima e della Seconda Giunta di Stato. La ricostruzione. di questi dati biografici è sembrata utili, per stabilire un approccio complessivo alla figura di Giurista e di personaggio pubblico del Della Rossa In questa sede ci limitiamo a tratteggiare i periodi della vita, dell’impegno professionale e dell’attività di governo, rinviando ad altro saggio la trattazione del pensiero di Antonio Della Rossa, Giurista e Ministro. Per la data di morte, v. 1) Libro dei Defunti, vol. 13°, p. 19, a. 1817, Parrocchia di S. Maria di Tutti i Santi, Napoli; 2) Comune di Napoli, Ufficio di Stato Civile, a. 1817, Quartiere Vicaria, Atti Registro dei Morti, n. d’ord. 1112.
(2) Libro dei Battezzati, a. 1748, Chiesa Parrocchiale di Sant’Arpino (CE).
(3) Libro dei Matrimoni, a. 1777, Parrocchia S. Maria d’Ajello, Afragola.
(4) Libro dei Battezzati, a. 1753, Parrocchia S. Maria d’Aiello, Afragola.
(5) Libro dei Defunti, a. 1806, Parrocchia S. Maria d’Ajello, Afragola, «... D. Vincentia Castaldo, uxor regii consiliari D. Antonio Della Rossa, di anni 53 circa».
(6) Libro dei Defunti, a. 1869, p. 118, n. 70, Parrocchia S. Maria d’Ajello, Afragola, con la seguente aggiunta del parroco dei tempo «... abitava in Strada De Rossi».
(7) Cfr. ASN, Collegio dei Dottori, fasc. 99, inc. 133, ove si trovano questa ed altre notizie intorno alla sua vita.
(8) Cfr. V. LEGNANTE, Cittadino di Atella, Sant’Arpino, 1989 (con il contributo del Comune e della Pro Loco di Sant’Arpino), p. 154.
(9) Nel 1739 fu introdotto nell’ordinamento giudiziario dell’Antico Regime, successivamente alle due Costituzioni del 14 maggio e 15 giugno 1738, il Supremo Magistrato del Commercio. Questa nuova Magistratura fu oltremodo innovativa, perché per la prima volta nel Collegio entravano, accanto ai togati, Giudici non togati, ma tecnici di commercio, banchieri ed imprenditori con gli stessi poteri dei togati. La nuova istituzione giuridica adottava la lingua italiana al posto di quella latina, aveva competenza su tutti gli affari di commercio e si giovava di un processo semplificato e rapido. Per queste ed altre notizie sulla giurisdizione ordinaria e delegata del Regno di Napoli, v. R. FEOLA, Istituzioni e cultura giuridica, voll. 3, Napoli 1993, vol. 1°, p. 31 e passim.
(10) Il Sacro Regio Consiglio, Giudice di Appello rispetto alle sentenze della Vicaria, era il massimo organo della Giurisdizione. Aveva competenza per valore oltre i 500 ducati. Era diviso in quattro sezioni (ruote), ciascuna composta da sei consiglieri, di cui uno presidente. Cfr. R. FEOLA, Istituzioni ... etc, già cit.
(11) DELLA ROSSA ANTONIO, Il ragionamento sull’azione di nullità, Napoli 15 dicembre 1791, (presso Società Napoletana di Storia Patria, FB, VI A, 36).
(12) A. DELLA ROSSA, Il ragionamento ..., op. cit., pp. 4?5.
(13) Il Giudice Generale contra delinquentes, meglio noto come Commissario di Campagna o anche come Felicis Campanie Iudex Delegatus, fu una delle più efficaci Magistrature della Giurisdizione delegata ed aveva competenza penale, oltre che amministrativa relativa all’ordine pubblico. Cfr. R. FEOLA, op. cit., e, ahimè, il mio ancora inedito “Il processo penale nel Tribunale di Campagna”.
(14) G. ALESSI, Giustizia e Polizia. 1. Il controllo di una Capitale. Napoli 1799-1803, Napoli 1992, (Jovene Editore), p. 144 e passim.
(15) Cfr. Il Monitore Napoletano 1799, a cura di Mario Battaglini, Napoli 1999.
(16) N. RONCA, La Repubblica Napoletana del 1799 nel territorio atellano, Prefazione di Gerardo Marotta, Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore 1999, p. 41.
(17) Cfr. G. M. GALANTI, Memorie del mio tempo, Cava dei Tirreni 1996, p. 215 e passim.
(18) G. ALESSI, op. cit., p. 128. A tale proposito, ci sia consentito esprimere la nostra meraviglia di fronte ad affermazioni di questo tono: «Va ricordato (il Della Rossa) senza patrio orgoglio, in quanto coinvolto nella grande infamia che disonorò il Borbone», v. LEGNANTE, op. cit., p. 169.
(19) M. FORGIONE, Luisa Sanfelice, Napoli 1999, p. 51 e segg.
(20) Per queste ed altre notizie, V. CARLO DE NICOLA, Diario Napoletano 1798/1825, voll. 3, Napoli (Società Napoletana di Storia Patria), 1906; ristampa anastatica con una puntuale e scientificamente valida introduzione di Renata De Lorenzo, Napoli 1999, Luigi Regina Editore.
(21) Cfr. ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 37, ff. lr-5r. (Proposte del Direttore della Polizia Antonio Della Rossa per la riforma complessiva della Polizia, 5 novembre 1802), in G. ALESSI, op. cit., Appendice, p. 205 (ora anche nella nostra Appendice).
(22) G. A. FREDA, Al merito impareggiabile del Sig. Antonio Della Rossa, Napoli 13 giugno 1800, (presso Società Napoletana di Storia Patria, Sala D, X, 137, 111 parte, p. 75, n. 111778).
(23) S. MONTUORI, I Napoletani del 1799. Un Giudice della II Giunta di Stato, in “Il Paese”, 13 giugno 1899“.
(24) Cfr., C. DE NICOLA, Diario Napoletano, op. cit., II parte, p. 415.
(25) Cfr., R. FEOLA, Istituzioni ... ecc., già cit., Vol. l°, p. 313, ove testualmente si legge: «Negli stessi anni 1808 e 1809 fu organizzato anche l’intero sistema giudiziario per rendere possibile l’attuazione delle profonde novità contenute nei codici. Particolarmente importante, insieme alla creazione di quattro Gran Corti civili (L’Aquila, Trani, Catanzaro e Napoli) fu naturalmente la Suprema Corte di Cassazione, istituzione del tutto nuova per il Regno, ma fondamentale per consentire la recezione dei codici francesi».
(26) Cfr., Commissione della Liquidazione dei Debito Pubblico, Caporuota della R. Carriera D. Antonio Della Rossa, prot. n. 11, Napoli 25 maggio 1807, ASN (uno stralcio del provvedimento nella nostra Appendice).
(27) Cfr, ASN, Segreteria e Ministero degli Affari Esteri, fs. 3577, inc. 23, ff. 1r-­3v. (Lettera del Direttore di Polizia Della Rossa ad Acton, in difesa del proprio operato, 23 febbraio 1802), in G. ALESSI, op. cit., Appendice, p. 196 (ora anche nella nostra Appendice).
(28) Per le vicende relative al palazzo dei Castaldo, o Piazzetta, e a tutte le opere che diedero l’attuale definitivo assetto alla piazza Municipio cfr.: C. PASINETTI ? A. CACCAVALE, Il Palazzo Comunale, Afragola 1989, Ed. A.R.C.A., pag. 17 e segg.
(29) Ossia, dottore in diritto Civile e Canonico.
(30) LABENEFACTATA: si tratta, probabilmente, di un errore dell’epigrafista (in luogo di LABEFACTA).
(31) Le date apparentemente appaiono in contraddizione tra loro: il senso, comunque, potrebbe essere il seguente: la lapide fu posta fin dal 1786 a completamento dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 1784. La traduzione e le note sono del preside Prof. Raffaele Cossentino, al quale va il più vivo ringraziamento.



Marco Corcione (Marco Dulvi Corcione), Avvocato, Giudice presso l’Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Afragola, Docente di Storia delle Costituzioni Moderne nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise (Campobasso), è Direttore Responsabile della Rassegna Storica dei Comuni.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e saggi storici.

Michele Dulvi Corcione, nato ad Afragola (NA) il 21/06/1972, laureato in Giurisprudenza col massimo dei voti e la lode presso l’Università Federico II di Napoli, in possesso del titolo di Avvocato, avendone superato il relativo esame. E’ Cultore della disciplina presso la Cattedra di Diritto Sportivo nella Facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo. Ha collaborato col Prof. Raffaele Caprioli, titolare della Cattedra di Diritto Civile nell’Università del Molise.
Attualmente, vincitore di concorso, è Tenente Commissario del Corpo di Commissariato del Ruolo Normale dell’Aeronautica Militare, in servizio presso il 31’ Stormo di Ciampino con le funzioni di Capo Gestione dei Denaro e Capo Gestione Materiali.

Il lavoro è stato concepito unitariamente dai due autori; in particolare il dott. Michele Dulvi Corcione ha curato le note e la sistemazione delle ricerche di archivio.