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D O C U M E N T O  XI

Istanza in Regia Camera dell’anno 1542, colla quale Giammar-
tino de Aloys di Napoli, dice, che la promiscuità di terri-
torrio e franchigia fra Napoli, ed Aversa abbia origine
da antica CONVENZIONE.

Estratta dalla fac. 107. dell’istesso Processo.

Die primo Aprelis 1542. Neap.
IN Regia Camera et apud acta presentis Causæ comparet Magnificus Joannes, Martinus de Aloys de Neapoli, et dicit quod Universitas Castri Cayvani non debet admitti ad probandum illud quod non relevet et declarari debet ipsum Magn. Comparentem non esse molestandum a dicta Universitate de asserta contribucione assertarum funcionum fiscalium de bonis que habet ipse Comparens in dicta Terra Cayvani ex quo notorium est ipsum Magn. Comparentem fuisse et esse Neapolitanum prout etiam fatetur per dictam Universitatem et Terram predictam Cayvani fuisse, et esse situatam in pertinentiis et territorio Civitatis Averse, et stante CONVENTIONE inter Universitatem dicte Civitatis Averse cum inclita Civitate Neapoli et territorio promiscuo ipse comparens de predictis non potuit neque potest molestari nam Cives Neapolitani in tertitorio predicto a tanto tempore cujus memoria hominum in contrarium non existit in dictis locis fuerunt tractati immunes, et exempti de qualibet functione fiscalium tam respectu foculariorum, quam de bonis tenentibus, prout constat dicte Regie Camere per plura decreta et sententias per eam latas, et lata et obtenta et obtemptas etiam in contradictorio judicio: propterea stantibus predictis et aliis dicendis et allegandis oretenus, si opus fuerit, petit declarari ipsum magnificum Comparentem non esse molestandum, sed debere absolvi ab impetitione dicte Universitatis et hominum, et ipsam Universitatem in expensis condepnari tanquam temere litigantem, et ita instat et fieri petit tam modo predicto quam omni alio meliori etc.


Nel giorno primo di Aprile 1542 in Napoli.
NElla Regia Camera e presso gli atti della presente Causa compare il Magnifico Giovanni Martino de Aloys di Napoli e dice che l’Università di Caivano, Luogo Fortificato, non deve essere ammessa a provare quello che non è rilevante e occorre che sia dichiarato che lo stesso Grande Comparente non deve essere infastidito dalla detta Università per la pretesa contribuzione delle asserite funzioni fiscali a riguardo dei beni che lo stesso Comparente ha nella detta Terra di Caivano in quanto è notorio che lo stesso Grande Comparente è stato ed è Napoletano come anche è evidente che la detta Università e la predetta Terra di Caivano è stata ed è situata nelle pertinenze e nel territorio della Città di Aversa: e stante la Convenzione tra l’Università della detta Città di Aversa e l’illustre Città di Napoli e per il territorio promiscuo lo stesso comparente per i predetti beni non poteva né può essere molestato. Infatti, i Cittadini Napoletani nel territorio anzidetto da tanto tempo che non vi è memoria di uomini in contrario, nei detti luoghi furono trattati come immuni ed esenti da qualsiasi funzione fiscale tanto rispetto al focatico quanto a riguardo dei beni posseduti, come risulta alla detta Regia Camera per molteplici decreti e sentenze per quel motivo emesse ed ottenute anche in giudizio contraddittorio: pertanto, stante le predette cose e altre da dire e da esporre a voce, se fosse necessario, chiede che sia dichiarato che lo stesso magnifico Comparente non abbia da essere molestato ma debba essere sciolto dalla richiesta della detta Università e dei suoi uomini, e la stessa Università sia condannata nelle spese come sconsideratamente litigante, e così fa istanza e chiede che sia fatto tanto nel modo predetto che in ogni altro migliore etc.