BOZZA (NON VALUTATA DAI COMUNI ATELLANI)

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“CITTA’ ATELLANA”

I sottoscritti Consigli Comunali dei luoghi già facenti parte del territorio dell’antica Atella,

ESAMINATO

quanto espresso nel Protocollo di Intesa firmato in data 21/12/1999 da alcuni dei Sindaci del territorio atellano,

RITENUTI

veri, positivi, realistici e perseguibili gli obiettivi dichiarati nell’anzidetto Protocollo,

VALUTATA

l’opportunità per l’interesse collettivo di addivenire ad una forma di associazione sovracomunale che persegua attivamente ed efficacemente gli anzidetti fini,

APPROVANO

l’allegato Statuto per la costituzione dell’Associazione denominata “Città Atellana” per le finalità e con i limiti nello stesso espressi,

DELEGANO

i rispettivi Sindaci per la costituzione formale dell’Associazione e per gli adempimenti necessari e successivi.



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CITTA’ ATELLANA”

Per i motivi e le finalità espressi nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21/12/1999, che quale allegato al presente Statuto ne costituisce parte integrante e fondamentale, i sottoscritti Sindaci in rappresentanza dei rispettivi Comuni, con specifica delega dai rispettivi Consigli Comunali risultante dalle delibere allegate, approvano e sottoscrivono il seguente Statuto:

Art. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Città Atellana” tra i Comuni di seguito sottoscritti.

Art. 2
L’adesione all’Associazione è sempre e senza condizioni aperta a tutti i Comuni il cui territorio un tempo era parte dell’antica Città di Atella e cioè: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gricignano, Grumo Nevano, Melito, Orta di Atella, S. Antimo, S. Arpino, Succivo.
Tale identificazione è assunta in base o all’appartenenza alla diocesi Atellana nell’ambito della diocesi di Aversa (Inguanez Mario, Leone Mattei-Cerasoli, Pietro Sella, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Campania, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1942; Gaetano Parente, Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa. Frammenti storici, Napoli 1857-8) e/o in base all’estensione della centuriazione definita Acerrae-Atella I nella sua chiara distinzione dalla centuriazione Neapolis (Gérard Chouquer, Monique Clavel-Lévêque, François Favory e Jean-Pierre Vallat, Structures agraires en Italie Centro-Méridionale. Cadastres et paysage ruraux. Collection de l’Ecole Française de Rome - 100, Roma 1987).
L’adesione, previa approvazione da parte dell’Assemblea, è altresì aperta a Enti, Consorzi, Istituzioni, Società e Organismi sia pubblici che privati operanti preminentemente sul territorio atellano.
L’adesione si intende relativamente alle finalità dell’Associazione e con esclusione delle altre attività specifiche degli Associati.
Il recesso è possibile in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta.

Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e lontana da logiche di schieramento politico e persegue altresì esclusivamente i seguenti obiettivi:
1) di identità
La comune matrice costituita dall’eredità atellana e da tutti i valori storici, culturali e, in breve, di civiltà che essa rappresenta, deve essere illuminata, valorizzata ed assunta come simbolo per ulteriori molteplici fini positivi di interesse collettivo.
2) di cultura
I valori della comune civiltà in ogni suo aspetto, nella corale e multiforme espressione delle varie realtà locali della Città Atellana e nel loro complesso sviluppo storico, debbono essere approfonditi, sviluppati e divulgati con ogni tipo di iniziativa.
3) di rappresentatività
I Comuni della Città Atellana, forti di un’unica voce, debbono far valere il proprio rilevante peso collettivo in tutte le sedi competenti per gli obiettivi di interesse collegiale.
4) di strutturazione del territorio
La Città Atellana, nel conseguire gli obiettivi di cui ai punti precedenti, deve attivamente trasformarsi da un insieme di Comuni disaggregati in vera e propria Città dotata di tutte le infrastrutture di comunicazione, servizio, istruzione, etc. degne di una Città potenzialmente fra le maggiori d’Italia.

Art. 4
L’Associazione non va assolutamente intesa né come annullamento delle identità e peculiarità locali, che al contrario nella collettiva espressione atellana troveranno nuovo vigore, né come contrapposizione alle altre forti identità vicine (Napoli ed Aversa in particolar modo, ma anche Acerra, Caserta, Capua e la Civiltà Campana in generale), che in larga parte si sovrappongono e confondono con la stessa identità atellana.
La rinascita ed il rafforzamento della propria identità atellana, rifuggendo da sterili campanilismi, deve essere intesa e perseguita come valore positivo oltre che per le comunità della tradizione atellana anche per tutte le altre comunità, in special modo quelle più vicine ed affini per storia, tradizioni, lingua e cultura.

Art. 5
Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi degli Associati e da eventuali contributi di Organismi esterni per il perseguimento dei fini statutari.
Le uscite dell’Associazione sono costituite dalle spese organizzative e gestionali e da quelle per il perseguimento dei fini statutari.
Il Bilancio Previsionale è approvato dall’Assemblea entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Conto Consuntivo è approvato dall’Assemblea entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Il controllo contabile si esplica secondo i termini e le modalità previste dalla legge ed in conformità alle decisioni dell’Assemblea.

Art. 6
Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi si fa esplicito riferimento a quanto espresso nella tabella 5 del Protocollo di Intesa con la precisazione che il punto 5, in considerazione della gloriosissima tradizione storica delle Fabulae Atellanae, deve essere inteso come prioritario. Pertanto, obiettivo primario dell’Associazione è il perseguimento di rappresentazioni teatrali e di spettacolo in genere che rinnovino e valorizzino le tradizioni locali, diano eventualmente nuova vita alle Fabulae Atellanae ed alle sue derivazioni nelle maschere popolari di epoca moderna e, in generale, diano sostegno alle attività teatrali in genere, anche con il fine di pervenire ad una forma di teatro stabile.
L’Assemblea è sovrana nella modifica degli anzidetti specifici obiettivi, nella definizione di ulteriori obiettivi, nelle decisioni riguardo alle priorità e in tutto quanto connesso con l’argomento.

Art. 7
L’Assemblea dell’Associazione è costituita dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, e da un Rappresentante per ogni altro Organismo associato.
L’Assemblea è convocata per iscritto e presieduta dal Presidente.
L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente sentiti gli Associati.
Le sedute sono valide con la metà più uno delle presenze in prima convocazione e con un terzo più uno in seconda convocazione.
Per ogni seduta è stabilito un orario per il primo appello e, un’ora dopo, l’orario per il secondo ed ultimo appello.
Il voto è singolo per ogni Ente od Organismo e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ma tenendo in debito conto la valenza politica di quanto si decide.
Nel caso di decisioni che comportino assunzione di spese solo per una parte degli Associati è deliberante il solo voto degli Enti od Organismi su cui grava la spesa con il limite della debita attenzione per le volontà dell’Assemblea nel suo complesso.
Le sedute assembleari sono pubbliche e opportunamente pubblicizzate.
All’Assemblea possono essere invitati con diritto di parola ma non di voto tutti gli esponenti politici eletti in circoscrizioni dell’area atellana facenti parti della Camera dei Deputati, del Senato, del Consiglio Regionale della Campania e dei Consigli Provinciali di Napoli e Caserta.
Il Presidente qualora lo ritenga utile per i fini dell’Associazione può invitare anche altre personalità oltre a quelle anzidette.
Nel caso di Comuni retti da Commissari Prefettizi, nelle more del ripristino di amministrazioni elette dalla volontà popolare, sarà perseguita dalla Presidenza la partecipazione di autorevoli esponenti politici dei vari schieramenti locali.

Art. 8
La Presidenza è assunta a rotazione da uno dei Rappresentanti dei Comuni o degli Organismi Associati.
L’Assemblea elegge il Presidente e definisce i tempi e le modalità della rotazione.
In caso di assenza del Presidente svolge funzioni di Presidente il Sindaco più anziano.
Il Presidente definisce a sua discrezione un Segretario al di fuori dei componenti dell’Assemblea che coadiuva il Presidente e partecipa ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.
Tutte le cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito e senza gettone di presenza.

Art. 9
Il Presidente presenta ogni anno all’Assemblea una proposta operativa complessiva per il perseguimento dei fini istituzionali.
Per ciascuno degli obiettivi dell’Associazione è nominato un Sindaco con le funzioni di Delegato Responsabile del coordinamento delle iniziative necessarie per il perseguimento dell’obiettivo.
Il Sindaco Delegato elabora una opportuna proposta e la sottopone al vaglio dell’Assemblea e, dopo la necessaria approvazione, procede in rappresentanza dell’intera Associazione.

Art. 10
In via provvisoria la sede legale dell’Associazione è stabilita presso la Sede Municipale del Comune di ______________________.
In conformità con quanto definito nel Protocollo di Intesa, per sessanta giorni le funzioni di Presidente sono attribuite al Sindaco di ______________________.

Art. 11
In caso di dubbi nell’interpretazione del presente Statuto e per situazioni non previste dallo stesso, l’Assemblea è sovrana nelle necessarie decisioni.
Il presente Statuto è modificabile con la metà più uno dei voti degli Associati.
Nei casi non previsti dal presente Statuto e laddove l’Assemblea non si è espressa diversamente valgono le norme e le leggi vigenti.