Anno 943: il primo documento in cui è menzionato Caivano (1)

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo, nell’anno trentesimo sesto di impero del signore nostro Costantino porfirogenito (2) grande imperatore ma anche nell’anno ventesimo terzo di Romano grande imperatore (3), nel giorno quindicesimo del mese di dicembre, seconda indizione, neapoli. Certo è che io Euprassia, onesta donna, figlia invero di domino Pietro, vedova inoltre di domino Giovanni, dal giorno presente con prontissima volontà ho permutato e consegnato a voi domino Benedetto, venerabile egùmeno (4) del monastero dei santi Sergio e Bacco che ora risulta congregato nel monastero dei santi Teodoro e Sebastiano chiamato casapicta sito in viridarium (5), vale a dire per intero le mie sei once (6) di tutti gli hospites (7) con fondi e senza fondi e di tutti i fondi dei vivi e dei morti (8), con coloni e senza coloni ed anche di tutti i commenditi (9) con fondi e senza fondi, quanti e quali furono e appartennero allo stesso mio genitore nel luogo chiamato lauri (10) unitamente a mogli, figli, figlie, nuore e nipoti, nati e che nasceranno, e con i fondi e i cespiti degli stessi ovvero terre, boschi, monti e pianure e con tutte le cose d’uso, tributi e canoni e responsatici (11) e con tutte le cose a loro pertinenti e con tutte le cose a loro vicine e appartenenti, e con tutte le cose da loro fabbricate e conseguite, dentro e fuori, mobili e immobili e animali, servi e serve e tutte le cose a loro appartenenti. Permutai dunque e consegnai a te dal giorno presente anche per intero le mie sei once di tutti i fondi senza coloni che furono e appartennero allo stesso genitore mio nel luogo chiamato calbanum (12) e di tutte le terre ad essi pertinenti, campi, boschi, coltivato o incoltivato, orti, corti (13), lontane e vicine, e con le loro dipendenze e tutte le cose in generali pertinenti alle predette mie sei once. Le quali predette mie sei once di tutte queste cose menzionate che con te permutai invero sono indivise con le altre simili sei once vostre che avete avute invero in offerta da Giovanni fratello mio mediante un atto di offerta che voi avete (14), di cui niente a me della predette mie sei once di tutto quanto nominato rimase o riservai né diedi in possesso a diversa persona, di modo che da ora e d’ora innanzi le prenominate integre mie sei once di tutti gli stessi hospites con fondi e senza fondi e di tutti i predetti fondi dei vivi e dei morti, con coloni e senza coloni, e anche di tutti i predetti commenditi con fondi e senza fondi, quanti e quali in qualsivoglia modo furono e appartennero al mio genitore nel predetto luogo lauri, e delle loro mogli, figli, figlie, nuore e nipoti, nati e che nasceranno, e con i loro fondi e cespiti e terre e boschi e monti e pianure e tutto quanto è d’uso, tributi, canoni e responsatici e con tutte le cose a loro pertinenti e tutte le cose a loro vicine e appartenenti nonché tutte le cose da loro fabbricate e conseguite dentro e fuori, mobili e immobili e animali, servi e serve e tutte le cose a loro appartenenti ed inoltre le già nominate integre mie sei once di tutti gli stessi fondi senza coloni che in qualsivoglia modo furono e appartennero allo stesso genitore mio nel predetto luogo calbanum e di tutte le terre ad essi pertinenti, campi e boschi, coltivato e incoltivato, orti, corti, lontane e vicine, e con le loro dipendenze e tutte le cose in generale pertinenti alle predette mie sei once. Come ho detto le predette mie sei once di tutto quanto nominato che ora con te permutai sono indivise con le altre e simili anzidette sei once vostre che dal predetto Giovanni avete avuto invero offerte, fin dove come sopra si legge da me a voi sia permutato e consegnato, e in te e nei tuoi posteri e nel predetto vostro monastero sia la facoltà di farne quel che vorrete e né da me predetta Euprassia onesta donna né dai miei eredi né da persone a noi subordinate in nessun tempo dunque abbiate mai qualsiasi richiesta o molestia tanto voi anzidetto domino Benedetto venerabile egùmeno quanto i posteri vostri nonché il predetto vostro santo e venerabile monastero, in nessun modo da ora e per sempre. Per quello che a titolo di permuta e compensazione ho accettato da voi, vale a dire per intero le sei once vostre che dal predetto fratello mio avete avuto in offerta di tutti i fondi senza coloni che furono e appartennero in qualsivoglia modo allo stesso anzidetto mio genitore nel luogo chiamato casaferrea (15) in territorio liburiano (16) e di tutte le terre ad essi pertinenti, campi, boschi, coltivato e incoltivato, orti, corti, vicini e lontani e con tutte le loro dipendenze e con tutte le cose ad essi pertinenti che sono indivise con le altre mie sei once, di cui dunque niente a te riservasti nel predetto luogo casaferrea, come e in qual modo contiene il mio atto che pertanto mi facesti per ogni decisione o discussione. Poiché così fu tra noi convenuto. Se poi io o i miei eredi in qualsiasi tempo osassimo contrastare questo atto di permuta e in qualcosa arrecassimo offesa in qualsiasi modo o tramite persone subordinate, allora paghiamo come ammenda a voi ed ai vostri posteri ed al predetto vostro monastero una libbra aurea di Bisanzio e questo atto per quanto contiene rimanga fermo per sempre, scritto per mano di Giovanni curiale (17) al quale richiesi di scrivere nel predetto giorno e nella predetta seconda indizione. X
Questo è il segno X della mano della predetta Euprassia, onesta donna, che io anzidetto sottoscrissi per lei. X E ciò ricordiamo che in nessun modo possa presumere tu o i tuoi posteri di poter chiedere a me o ai miei eredi per le terre del predetto luogo casaferrea quanto per concessione ebbe il predetto mio fratello ma sia in potestà mia e dei miei eredi di fare qualsiasi cosa vogliamo a riguardo. X Io Giovanni, figlio di domino Appo, pregato dalla soprascritta Euprassia, come teste sottoscrissi. X
X Io Sergio, figlio di domino Basilio, come teste sottoscrissi.
X Io Stefano, figlio di domino Stefano, come teste sottoscrissi.
X Io anzidetto Giovanni curiale dopo la sottoscrizione dei testimoni completai e perfezionai nel suddetto giorno e nella predetta indizione. X
X Io Gregorio, primario della Curia di questa città di Napoli, questa copia dell’atto di permuta come sopra si legge ricavata dall’originale e riletta fin nei dettagli con grandissima attenzione, per sua maggiore forza sottoscrivemmo. X
X Io Giovanni, tabulario della Curia di questa città di Napoli, questa copia dell’atto di permuta come sopra si legge ricavata dall’originale e riletta fin nei dettagli con grandissima attenzione, per sua maggiore forza sottoscrissi. X

Giacinto Libertini

NOTE:
(1) Traduzione del documento XXXIX dei Regii Neapolitani Archivi Monumenta (RNAM), Stamperia Reale, Napoli 1845-61, vol. I, parte I, pp. 142-145.
(2) Cioè nato nella porpora. Era un attributo degli imperatori.
(3) L’associazione di uno o più imperatori era prassi costante nell’impero romano di epoca bizantina.
(4) Abbate, detto con parola di origine greca.
(5) Sull’attuale collina di Pizzofalcone, antica sede di Partenope / Palepoli.
(6) La libbra era composta di dodici once e costituiva simbolicamente l’unità. L’espressione “sei once” significava pertanto la metà.
(7) Erano una sorta di servi della gleba, ovvero coloni con minori diritti degli uomini liberi.
(8) I fondi dei morti erano quelli che un tempo erano stati acquisiti dalla mano pubblica per mancanza di eredi, condanne o altro e successivamente rivenduti a privati. I fondi dei vivi erano tutti gli altri tipi di terreni.
(9) Era un’altra categoria di servi della gleba con qualche diritto in più degli hospites.
(10) Oggi Lauro di Nola.
(11) Tributo annuo dato per l’utilizzo di un terreno.
(12) Le grafie calbanum e calvanum nei documenti del RNAM sono del tutto equivalenti. Calbanum con ogni probabilità deriva da praedium cal(a)vianum ovvero fondo della gens Cal(a)via. La seconda vocale è chiusa fra parentesi perchè fonicamente tendeva ad essere elisa. Infatti, la gens Calavia, di antica e nobile stirpe osca, in latino era detta gens Calvia.
(13) Cortile circondato da locali, il tutto per uso agricolo.
(14) E’ il documento XXXVII.
(15) Oggi località non abitata in territorio di Frignano (CE).
(16) Era il territorio grosso modo compreso fra il Clanio (Regi Lagni) e le terre napoletane.
(17) Era un funzionario che svolgeva funzioni di notaio.